Reato circostanziato

Il Codice penale utilizza con frequenza l'espressione «circostanza» riferendola indiscriminatamente alle circostanze aggravanti o attenuanti ed alle circostanze di esclusione della pena (art. 59 comma 1 c.p.).
In senso tecnico, il termine «circostanza» è riservato invece alle sole "circostanze aggravanti o attenuanti", che possono essere definite come gli elementi accidentali o accessori del reato, i quali, senza influire sulla sua esistenza giuridica, modificano l'entità della pena, in termini quantitativi ovvero anche qualitativi (comportando, cioè, il passaggio da una specie di pena ad un'altra: ad esempio, art. 703 commi 1 e 2 c.p.).
Le circostanze in quanto "elementi accessori" del reato, a differenza degli elementi essenziali (oggettivo e soggettivo), non sono indispensabili per l'esistenza del reato (che di per sè, nella sua struttura, è perfetto), ma si limitano ad incidere sulla sua gravità. La loro presenza trasforma il reato da «semplice» in «circostanziato», determinando una modificazione della pena, generandone un aggravamento e/o una riduzione.
Tali circostanze hanno la funzione di ridurre il divario tra l’astrattezza della norma di reato e la varietà delle situazioni in cui la condotta incriminata viene posta in essere.
La loro principale funzione è quella di “adeguare la pena al caso concreto“ attribuendo rilevanza a fattori e situazioni, diversi dagli elementi essenziali, la cui presenza accresce o diminuisce il disvalore sociale del fatto e giustifica quindi un aggravamento o una attenuazione della sanzione prevista per il reato semplice (non circostanziato).
- Ad esempio, un furto resta sempre tale, sia che si riferisca ad un'ingente somma o a pochi spiccioli, che sia commesso per donare ai poveri o per finanziare un sequestro di persona. Resta tale sia che determini un danno patrimoniale di speciale tenuità (come il furto di una mela) sia che preveda una rilevante organizzazione e cagioni ingenti danni (come il furto nel caveau di una nave).
Per adeguare la sanzione penale all’effettiva gravità del fatto, interviene allora la previsione delle circostanze: che saranno «attenuanti», nel caso in cui il furto è stato commesso per finalità umanitarie o quando trattasi del furto di una mela (rispettivamente quelle degli artt. 62 nn.1 e 4 c.p.) e, «aggravanti», allorché il furto è stato commesso per acquisire l’arma o per il furto nel caveau.
Da qui una prima distinzione delle circostanze a seconda che importino un aumento o una diminuzione (di regola fino a un terzo) della pena prevista per il reato:
- aggravanti (art. 61 c.p. - determinano una minore gravità del reato comportando una diminuzione della pena);
- attenuanti (art. 62 c.p. - determinano una maggiore gravità del reato e, conseguentemente, un aumento della pena).
Oltre che in aggravanti e attenuanti (che, cioè, come si è detto, comportano un aumento o una diminuzione della pena prevista per il reato semplice) le circostanze possono distinguersi in:
- oggettive e soggettive
- comuni e speciali
- ad effetto comune o ad effetto speciale
Quando il reato è circostanziato, la pena si applica tenendo conto dei criteri di calcolo e di valutazione espressamente indicati negli artt. 59-60, 63-69 c.p. Le circostanze attenuanti, se esistenti, sono sempre valutate a favore dell’autore del reato anche se egli ne ignorava l’esistenza ed anche se le riteneva insussistenti; quelle aggravanti, sono valutate a carico dell’autore del reato solo quando egli ne conosceva l’esistenza o la ignorava per colpa (art. 59 c.p.).
- Ad esempio, se un ladro ruba, senza saperlo, un quadro di grande valore non si applica allo stesso l'art. 61 n. 7 c.p. Di contro se sottrae il quadro credendolo di grande valore e che, in realtà è una pessima imitazione dell'originale, al ladro si applica l'attenuante dell'art. 62 n. 4 c.p.
Le osservazioni svolte a proposito delle circostanze del reato, sono importanti anche al fine di determinare la pena in funzione della competenza del Giudice o del Pubblico Ministero (art. 4 e 51 c.p.) ovvero la pena per procedere all’arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto (artt. 379, 278 c.p.p.).
Quando il reato è circostanziato, la pena si applica tenendo conto di specifici criteri di calcolo e di valutazione. E’ di particolare importanza il potere, attribuito al Giudice, di procedere al «giudizio di comparazione» fra le circostanze aggravanti ed attenuanti. Si mettono sulla bilancia (art. 113 c.p.) le aggravanti da una parte e le attenuanti dall'altra e se ne pesa la rispettiva rilevanza. Se il giudizio è di “equivalenza”, la pena viene stabilita come se si trattasse di reato semplice. Se è di “prevalenza”, delle aggravanti o delle attenuanti, il calcolo va fatto tenendo conto delle circostanze ritenute prevalenti (le altre vengono praticamente cancellate).
Peraltro il legislatore è incline ad escludere il giudizio di comparazione per i reati di maggiore gravità e in particolare per i reati terroristici e per quelli relativi ad organizzazioni di tipo mafioso e nelle ipotesi di reati a grave allarme sociale come l'omicidio nei confronti di un congiunto (genitore, fratello o sorella).