Il concorso delle violazioni

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Può capitare che l’azione commessa dal contravventore non sia esattamente individuabile in una specifica e singola fattispecie di illecito ben individuata, potendo potenzialmente "concretizzare più violazioni" oppureo costituire "potenziale elemento costitutivo di illecito penale"; oppure trattarsi di situazione ben definita, ma disciplinata tra più norme ovvero fra disposizioni amministrative aventi pari gerarchia, ma poste in essere da soggetti istituzionali diversi (Prefettura, Capitanerie, Regione, Province, Comuni, ecc.) come di seguito si cercherà meglio di specificare: 

► Concorso Formale

Tale situazione si realizza quanto il contravventore con una sola azione o omissione commette più illeciti previsti da una stessa o più norme di legge

  • Ad esempio, guidare sprovvisto di patente in una zona interdetta alla circolazione, ecc.

In tale fattispecie si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo (art. 198 C.d.S. – art. 8 L. 689/81)[1].

Eccezione a detta norma è costituita dal 2^ comma del citato art. 198 – che concerne il transito nelle zone a traffico limitato (ZTL) – dove il contravventore soggiace ad una sanzione per ogni singola violazione; tuttavia al riguardo la recente giurisprudenza ha ammesso la prova contraria, qualora il contravventore dimostri l’unicità della propria condotta di guida[2]

► Concorso Materiale

Tale fattispecie si pone in essere quando vengono commesse più violazioni mediante più azioni od omissioni fra loro collegate....

  • Ad esempio, esercitare illegalmente la pesca e successivamente mettere abusivamente in vendita il prodotto ittico così procurato, ecc.

In tal caso si soggiace alla sanzione prevista per ogni singola violazione commessa, salvo che trattasi di violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (es. L. 250/58 in materia di previdenza ed assistenza marinara, ecc.).

Al riguardo la Suprema Corte ha stabilito che – in caso di violazioni reiterate della stessa fattispecie prevista dal C.d.S. (nel caso di specie: transito ripetuto più volte in ZTL) può configurare una sola violazione, purchè il trasgressore dimostri l’unicità della propria condotta di guida[3].

► Concorso Apparente

Tale circostanza segue il principio di specialità delle norme, verificandosi quando un medesimo fatto può ricadere, apparentemente, sotto la previsione di più norme ed occorre quindi individuare la esatta disposizione da applicare, secondo le modalità di seguito indicate:

  1. In via generale, quando lo stesso fatto è punito da una disposizione generale ed una speciale, si applica la «disposizione speciale»...
  • Ad esempio, il D.lgs. 18.07.05, n° 171 in materia di navigazione da diporto trova applicazione in luogo del Codice della Navigazione quando la violazione concerne la navigazione da diporto).
  1. Se trattasi invece di fattispecie di illecito disciplinata sia da norma penale che da norma amministrativa, si applica in ogni caso la «disposizione penale»...
  • Ad esempio, deve farsi ricorso al riguardo, al disposto dell’art. 221 C.d.S., laddove prevede che qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione amministrativa, è il Giudice penale competente a conoscere detto reato è anche competente a valutare la sanzione amministrativa e ad applicare quindi la relativa sanzione (art. 24 Legge 689/81 - Connessione obiettiva con il reato)

Vi sono tuttavia fattispecie di illecito le quali – benché sanzionate da norme penali – comportano l’applicazione di specifiche "sanzioni amministrative"...

  • Ad esempio, l’ art. 1174 Cod. nav. rispetto all’analogo art. 650 c.p. [4]; l’art 180 comma 8 C.d.S. rispetto sempre al relativo art. 650 c.p.; l’art. 1 lett. m) L. 172/2003 in luogo dell’art. 1231 Cod nav., ecc.).

Quanto sopra evidenziato – e che costituisce applicazione del c.d.”principio di specialità” della norma - è stato anche richiamato dalla Cassazione giusta Sentenza n° 83/85 del 15.07.98 della Sez. I^ Penale.

Può, altresì, capitare che la stessa fattispecie di comportamento c.d. ”plurioffensivo” concretizzi sia un illecito amministrativo che una violazione penalmente rilevante...

  • Ad esempio, la violazione di cui all’art. 1251 comma 6 Cod nav. può contestualmente costituire violazione dell’art. 594 c.p., ecc.

In tal caso,fermo restando l’obbligo di procedere a contestazione in via amministrativa, per successiva valutazione da parte dell’Organo competente, l’Agente accertatore - nella sua qualifica di Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria - ha parimenti l’obbligo di riferire il fatto all’ Autorità Giudiziaria competente, essendo allo stesso esclusa ogni forma di valutazione su un fatto comunque penalmente rilevante.

 

 


[1] Cass. Civ. – Sez. Tributaria – Sent. n° 2823 del 11.02.05

[2] [3] Corte Costituzionale – Ordinanza n° 14 del 26.01.07

[4] Cass. Pen., Sez.I, n° 3943 del 24.01.08; n° 5755 del 07.05. 99 e n° 13048 del 11.112.98