Dipendenza funzionale e organizzativa
► Per i compiti e le funzioni previste dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali marittime elencate in via compilativa da Codice dell'Ordinamento Militare (C.O.M.)
Art. 134 - Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera:
- esercita le competenze relative alle materie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per cui la legge e altre disposizioni normative prevedono la diretta attribuzione allo stesso;
- svolge, in regime di avvalimento, le attività a esso conferite nei settori riconducibili al competente Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, attraverso le proprie articolazioni periferiche:
- svolge la funzione generale di Autorità marittima ai sensi del codice della navigazione;
- ferme restando le attribuzioni in materia di coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, è competente per l'esercizio delle funzioni di ricerca e salvataggio in mare, ai sensi degli articoli 69, 70 e 830 del codice della navigazione, di disciplina, monitoraggio e controllo del traffico navale, di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, nonché delle relative attività di vigilanza e controllo, ai sensi del codice della navigazione, della legge 28 dicembre 1989, n. 422 e delle altre leggi speciali.
3. Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera esercita ulteriori funzioni relativamente alle seguenti materie:
- comando dei porti ed esercizio delle funzioni di Autorità di sicurezza in materia di prevenzione da minacce, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203;
- polizia nei porti e in corso di navigazione;
- sicurezza generale nei porti e nelle relative adiacenze, ai sensi dell'articolo 81 del codice della navigazione e, nei termini previsti dall'articolo 82 del predetto codice, sulle navi in porto e in corso di navigazione nel mare territoriale;
- polizia marittima;
- demanio marittimo ed esercizio dei relativi poteri di polizia amministrativa;
- personale marittimo;
- regime amministrativo della nave;
- diporto nautico;
- soccorso e polizia di sicurezza della navigazione nei laghi e nelle acque interne;
- autorità portuale nei porti in cui non è istituita un'Autorità portuale;
- servizi tecnico-nautici;
- sicurezza delle attività lavorative nei porti e a bordo di navi, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- attività ispettiva in funzione di Port State Control Flag State, rispettivamente ai sensi delle direttive 2009/16/CE, 2009/15/CE e 106/2001/CE e successive modifiche;
- indagini e inchieste sui sinistri marittimi al fine di individuarne cause, circostanze e responsabilità in linea con la previsione del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, nonché ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
- responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamenti da combustibile delle navi;
- altre materie previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali che demandano al Corpo specifiche funzioni.
► Per le linee di attività richiamate dall'art. 135 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare
Art. 135 Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare
1. Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dipende funzionalmente dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell' articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell' articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero.
2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto dall' articolo 12 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera esercita, in particolare, le sottoelencate funzioni:
- nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale svolge, in via prevalente, le attività di controllo relative all'esatta applicazione delle norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi e della biodiversità;
- nelle acque di giurisdizione e di interesse nazionale esercita, per fini di tutela ambientale e di sicurezza della navigazione, ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo;
- c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma, e 195, 5° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero, nonché alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti e alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
- esercita, ai sensi dell' articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza nelle aree marine protette e sulle aree di reperimento;
- ai sensi dell' articolo 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta le violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da 5 a 8 del predetto articolo;
- per le attività di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, attraverso la sua organizzazione periferica a livello di compartimento marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio 1998, n. 239, articolo 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare; in forza della medesima disposizione normativa per altri interventi e attività in materia di tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare può avvalersi anche del Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di specifiche convenzioni.
► Per le linee di attività richiamate dall'art. 136 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare
Art. 136 Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
1. Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dipende funzionalmente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di pesca marittima.
2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in particolare, le sotto elencate funzioni:
- direzione, vigilanza e controllo sulla filiera della pesca, ai sensi dell' articolo 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
- attività amministrativa in materia di pesca marittima sulla base di direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153;
- in base a quanto disposto dall' articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, centro di controllo nazionale della pesca, sulla base degli indirizzi concertati con le Regioni e in aderenza ai principi generali di cui all' articolo 118 della Costituzione;
- vigilanza e controllo sull'esatto adempimento delle norme relative alle provvidenze in materia di pesca previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
- verifica della corretta applicazione delle norme sul commercio di prodotti ittici e biologici marini;
- partecipazione, mediante personale specializzato, alle attività di verifica sull'esatto adempimento della normativa comunitaria in materia di pesca, in base alla pianificazione, e alle discendenti fasi operative, disposte dai competenti organi comunitari.
► Per le linee di attività richiamate dall'art. 137 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare
Art. 137 Esercizio di funzioni dipendenti da altri Ministeri
1. Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera svolge, nell'ambito delle attribuzioni di polizia giudiziaria previste dall'articolo 1235 del codice della navigazione e da altre leggi speciali, nonché ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, le sottoelencate funzioni, riconducibili nelle più generali competenze di altri ministeri:
- esercita l'attività di polizia stradale, ai sensi dell' articolo 12, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- presta, ai sensi dell' articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nell'ambito della struttura permanente presso il Dipartimento della protezione civile, la necessaria collaborazione operativa per la pianificazione e la gestione delle emergenze in mare;
- concorre nell'attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei termini stabiliti dagli articoli 5 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- d) concorre nell'attività di contrasto all'immigrazione illegale, ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 30 luglio 2002, n. 189;
- concorre alla vigilanza finalizzata all'individuazione e alla salvaguardia dei beni del patrimonio storico, artistico e archeologico, con particolare riguardo ai reperti archeologici sommersi;
- attua le competenze a esso demandate in materia di disciplina del collocamento della gente di mare.