Organi Giurisdizionali militari

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L'Ordinamento giudiziario militare assolve la sua funzione giurisdizionale con l'impiego di magistrati militari professionali, che nonostante il nome sono civili, nonché con l'integrazione nei collegi giudicanti anche di estranei alla giustizia ma appartenenti alle Forze Armate o alla Guardia di Finanza, similmente alla formazione delle Corti d'Assise nell'ambito della giustizia ordinaria. 

L'organizzazione della giustizia militare è così configurata, a seguito della legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, comma 603 e ss.: 

  • 3 Tribunali militari, Verona, Roma e Napoli.

            Questa la competenza: 

  1. il Tribunale militare e la Procura militare di Verona hanno la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;
  2. il Tribunale militare e la Procura militare di Roma hanno la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna;
  3. il Tribunale militare e la Procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. 
  • 1  Corte militare di appello, a Roma, unica per tutto il territorio nazionale. 
  • 1  Tribunale militare di Sorveglianza, con competenza unica su tutto il territorio nazionale e con sede a Roma. 

Sono soppressi in tempo di pace numerosi Organi giudiziari militari, quali Tribunali militari di bordo, Tribunali militari presso forze armate concentrate, o presso Corpi di spedizione all'estero; il Tribunale supremo militare.

Le funzioni del "Tribunale supremo militare" sono esercitate dalla “Suprema Corte di Cassazione”. 

Il Tribunale militare, organo giudiziario di 1° grado, è competente a giudicare in materia di reati previsti dai Codici penali militari di guerra e di pace. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate. Ai sensi della legge 180/81, il “Collegio giudicante” dei Tribunali Militari è presieduto dal Presidente del Tribunale militare, che lo presiede o, in caso di impedimento, da un magistrato militare di appello (per effetto della Legge 111/2007, magistrato militare che abbia superato con esito favorevole la seconda valutazione quadriennale di professionalità), con funzioni di presidente; da un magistrato militare di tribunale o di appello, con funzioni di giudice; da un militare di una delle FF.AA. o della Guardia di Finanza, di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice.

Presso ogni Tribunale militare, è istituito un ufficio del Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) e uno del Giudice per l'udienza preliminare (G.U.P.), la cui organizzazione non presenta particolarità rispetto ai corrispondenti uffici esistenti presso i tribunali ordinari. 

Organo giudiziario di 2° grado è la Corte militare d'Appello, istituita con l'art. 3 della legge 7.5.1981, n.180, che giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai tribunali militari. Alla Corte militare d'Appello sono devolute, altresì, le competenze che l'art. 45 dell'ordinamento giudiziario militare (R.D. 9 settembre 1941, n. 1022) attribuiva al Tribunale supremo militare in composizione speciale (riabilitazione militare; reintegrazione nel grado, ecc.). Il “Collegio giudicante” della Corte militare d'Appello è formato dal presidente della Corte stessa o, in caso di impedimento, da un magistrato militare di Cassazione (per effetto della legge 111/2007, magistrato militare che abbia superato con esito favorevole la quarta valutazione quadriennale di professionalità) o di Appello, con funzioni di presidente; da due magistrati militari di appello, con funzioni di giudice; da due militari di una delle FF.AA. o della Guardia di Finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. 

Il Tribunale Militare di Sorveglianza - istituito dal D.L. 27.10.1986, n.700, convertito con legge 23.12.1986, n.897, a seguito del riordinamento degli organi di sorveglianza della giurisdizione ordinaria – è competente a vigilare sull'esecuzione delle pene. Il suddetto Tribunale si compone di tutti i “magistrati militari di sorveglianza” e di “esperti” nominati dal C.M.M., nell'ambito delle categorie indicate dall'art. 80, IV comma, della legge 26.7.1975, n.354 (professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia e psichiatria), nonché fra i docenti di scienze criminalistiche).