L'imputabilità e le cause che la escludono

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L’art. 85 c.p. stabilisce che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile”. Al secondo comma poi precisa che “E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e volere. Non tutti gli autori di un reato ne subiscono, quindi, le conseguenze giuridiche.

  • Le persone immuni, ad esempio, non sono assoggettate a conseguenze penale; quelle socialmente non pericolose non possono essere sottoposte a misure di sicurezza; quelle incapaci di intendere e di volere (non imputabili) non possono essere condannate alla pena prevista per il reato da esse commesso.

La "responsabilità penale" (cioè la possibilità di essere punito per la commissione di un reato) è collegata ad un normale stato di maturità, sanità ed equilibrio dell'individuo, che, il Codice penale definisce come «imputabilità». Questa imputabilità consiste essenzialmente nella «....Capacità di intendere e di volere».

Presupposto per la punibilità dell’autore di un reato è la «sussistenza della capacità di intendere e di volere» al momento della commissione del fatto, ossia, seguendo la terminologia del codice, delle «condizioni di imputabilità» (art. 85 c.p.). L’assenza dell’una o dell’altra, pur sussistendo il reato, consente infatti al soggetto di andare esente da pena (causa soggettiva di esenzione da pena).

Per «capacità di intendere e volere» si intende sia la capacità di ogni persona di rendersi conto del valore sociale del proprio comportamento e di valutarne le ripercussioni sugli altri (intendere) sia l’idoneità della persona a determinarsi in modo autonomo, resistendo agli impulsi che gli derivano dal mondo esterno (volere).

Comunemente, sia la capacità di intendere che quella di volere si raggiungono con una completa maturità psico-fisica (sviluppo corporeo ed intellettivo sufficiente) e si mantengono con l'equilibrio e la sanità mentale.
La ragione per cui si richiede la imputabilità per l'irrogazione della pena risiede in un profondo senso di giustizia nella nostra coscienza. Ripugna, infatti, infliggere castighi a soggetti non in grado di rendersi conto di ciò che fanno e trattare conseguentemente come adulti responsabili i malati di mente ed i bambini.

  • Ad esempio, il bambino o il pazzo che uccidono una persona, pur commettendo il delitto di omicidio, non sono punibili perché la legge li considera incapaci di rendersi conto di ciò che fanno.

La pena è un castigo per una disobbedienza e si richiede, pertanto, che chi la subisce l'avverte e la sente come il giusto corrispettivo per un comportamento riprovevole. Il requisito della imputabilità è condizione per l'irrogazione della pena. Ciò significa che la mancanza di imputabilità costituisce una causa personale di esenzione della pena (analoga alle immunità). Segue da questa impostazione che anche il bambino o il pazzo possono violare i precetti della legge penale (sono anche loro soggetti attivi di diritto penale), ma non possono poi essere puniti, per una condizione attinente alla loro persona.
La imputabilità è legata tanto al raggiungimento di un sufficiente grado di sviluppo dell'individuo quanto al permanere di un suo equilibrio psico-fisico. Infatti, anche dopo la raggiunta maturità, varie situazioni estreme possono influire su questo equilibrio eliminando del tutto o facendo diminuire sia la capacità di intendere, sia la capacità di volere, sia l'una e l'altra insieme.

L’Ordinamento giuridico prevede alcune ipotesi che "escludono" o comunque "diminuiscono" la imputabilità. Non si tratta di un numero chiuso di cause nel senso che tale capacità potrebbe essere esclusa anche in presenza di cause non espressamente previste dal Codice.

Quelle previste dal nostro Ordinamento sono:

  1. minore età
  2. vizio di mente
  3. azione dell’alcool
  4. azione degli stupefacenti

Per ognuna di esse il Codice detta una specifica disciplina. Può dirsi, al riguardo, che le norme sulla imputabilità non si applicano quando la privazione della capacità di intendere e di volere è stata "preordinata" e cioè quando l’autore del reato si è messo in stato di incapacità proprio al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa (art. 87 c.p.).