Il Verbale

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L’attività d’indagine è documentata mediante il «Verbale» che è l’esposizione delle attività compiute dall’Ufficiale o dall’Agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle sue funzioni. Il Verbale è un modo più "formale" di documentazione dell'attività di polizia giudiziaria.

  • Il verbale è una modalità di documentazione più completa ed accurata: serve a documentare gli atti di indagine che incidono sulla libertà dell’indagato (ad esempio, spontanee dichiarazioni rese dall’indagato) o che possono avere piena utilizzabilità in giudizio ai fini della decisione del Giudice (ad esempio, perquisizioni, sequestri, sommarie informazioni testimoniali).

L’esigenza della verbalizzazione deriva dalla eventuale utilizzabilità degli atti anche in dibattimento, sia pure con attenuata forza probatoria.
I processi verbali redatti dalla P.G. sono «
atti pubblici» perché provengono dal Pubblico Ufficiale, ma essi non godono, nel Codice Vassalli, di fede privilegiata, fino a querela di falso, potendo il Giudice disattenderli a prescindere da questa .
Quando trattasi di attività investigativa cui il difensore dell’indagato ha diritto di assistere (atti cd.
garantiti), il relativo verbale deve essere subito depositato presso l’Ufficio del P.M., per consentire al difensore di prenderne visione ed estrarne (o richiederne) copia (art. 366).

► L’art. 134 c.p.p. contempla due diverse forme di verbale:

  1. forma integrale, con la quale vengono redatti i verbali che non contengono dichiarazioni e che si limitano a rappresentare un complesso di operazioni compiute o constatate da chi ha redatto il verbale stesso.
  • Ad esempio un accertamento urgente, una perquisizione.
  1. forma riassuntiva, con la quale vengono riprodotte fedelmente ma sommariamente e nella loro parte essenziale domande, risposte e dichiarazioni.
  • Ad esempio le dichiarazioni spontanee, le informazioni assunte dall’indagato.

Quando l’atto viene redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la “riproduzione fonografica”. In questo caso può parlarsi di verbale in forma «riassuntiva complessa».

Quando la redazione del verbale è effettuata in forma riassuntiva, ma “non viene contestualmente effettuata la riproduzione fonografica”, si è invece in presenza di un verbale in forma «riassuntiva semplice». La modalità ordinaria di documentazione è, comunque, il verbale riassuntivo semplice.
Non possono però essere redatti in forma riassuntiva semplice gli atti che incidono sulla libertà personale dell’indagato (sommarie informazioni dall’indagato) o che possono essere utilizzati in giudizio ai fini della decisione del Giudice (perquisizioni, sequestri). Per tali atti, la forma di redazione è il verbale integrale ovvero in forma riassuntiva complessa.

Il verbale deve contenere:

  1. la menzione del luogo, anno, mese, giorno e ora di compilazione;
  2. generalità degli Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria;
  3. descrizione delle operazioni compiute e/o delle dichiarazioni ricevute;
  4. attestazione della avvenuta lettura dell’atto;
  5. sottoscrizione degli Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria e delle persone intervenute.

Va tenuto presente che se alcuna delle persone intervenute non vuole o non è in grado di sottoscrivere deve esserne fatta menzione nel verbale con l’indicazione del motivo (art. 137 c.p.p.).La sottoscrizione non può essere apposta con mezzi meccanici o segni diversi dalla scrittura.
Copia del verbale non va rilasciata alla persona che ha rilasciato le dichiarazioni potendo, la stessa, prenderne visione richiedendo l’accesso al fascicolo del P.M. (art. 366 c.p.p.).

Deve inoltre sottolinearsi che in caso di verbalizzazione di «dichiarazioni» occorre indicare:

  1. se esse sono state rese spontaneamente o previa domanda (in tale caso è riprodotta anche la domanda);
  2. se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante;
  3. se il dichiarante si è avvalso dell’autorizzazione a consultare note scritte;
  4. se il verbale consta di più fogli va sottoscritto alla fine di ogni foglio;
  5. le cancellature eventuali potranno essere fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate;
  6. le aggiunte e varianti al verbale prima della sua chiusura potranno essere effettuate mediante postille;
  7. le aggiunte e varianti al verbale dopo la sua chiusura e sottoscrizione, potranno essere effettuate solo con la riapertura e la nuova sottoscrizione di tutti gli intervenuti.

Attenzione !

Una redazione negligente del verbale o la sua nullità può importare, a carico di chi lo redige«responsabilità disciplinari».