Citazione diretta del P.M.

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L’Udienza Preliminare è la caratteristica tipica del "giudizio ordinario". Essa può avere luogo solo dopo che il processo è già iniziato e, quindi, dopo che è stata promossa l’azione penale e l’indagato ha acquisito la qualità di imputato.
Per il giudizio ordinario, l’Udienza Preliminare esiste indefettibilmente per i reati attribuiti al Tribunale collegiale, e solo per taluni reati attribuiti alla cognizione del Tribunale monocratico ed in particolare per quelli in ordine ai quali non è consentita la «citazione diretta a giudizio» emessa dal P.M. (artt. 33 bis, 33 ter, 549 e 550).
La mancanza dell’Udienza Preliminare costituisce la ragione dell’attribuzione al P.M. delle «funzioni propulsive» del procedimento, altrimenti spettante al G.U.P.

Il «decreto di citazione diretta a giudizio» (art. 550 e ss. c.p.p.) emesso direttamente dallo stesso P.M. ha il pregio di accelerare l’iter e di semplificare gli adempimenti procedurali, ma anche il difetto del provvisorio obnubilamento della posizione del Giudice e quindi dei valori di giurisdizione (terzietà ed imparzialità), che egli incarna.

  • Il decreto di citazione a giudizio concerne le seguenti ipotesi:
  1. categorie generali: tutte le contravvenzioni, comunque punite; delitti se puniti con pena massima edittale fino ad anni quattro, in alternativa o in aggiunta alla pena della multa, di qualsiasi importo;
  2. elencazione nominativa: delitti specificamente elencati, il cui massimo edittale, nella loro eventuale forma aggravata, supererebbe la soglia degli anni 4 (e, quindi, in mancanza, sarebbe attribuibile al tribunale collegiale) e cioè violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, oltraggio a magistrato in udienza, violazione di sigilli, rissa, furto e ricettazione.

Peraltro, anche per tutti i predetti reati si procede con il rito dell’Udienza preliminare se essi sono connessi con altri reati per i quali sia prevista l’Udienza Preliminare.

  • Il decreto di citazione a giudizio contiene tutti gli elementi necessari o utili ai fini della vocatio in jus e, quindi, le indicazioni relative a:
  1. imputato;
  2. altre parti private;
  3. fatto-reato;
  4. Tribunale monocratico competente per il giudizio, data e luogo di questo;
  5. facoltà di attivare i riti premiali pre-dibattimentali (patteggiamento ed abbreviato).