Istituzione del "Sistema di punti" per infrazioni gravi

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Per garantire un'applicazione uniforme delle norme della politica comune della pesca in tutti i paesi membri ed armonizzare il “sistema di sanzioni” in caso di violazione, l'UE ha redatto un elenco delle “violazioni gravi” con l’obbligo da parte dei paesi dell’UE di includere nella loro legislazione sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e assicurare nel contempo il rispetto delle norme medesime.

Nell'ambito di tale sistema, le Autorità nazionali devono:

a) valutare, in base alle definizioni standard dell'UE, le presunte violazioni che riguardano le unità da pesca battenti bandiera nazionale;

b) applicare un numero prestabilito di punti di penalità alle unità implicate in una violazione grave (i punti vengono iscritti nell'apposito Registro nazionale);

c)  ritirare la Licenza delle unità da pesca per 2, 4, 8 o 12 mesi se, nell'arco di 3 anni, ha accumulato un numero prestabilito di punti.

L’Italia, nell’adeguarsi all’Europa nell’azione di contrasto della pesca illegale, ha adottato e reso operativo dal 1° gennaio 2012 il nuovo “sistema a punti per le infrazioni gravi” previsto dalle normative europee per contrastare la pesca illegale.

Con la emanazione del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2017, dei Decreti attuativi 2 marzo e 20 luglio 2017, recanti rispettivamente ”Modalità termini e procedure per l’applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca” e “Modalità, termini e procedure per l’applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio”, sono state introdotte nuove misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, tese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

  • Il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in particolare, è essenzialmente suddiviso in due parti:
  1. una contenente definizioni e caratteristiche delle attività disciplinate: vengono fornite le definizioni di pesca professionale, acquacoltura nonché quelle di imprenditore ittico e giovane imprenditore ittico;
  2. l’altra dedicata a illeciti e sanzioni, fra cui spicca l’istituzione di un «Sistema di infrazioni a punti» per le infrazioni gravi di cui all' articolo 92 del Regolamento (CE) n. 1224/2009 ed agli articoli 125 e seguenti del Regolamento (CE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.

Il nuovo sistema interessa pescherecci e comandanti di navi da pesca. I pvengono attribuiti alla Licenza di pesca abbinata all'unità. In tal modo rimangono legati a quest'ultima anche in caso di passaggio di proprietà.

Nello specifico vengono elencati tutti quei comportamenti che possono essere sanzionati sia sotto il profilo amministrativo oppure penale, con l’arresto e la confisca del pescato o dell’attrezzatura di pesca non conforme agli standard comunitari.

Costituiscono infrazioni gravi  i "reati-contravvenzione" di cui all' articolo 7, comma 1,  Decreto legislativo n. 4/2012:

  • lettera a): pescare, detenere, trasbordare, sbarcare , trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
  • lettera e): esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione.

► Costituiscono infrazioni gravi gli "illeciti amministrativi" di cui all' articolo 10, comma 1,  del Decreto legislativo n. 4/2012: 

  • lettera a): effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità;
  • lettera b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
  • lettera d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca e' sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;
  • lettera g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;
  • lettera h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa;
  • lettera o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;
  • lettera p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;
  • lettera q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;
  • lettera r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente;
  • lettera s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;
  • lettera t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;
  • lettera aa) violare le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco.

► di cui all'articolo 10,  comma 2  del Decreto legislativo n. 4/2012:

  • lettera a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;
  • lettera b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

► di cui all'articolo 10, comma 4,  del Decreto legislativo n. 4/2012:

In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.

La commissione di un'infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla Licenza di pesca, come individuati nell'Allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione. Presso il Centro controllo nazionale pesca (CCNP) del Comando generale delle Capitanerie di porto, è istituito il «Registro nazionale delle infrazioni».