Connessione: G.di P.

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Una particolare disciplina della connessione è prevista nel processo innanzi al “Giudice di pace”. In tale sede si distingue tra:

  1. connessione eterogenea
  2. connessione omogenea

La prima è quella che si realizza fra procedimenti relativi a uno o più reati appartenenti alla competenza del Giudice di pace e uno o più reati appartenenti alla competenza del Tribunale o della Corte di assise.

E’ regolamentata dall’ art. 6 Dlgs 274/2000 e opera solo nel caso di persona imputata di più reati, commessi con una sola azione od omissione (concorso formale di reati – art. 81, comma 1 c.p.).
Come già detto, si tratta di una precisa scelta del legislatore che ha voluto limitare l’applicazione della connessione a quei soli casi in cui è più elevato il rischio di giudicati contrastanti, come appunto accade quando reati commessi con un’unica condotta, sono giudicati separatamente.
Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza del Giudice di pace e altri a quella della Corte di assise o del Tribunale, è competente per tutti il «Giudice superiore». Come se già visto, in questo caso opera un’apposita disciplina in ordine alle norme sostanziali e processuali, che il Giudice «diverso» dal Giudice di pace è tenuto ad osservare.

La seconda invece, è quella che riguarda i rapporti fra procedimenti che sono tutti di competenza del Giudice di pace. E’ regolamentata dall’art. 7 cit. Dlgs che prevede le seguenti ipotesi di connessione omogenea innanzi al Giudice di pace:

  1. se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro;
  2. se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione o omissione.

Nel caso di connessione innanzi al Giudice di pace, se i reati sono stati commessi in luoghi diversi, la competenza per territorio appartiene per tutti al Giudice di pace del luogo in cui è stato commesso il «primo reato». Se non è possibile determinare in tal modo la competenza, questa appartiene al Giudice di pace del luogo in cui è iniziato il primo dei procedimenti connessi (art. 8), dovendosi intendere come tale il Giudice ove per primo il P.M. ha provveduto all’iscrizione della notizia di reato (art. 4).