Sanzioni disciplinari nei confronti degli appartenenti alla Polizia Giudiziaria Militare

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Gli appartenenti alla Polizia Giudiziaria militare non formano un corpo o ordine a sé stante, poiché l’attribuzione di dette funzioni non comporta alcuna modificazione in merito alla loro appartenenza alle Forze Armate e in ordine alla normale catena di dipendenze gerarchiche.

Il rapporto tra Ufficiale di Polizia Giudiziaria militare e Procuratore militare della Repubblica è un rapporto funzionale, che determina una dipendenza funzionale. Nel caso in cui un Comandante di Corpo esegua solo in parte o negligentemente le sue funzioni o ritardi l’esecuzione di un ordine dell’Autorità Giudiziaria Militare, il Procuratore Militare ne riferirà al Procuratore Generale militare presso la Corte di Appello del distretto ove opera il Comandante, che promuoverà l’inflizione di un provvedimento disciplinare a carico di detto Comandante di Corpo, interessando i competenti superiori gerarchici (art. 16 e ss. att. c.p.p.).