Sistema di controllo delle navi via satellite

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Il Regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite, si applica alle navi da pesca, adibite o destinate allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso, incluse le navi da cattura, le navi officina, le navi di appoggio, i rimorchiatori, le unità che partecipano a operazioni di trasbordo, le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti a base di tonno e le navi ausiliarie, tranne le navi container.
Gli Stati membri provvedono inoltre affinché tutti i rimorchiatori battenti la loro bandiera, a prescindere dalla lunghezza, siano dotati di un «impianto di localizzazione e di controllo via satellite» a norma degli articoli da 3 a 16 del Regolamento (CE) n. 2244/2003. 2.
Gli Stati membri provvedono affinché i loro centri di controllo della pesca trasmettano alla Commissione e ad un organismo designato dalla stessa, in tempo reale e nel formato «https data feed», i messaggi del sistema di controllo via satellite (
VMS) ricevuti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera. La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell’ICCAT.

 

Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) (DM 10 /11/2004)
 

  • Gli Stati membri provvedono affinché:
  1. i messaggi provenienti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera siano trasmessi alla Commissione almeno ogni due ore quando operano nell’Atlantico orientale o nel Mediterra-neo;
  2. in caso di guasti, i messaggi provenienti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera siano trasmessi alla Commissione entro 24 ore dal loro ricevimento da parte dei centri di controllo della pesca;
  3. i messaggi trasmessi alla Commissione siano numerati in modo sequenziale (con un identificatore unico) in modo da evitare la duplicazione;
  4. i messaggi trasmessi alla Commissione siano conformi al modello per lo scambio di dati.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che tutti i messaggi resi disponibili alle loro navi da ispezione siano trattati in modo riservato e siano limitati alle operazioni di ispezione in mare.