Le cause di estinzione del reato e della pena militari

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Alla commissione di un reato consegue, quale effetto tipico, la punibilità del suo autore: vale a dire l’applicabilità a suo carico, delle sanzioni penali stabilite dalla legge in relazione al fatto criminoso verificatosi. Tale effetto tipico può peraltro venir meno quando sopravvengono determinate situazioni che, senza cancellare il reato, estinguono però la potestà punitiva (o diritto di punire) dello Stato oppure incidono sulla esecuzione della pena. 

Le situazioni di cui si parla sono le cause di estinzione degli effetti del reato e della pena, che il codice distingue in: 

  1. cause di estinzione del reato
  2. cause di estinzione della pena

Le prime estinguono la punibilità in astratto, cioè escludono l’applicazione della pena all’autore di un reato, antecedente alla sentenza definitiva di condanna e, di conseguenza, limitano la potestà punitiva dello Stato. Le seconde, invece, estinguono la punibilità in concreto; si caratterizzano perché operano su una pena concretamente inflitta ad un soggetto con sentenza passata in giudicato, senza incidere sul reato (e su i suoi effetti) in alcun modo, e senza intaccare il potere punitivo dello Stato. 

Le disposizioni del Codice penale comune sulla estinzione del reato e della pena si osservano anche per il reato e per le pene militari (art. 66 c.p.m.p.), con talune precisazioni e deroghe che vengono a modificare la struttura di taluni istituti, e in particolare della:

  • prescrizione
  • sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
  • liberazione condizionale
  • riabilitazione militare
  • amnistia, indulto e grazia
  • applicazione della pena su richiesta 

Nell’analisi delle linee derogative dei predetti istituti seguiremo, di massima, l’ordine seguito dal legislatore militare.