Omessa notificazione

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di Porto di ____________________
_________________________

(Intestazione dell’Ufficio)


Oggetto: Omessa notificazione

 

Il sottoscritto Ufficiale o Agente di P.G ______________________ (indicare specificamente qualifica, cognome e nome) certifica di non aver potuto procedere, come da richiesta __________________ (indicare l’Autorità Giudiziaria richiedente) alla notifica di copia dell’atto (indicare il tipo di atto) a __________________ (riportare le indicazioni necessarie per la identificazione della persona cui l’atto è destinato) mediante consegna a mani del destinatario, di persone conviventi ovvero del portiere stante l’assenza degli stessi (oppure: la inidoneità degli stessi; oppure: il rifiuto di ricevere la copia dell’atto dagli stessi opposto). Certifica inoltre che la predetta impossibilità di procedere alla notifica è stata verificata nei due accessi eseguiti, a norma dell’art. 59 D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nel giorno __________ alle ore _____ e nel giorno ___________ alle ore ______. A ragione di ciò, il sottoscritto ha proceduto, il giorno _____________ alle ore _____, al deposito di copia integrale dell’atto nella casa Comunale dove il destinatario ha l’abitazione (oppure: esercita abitualmente la sua attività lavorativa) e ha altresì, il giorno __________, affisso avviso del deposito alla porta della casa del destinatario dell’atto (oppure: alla porta del luogo dove il destinatario esercita la sua attività lavorativa).


L’Ufficiale/Agente di P.G.
_____________________

 


  • Ricordare che:

Se la notificazione non è stata possibile dopo il «secondo accesso» e non hanno dato esito neppure le procedure di deposito e affissione sopra indicate, l’Autorità Giudiziaria dispone nuove e autonome ricerche che affida alla P.G.
La P.G. deve ricercare l’imputato nei luoghi di nascita, di ultima residenza anagrafica, di ultima dimora, di esercizio abituale dell’attività lavorativa oltreché presso l’amministrazione carceraria centrale.
All’esito delle ricerche la P.G. redige una relazione nella quale indica i luoghi delle ricerche, gli ufficiali e gli agenti che le hanno eseguite, i familiari contattati e le notizie assunte relativamente all’imputato.
Se anche le ulteriori ricerche hanno dato esito negativo, L’A.G. emette decreto di irreperibilità dell’imputato (atto con il quale l’A.G. attesta, dopo appropriate ricerche, che l’imputato non è reperibile in alcun luogo conosciuto). Il decreto di irreperibilità contiene:

  1. la nomina del difensore di ufficio all’imputato che ne sia privo;
  2.  l’ordine di notifica all’imputato con la consegna dell’atto nelle mani del difensore (che da quel momento diviene il «sostituto» dell’imputato stesso)