Le pene militari principali

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Il sistema delle pene principali nel diritto militare (cioè il sistema delle sanzioni penali principali ricollegate alle fattispecie criminose militari) si presenta impostato da un lato sulla configurazione di pene “specialimilitari e dall’altro sulla utilizzazione di talune pene “comuni” (art. 22 c.p.m.p.). E’ dunque un «sistema misto».

Le pene comuni utilizzate sono l’ergastolo e la reclusione; la pena speciale appositamente configurata dall’ordinamento militare è la «reclusione militare». Il Codice penale militare non utilizza né l’arresto né le pene pecuniarie; quest’ultime sono state talora utilizzate in leggi penali militari speciali. Fino al 1994 il codice penale militare di guerra utilizzava anche la pena di morte, ma tale pena è stata abolita con la legge 13 ottobre 1994, n. 589. La «reclusione militare», si estende da 1 mese a 24 anni (art. 26 c.p.m.p.); essa si differenzia dalla reclusione comune essenzialmente per i modi di esecuzione (è scontata infatti in uno Stabilimento militare[1], con l’obbligo del lavoro, secondo le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della repubblica), e per le pene accessorie che l’accompagnano (ad essa non consegue mai la degradazione). La reclusione militare non comporta mai la degradazione, a differenza della reclusione comune.

Se la durata della reclusione militare non supera sei mesi, essa può essere scontata in una sezione speciale del carcere giudiziario militare. Il condannato a pena militare detentiva per un tempo non superiore a tre anni, il quale abbia scontato metà della pena (o almeno tre quarti in caso di recidiva) purché tale entità di pena espiata non sia inferiore a 3 anni e un rimanente di pena da espiare che non superi i 3 anni, e abbia dato prova costante di buona condotta, può essere ammesso alla liberazione condizionale[2] (art. 71 c.p.m.p). 

  • Ne consegue, ad esempio, che un militare condannato a 8 anni di reclusione militare non potrà fruire della liberazione condizionale militare prima di aver espiato cinque anni, mentre un condannato a pena comune potrà fruire del beneficio dopo aver espiato solo 4 anni. 

Quanto detto può trovare spiegazione nel fatto che il legislatore militare disciplina, di regola, i reati militari (e tutti gli istituti che ad essi attengono) con severità normalmente maggiore di quanto non faccia il legislatore comune nelle corrispondenti materie di sua competenza. Alla pena della reclusione comune, inflitta o da infliggersi ai militari per reati militari, è sostituita la pena della reclusione militare di eguale durata, quando la condanna non importa la degradazione. In questi casi, per la determinazione delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna, si ha riguardo alla pena della reclusione militare (art. 27).

 

 Alcune considerazioni: 

Quale criterio segue il legislatore militare nel comminare, di volta in volta, una pena militare o una pena comune ?

Per rispondere a questo quesito occorre anzitutto premettere che il legislatore è libero di stabilire, con assoluta discrezionalità, se comminare pene militari o pene comuni e, in particolare, se comminare la reclusione militare o la reclusione comune. 

Il criterio di massima seguito nella scelta si rifà anzitutto al tipo di interesse offeso: 

► per i reati che offendono soltanto interessi militari viene preferita la «reclusione militare»;

  • Si pensi ad esempio, al reato di abbandono di posto o violata consegna (art. 120 c.p.m.p.), che punisce con la reclusione militare fino ad un anno, il militare che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta. 

► per i reati che, accanto ad interessi militari, offendono anche interessi comuni viene preferita la «reclusione comune».

  • Si pensi ad esempio, al reato di lesione personale (art. 223 c.p.m.p.), che punisce, salvo che il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione militare da due mesi a due anni, il militare che, cagiona ad altro militare una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente. Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585 del codice penale, si applica la reclusione militare fino a sei mesi. 

E’ quindi possibile affermare, in linea di massima, una correlazione tra reato esclusivamente militare e pena militare, e una correlazione tra reato non esclusivamente militare e pena comune. Quando la natura del reato comporta la “espulsione dal consorzio militare e la pena detentiva, viene irrogato l’«ergastolo» o la «reclusione comune» (pene principali – come vedremo - collegate alla degradazione); quando la natura del reato “consente il mantenimento del colpevole nel consorzio militare, viene irrogata la «reclusione militare».

Ciò suggerisce una osservazione: non esiste una pena militare che importi la detenzione a vita. Infatti una pena di tal genere è incompatibile con il concetto di pena militare detentiva, poiché simile concetto presuppone la possibilità di mantenere nel consorzio militare il soggetto condannato e di recuperarlo pienamente agli effetti del servizio militare, laddove invece la pena detentiva a vita non può che espellere definitivamente il soggetto dal consorzio militare e non può offrire alcuna prospettiva di recupero al servizio militare. 

Concludendo: 

  • la reclusione militare non comporta mai la degradazione;
  • la reclusione comune la comporta quando raggiunge o supera, in concreto, i 5 anni, e ciò presuppone che la pena edittale raggiunga o superi tale limite;
  • pertanto, quando il legislatore non intende far luogo alla degradazione commina la reclusione militare; quando ritiene debba esservi (al di là di certi limiti di gravità) la degradazione, commina la reclusione comune. 

La degradazione diventa dunque un «perno di distribuzione» delle pene detentive per i reati militari la cui pena edittale è la reclusione comune.

 


[1]Gli stabilimenti militari di pena si distinguono in reclusori militari, destinati ad accogliere i condannati e carceri preventivi militariper i detenuti in attesa di giudizio. L’espiazione della pena da parte di Ufficiali che comunque non abbiano perduto il grado deve avvenire in uno stabilimento diverso da quello destinato ad altri militari e ciò per le esigenze stesse della disciplina e della dignità del grado

[2]La concessione, gli effetti e la revoca della liberazione condizionale sono regolati dalla legge penale comune, salva la disposizione dell’art. 76 c.p.m.p.