Principali modifiche apportate alla parte IV del Testo unico ambientale (Dlgs 152/06)

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Il Dlgs 205/2010 che recepisce la Direttiva europea 2008/98 e modifica la parte IV del cosiddetto Testo unico ambientale (Dlgs 152/06) introduce una serie di novità che riguardano la «gerarchia» della gestione dei rifiuti. Una gerarchia che se pur riconfermata, nell'individuare nell'ordine la prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento viene innovata con l'inserimento del principio del "ciclo di vita" dei rifiuti che rende possibile in certi casi, discostarsi dall'ordine di priorità. Le novità riguardano anche l'introduzione della definizione di preparazione al riutilizzo e la previsione di nuove disposizioni che riguardano direttamente il principio di prevenzione (primo "step" della gerarchia). Uno degli aspetti innovativi di maggior interesse riguarda l'inserimento del «SISTRI» nel Codice ambientale e le relative sanzioni.

Rimandando alla lettura del decreto correttivo, le principali modifiche sono le seguenti:

  • articolo 10 del D.Lgs n. 205/2010: apporta modifiche all'articolo 183 del D.Lgs n. 152/2006 sostituendolo e definendo alla lettera n) il concetto di "gestione" come: “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”; si considerano quindi gestori di rifiuti pure i commercianti e gli intermediari;
  • articolo 12 del D.Lgs n. 205/2010: aggiunge nel D.Lgs n. 152/2006 l’articolo 184-bis che definisce il “Sottoprodotto” e l’articolo 184-ter che sancisce la “Cessazione della qualifica di rifiuto”;
  • articolo 13 del D.Lgs n. 205/2010: sostituisce l’articolo 185 del D.Lgs n. 152/2006 stabilendo delle esclusioni, dall'ambito di applicazione della Parte quarta del codice ambientale, tra le quali si ricorda: “i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni”;
  • articolo 15 del D.Lgs n. 205/2010: sostituisce l’articolo 187 del D.Lgs n. 152/2006 rubricato “Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi” in cui il divieto fa riferimento al concetto “differenti caratteristiche di pericolosità” anziché a quello precedente di categorie diverse di rifiuti pericolosi;
  • articolo 16 del D.Lgs n. 205/2010, modifica i seguenti articoli del D.Lgs n. 152/2006:
  1. articolo 188 “Responsabilità della gestione dei rifiuti
  2. articolo 189 “Catasto dei rifiuti
  3. articolo 190 “Registri di carico e scarico
  4. articolo 193 “Trasporto dei rifiuti”;
  • articolo 28 del D.Lgs n. 205/2010: inserisce l’articolo 214 bis al D.Lgs n. 152/2006 rubricandolo “Sgombero neve” stabilendo come le: “1. Le attività di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell'articolo 183."; cioè non costituiscono “detenzione di rifiuti”;
  • articolo 36 del D.Lgs n. 205/2010: inserisce l’articolo 260-bis al D.Lgs n. 152/2006 rubricandolo “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti” prevedendo un inasprimento – dal 01.01.2011 - di sanzioni amministrative pecuniarie (sino ad € 93.000,00) per i soggetti che, obbligati, ometteranno di iscriversi al Sistri;altresì, introducendo l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico per le imprese e gli enti che trasportano e raccolgono i propri rifiuti speciali non pericolosi.

In particolare, torna in vigore l’obbligo di tenere un «Registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi», per ciascun cantiere in cui si opera; il Dlgs 205/2010 infatti modifica la Parte Quarta del Codice Ambiente (Dlgs 152/2006), coordinandola con il sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011; con una modifica all’articolo 212, comma 8, del Codice Ambiente, si dispone che chi intenda raccogliere e trasportare i propri rifiuti non pericolosi, non aderendo al sistema SISTRI, dovrà dotarsi di un registro di carico e scarico. Le imprese che producono meno di dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi all’anno, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri anche tramite associazioni imprenditoriali o società di servizi. Il registro dovrà essere vidimato dalle Camere di commercio e gestito con le stesse procedure dei registri IVA. Le informazioni contenute nei registri devono essere rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo. I registri vanno conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.