Reato tentato o consumato

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A seconda del grado di realizzazione, il reato si distingue in «consumato» o «tentato».

Il reato è «consumato», quando l’autore realizza completamente gli elementi essenziali previsti dalla norma.

  • Ad esempio, un omicidio volontario è consumato quando l’autore di esso cagiona, con la sua condotta, l’evento-morte dell’avversario. Nell’evasione, che è reato di pura condotta, e che prescinde dalla realizzazione dell’evento, la consumazione del delitto coincide con il momento in cui l’autore del fatto si sottrae alla sorveglianza di chi era adibito alla sua custodia. Il naufragio o la sommersione di una nave è consumato quando l’autore di esso compie atti diretti a far naufragare la nave o ne determina la perdita (art. 429 c.p.).

La legge penale punisce non solo chi realizza un delitto completo di tutti i suoi elementi essenziali ma anche chi compie atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica: in tali casi si parla di delitto tentato (art. 56 c.p.).

Il delitto «tentato» è, quindi, quello che non realizza pienamente il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice e che, per cause indipendenti dalla volontà del suo autore, si «blocca», invece, in una fase precedente a tale realizzazione.

 

 

 

I presupposti del delitto tentato sono:

  1. il compimento di atti idonei (ossia adeguati rispetto allo scopo che l’autore del reato si era prefissato);
  2. la direzione degli stessi univoca (non equivoca) verso il compimento del delitto (ossia gli atti debbono essere in grado di evidenziare in modo certo, l’intento avuto di mira dall’autore del fatto);
  3. il mancato compimento dell’azione collegata a cause indipendenti (estranee) dalla volontà del soggetto agente.
  • Ad esempio, Tizio cosparge di benzina un' unità da diporto per poi appiccare il fuoco e causare l’incendio, ma è costretto a interrompere l’azione (fugge) perché sopraggiungono i proprietari; oppure, Tizio dà fuoco alla benzina cosparsa, ma l’incendio non si verifica per un improvviso temporale (artt. 56 e 423 c.p.).

I requisiti della idoneità e della univocità degli atti richiesti dalla legge per la configurabilità del tentativo, devono essere necessariamente presenti entrambi e non possono essere alternativi.
Non è sempre facile stabilire quando si è in presenza di un reato tentato (o tentativo). Prima della consumazione (o dell’inizio di essa nei reati permanenti), la commissione del reato (doloso) è infatti normalmente preceduta da una sequenza articolata di atti: tali atti, però, possono dar luogo al tentativo solo quando si collocano in una determinata fase del procedimento criminoso ed hanno determinate caratteristiche.