Perquisizione per la prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti

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  • I presupposti delle operazioni di polizia in corso e della particolare necessità o urgenza accomunano la tipica perquisizione sul posto alle perquisizioni per la “prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti”.

E’ la perquisizione, sia "personale che locale", che gli Ufficiali di polizia giudiziaria (e NON anche l’Agente) possono compiere per ricercare sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi delle disposizioni contenute all’art. 103 T.U. approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Presupposti:

Presupposti per procedere alla perquisizione è che:

  1. sia in corso una "operazione di polizia" e non si tratti, perciò, di iniziativa estemporanea del singolo Ufficiale di polizia giudiziaria;
  2. deve sussistere il "fondato motivo" di ritenere che, mediante la perquisizione, possano rivenirsi sostanze stupefacenti o psicotrope
  3. ricorrano motivi di particolare necessità e urgenza tali da non consentire neppure di richiedere l’autorizzazione telefonica alla perquisizione al Magistrato competente.

Modalità di esecuzione:

  • L'Ufficiale di polizia giudiziaria, prima di procedere alla perquisizione, può (ma non deve) invitare a consegnare la droga. Se la droga è presentata, non si procede a perquisizione, salvo che si ritenga utile farlo per la completezza delle indagini (art. 248, comma 1).
  • Può essere iniziata anche "in tempo di notte" salvo che non si tratti di perquisizione da effettuiare preso il domicilio. In tal caso non può essere iniziata prima delle ore 7 e dopo le ore 20. Fuori di tali limiti temporali può essere eseguita solo quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l’esito.
  • La perquisizione su "delega" dell’Autorità giudiziaria in un’abitazione o nei luoghi chiusi ad essa adiacenti, può essere effettuata esclusivamente da Ufficiali di polizia giudiziaria tra le ore 7 e le ore 20. I suddetti limiti temporali possono essere "derogati" con ordine scritto del Magistrato oppure di propria iniziativa dalla Polizia Giudiziaria quando il ritardo nell’esecuzione della perquisizione potrebbe pregiudicarne l’esito.  
  • La perquisizione, in quanto atto che «invade l’altrui sfera giuridica», intaccando la persona o il patrimonio o il domicilio, è assoggettata a particolari forme di garanzia. L’interessato (che può essere l’indagato o chi ha comunque l’attuale disponibilità del luogo) è "avvisato della facoltà" di farsi rappresentare o assistere da idonea persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea (idonea a essere «testimone ad atti del procedimento»: art. 120 c.p.p.). Quando manca l’interessato, l’avviso suindicato è rivolto ad un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci (art. 250 comma 2). Quando mancano le persone suindicate si procederà comunque alla perquisizione dando atto nel Verbale della situazione e degli atti (esempio forzatura di porta) necessariamente compiuti per introdursi nel luogo e per poi assicurarlo. L’Ufficiale di polizia giudiziaria può ordinare, enunciando nel Verbale i motivi, che taluno, presente o sopraggiunto nel corso della perquisizione, non si allontani dal luogo prima che le operazioni siano concluse. Chi trasgredisce all’ordine è trattenuto o ricondotto coattivamente su posto (art. 250 comma 3) e può rispondere del reato di cui all’art. 650 c.p.
  • L'Uffiiciale di polizia giudiziaria può anche procedere a "perquisizione personale" delle persone presenti o sopraggiunte quando ha fondato motivo di ritenere che su di esse si trovino occultate sostanze stupefacenti o psicotrope (art., 250 comma 3 c.p.p.).
  • Possono prevedere, se autorizzate dal Pubblico Ministero del luogo ove la perquisizione deve essere eseguita, anche "esami radiologici".
  • La droga rinvenuta a seguito di perquisizione è sottoposta a «sequestro» e custodita secondo quanto prescrivono gli articoli 259 e 260 c.p.p. (si pensi al rinvenimento di ovuli contenenti stupefacenti da fare poi espellere con adeguate terapie).
  • Al fine di prevenire e reprimere il traffico di stupefacenti, l’art. 99 D.P.R. 309/90 prevede la possibilità di procedere alla «perquisizione e cattura di navi». La nave italiana da guerra o in servizio di polizia (della Marina e dell’Aeronautica Militare, di una delle cinque Forze di Poliza interforze), che nel mare territoriale o in alto mare, incontra una nave nazionale (anche unità da diporto) può fermarla, sottoporla a vistita e perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino. Tali attività possono essere compiute quando sussiste il «sospetto» che la nave sia adibita al trasporto di stupefacenti.
  • Il sospetto sussiste anche quando la nave"viaggia con fari spenti", non risponde alle segnalazioni o pendola prolungatamente lungo lo stesso tratto di mare.
  • Le perquisizioni personali degli occupanti della nave e quelle delle cabine seguono la disciplina del Codice di rito.
  • I poteri di fermo, visita, perquisizione e cattura possono essere esercitati anche su aeromobili e navi non nazionali che si trovano in acque territoriali o entro i limiti previsti dalle norme internazionali. L’art. 5 D.P.R. 309/90 (Controllo e vigilanza) – Legge 22 dicembre 1975, n. 685, n. 3 stabilisce che per l’esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della Sanità si avvale normalmente dei nuclei specializzati dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, della Guardia di Finanza, della Forza Armata dei Carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi Ufficiale e Agente della forza pubblica.
  • Per quanto riguarda il «controllo sulle navi» e sugli aeromobili l’azione è coordinata con le Capitanerie di Porto o con i comandi di aeroporto.

Garanzie difensive:

  • Il difensore ha facoltà di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato, trattandosi normalmente di c.d. “atto a sorpresa”, della facoltà di farsi assistere, l'Ufficiale di polizia giudiziaria deve dare notizia all’interessato se presente (art. 114 att.).

Documentazione e trasmissione:

  • La perquisizione (e l'eventuale sequestro) è documentata mediante Verbale che viene consegnato in copia all’interessato e trasmesso, senza ritardo e comunque entro 48 ore, al Pubblico Ministero per la convalida.
  • I dati della perquisizione vanno inserite nel CED-SDI.