Abbandono dei rifiuti: sanzioni

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I produttori e i detentori dei rifiuti, ai sensi dell’art. 188 del D.lgs. 152/06, sono obbligati a consegnare i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettui le operazioni di recupero o smaltimento. Inoltre, nel medesimo articolo è definita la responsabilità del detentore dei rifiuti sul corretto recupero o smaltimento. Questa termina nel momento in cui il detentore dei rifiuti li consegna al servizio pubblico di raccolta o, nel caso di conferimento a soggetti autorizzati, riceve la quarta copia del formulario di identificazione del rifiuto controfirmato e datato dal destinatario del rifiuto stesso entro il termine di tre mesi dal data di consegna al trasportatore.

  • L'art. 255 del testo Unico, intitolato "Abbandono dei rifiuti", apre il capo relativo alle sanzioni previste dal Testo Unico in materia di rifiuti. Innanzitutto è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 euro a 620 euro per chiunque "abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee". Tuttavia se l'abbandono ha per oggetto rifiuti non pericolosi e non ingombranti la sanzione pecuniaria è minore e compresa da 25 euro a 145 euro. Se, invece, la violazione viene posta in essere dal titolare del centro di raccolta o dal concessionario o dal titolare della succursale della casa costruttrice, la sanzione va da 260 euro a 1.150 euro.
  • Il terzo comma del predetto articolo stabilisce che chi non osserva l'ordinanza del Sindaco tesa a rimuovere, a recuperare o a smaltire i rifiuti e a ripristinare lo stato dei luoghi, oppure non adempie all'obbligo di separare i rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile, è punito con la sanzione penale dell'arresto fino ad un anno.

Il potere da parte del Sindaco di ricorrere ad ordinanze contingibili ed urgenti può essere legittimamente esercitato soltanto quando si versa in una situazione di eccezionale ed urgente necessità, e ciò giustifica il ricorso ad una sanzione penale, e non solo amministrativa, in caso di inottemperanza all'ordinanza sindacale.

Infine il predetto articolo stabilisce che in caso di sentenza di condanna, anche se emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nelle sopraccitata ordinanza sindacale o nell'obbligo non eseguiti. Questa disposizione è chiaramente finalizzata a garantire che la sentenza di condanna raggiunga l'obiettivo di assicurare l'effettivo recupero dell'ambiente inquinato e l'eliminazione del danno provocato dal reato.

  • Gli articoli 262 (competenza e giurisdizione) e 263 (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) del Testo Unico costituiscono due norme di chiusura del capo relativo alle sanzioni in materia di rifiuti. L'art. 262 prevede che all'irrogazione delle predette sanzioni amministrative pecuniarie provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, e che avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 12 della L. 689/1981. L'art. 263 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.