Circostanze attenuanti
Sono elementi di fatto non essenziali per la configurazione del reato e dei quali il Giudice può tenere conto per diminuire la pena o per irrogare una pena di specie meno grave.
La legge prevede tre specie di attenuanti e cioè quelle «comuni» di cui all'art. 62 c.p.; quelle «generiche» di cui all'art. 62 bis c.p. e quelle «speciali», previste cioè per singole figure di reato.
L'articolo 62 c.p. “circostanze attenuanti comuni” prevede 6 attenuanti e sono:
- aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale: ha nauta soggettiva e il movente deve essere apprezzabile alla stregua degli atteggiamenti etico - sociali prevalenti;
- aver agito in stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui: ha natura soggettiva ed è meglio conosciuta come attenuante della provocazione. La circostanza è caratterizzata dall’esistenza del carattere soggettivo (stato d’ira) e da quello oggettivo (fatto ingiusto ovvero contrario alle norme dell’Ordinamento e dall’insieme delle regole sociali vigenti nel contesto sociale di riferimento);
- aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’Autorità e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza: ha natura soggettiva. La circostanza risente dell’influsso esercitato da determinate concezioni psicologiche dell’epoca positivistica;
- aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’aver agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità: ha natura oggettiva ed è stata in parte modificata dalla L. 19/1990;
- essere concorso a determinare l’evento, insieme con l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa: ha natura oggettiva. La circostanza prevede due elementi: uno materiale (inserimento dell’azione dell’offeso nella serie delle cause che determinano l’evento) e uno psichico (volontà di concorrere alla produzione dell’evento medesimo);
- aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato: ha natura soggettiva e prevede due diverse ipotesi accomunate dalla circostanza del ravvedimento del reo successivamente alla commissione del reato e comunque prima dell’inizio del giudizio.
Costituiscono le circostanze generiche quelle che il Giudice indipendentemente dalle attenuanti previste nell'art. 62, può prendere in considerazione qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.
- Può farsi rientrare fra le circostanze «attenuanti comuni» anche la diminuente della minore età (art. 98 c.p.)