Sanzioni accessorie

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Il Codice della Strada ha introdotto diverse fattispecie di «sanzioni accessorie» oltre a quelle pecuniarie – sanzioni che colpiscono:

  1. sia la persona fisica (ritiro patente, perdita punti, divieto di guidare in orari notturni);
  2. sia le attività (obbligo di sospendere una determinata attività, obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, ecc.);
  3. sia lo stesso mezzo di trasporto

Tali ultime sanzioni consistono, in particolare, in:

  1. Fermo amministrativo del veicolo (art. 214);
  2. Rimozione o blocco del veicolo (art. 215);
  3. Ritiro dei documenti di circolazione (art. 216);
  4. Sospensione della carta di circolazione (art. 217);
  5. Sequestro di veicolo (art. 213).

Le sanzioni disciplinari si applicano di diritto (art. 210 C.d.S.) e, così, come quelle pecuniarie, non sono trasmissibili agli eredi.