Perquisizione sul posto

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  • Tale ipotesi è individuata dall’art. 4  Legge 22 maggio 1975, n. 152, come modificata dalla Legge 19 marzo 1990, n. 53, recante nuove norme sulla prevenzione della delinquenza mafiosa (non espressamente richiamata dall’art. 225 att.) e concerne le perquisizioni realizzate «sul posto», nel corso di "operazioni di polizia", da Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria.

In particolare, a norma del suddetto articolo, in casi eccezionali di necessità e urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell’Autorità giudiziaria , la Polizia giudiziaria (U.P.G. e A.P.G.) può procedere, oltre che alla identificazione, all’immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, nei confronti di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, non appaiono giustificabili.

Presupposti per poter procedere alla perquisizione sul posto:

  1. sia in corso una operazione di polizia (=operazione a vasto raggio od operatzione ordinaria svolta da pattuglie), e non si tratti, perciò, di iniziativa occasionale (estemporanea) del singolo Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria;
  2. ricorrano casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consente un tempestivo intervento del Pubblico Ministero;
  • Ad esempio, richiedere l’autorizzazione telefonica al magistrato competente renderebbe vana la perquisizione alla quale è invece urgente (il ritardo ne comprometterebbe l’esito) e necessario (indispensabile) procedere, in vista del raggiungimento dello scopo dell’atto. Si pensi al fondato motivo, da parte del personale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, di ritenere che a bordo di una nave da pesca si trovi materiale esplodente che potrebbe essere utilizzato per l’illecito esercizio della pesca ove non si procedesse alla perquisizione.
  1. la perquisizione sia rivolta all'accertamento dell'eventuale possesso di armi, materie esplodenti e strumenti di effrazione.

Modalità esecutie:

  1. è eseguita su persona, il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, non appare giustificabile;
  • Si pensi, ad esempio a chi con atteggiamento sospetto si avvicina a stazioni marittime oppure d una nave ormeggiata in porto o a stazioni ferroviarie, con involucri sospetti....
  1. si può estendere al mezzo (= nave, unità da diporto) usato dalla persona per giungere sul posto;
  2. può essere eseguita (o proseguita), se la persona da perquisire vi consente, in Ufficio di polizia (per evidenti esigense di riservatezza).

Garanzie difensive:

  1. il difensore ha facoltà di assistervi senza diritto di essere preventivamente avvisato; se l’indagato vuole farsi assistere da un difensore è opportuno che la Polizia Giudiziaria renda effettivo tale diritto se non vi è pericolo nel ritardo o se questo non comporta un serio intralcio all’espletamento dell’atto.

Documentazione e trasmissione:

  1. La perquisizione sul posto è documentata mediante Verbale che viene consegnato in copia all’interessato e trasmesso, entro 48 ore, al Pubblico Ministero per la convalida (art. 13 Cost.);
  2. se la perquisizione è stata estesa al mezzo di trasporto e per essa è stato redatto un autonomo Verbale, di questo non è prevista la consegna all’interessato.
  • I dati della perquisizione vanno inserite nel CED-SDI.

La disciplina appena esposta si applica, per espresso richiamo dell’art. 4 L. 152/75, anche alle perquisizioni eseguite dai "militari delle FF.AA." (a disposizione dei Prefetti), nell’ambito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio, per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e, in particolare, all’accertamento dell’eventuale possesso di armi, esplosivi al fine specifico di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l’incolumità delle popolazioni, la sicurezza dei luoghi o delle infrastrutture.