I Reati tipici connessi alla navigazione marittima

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Ai fini del nostro studio, appare opportuno analizzare le fattispecie penalmente rilevanti che possono concretizzarsi a seguito dell’evento costituito dalla «navigazione marittima», e che possono di massima verificarsi per le seguenti violazioni, rispettivamente contemplate dal Codice Penale, dal Codice della Navigazione e da altre Leggi speciali:

  • Art. 428 c.p. (Naufragio, sommersione o disastro aviatorio) che punisce “chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave. o di un edificio natante (cioè di un galleggiante)…” indicando quindi quale circostanza aggravante “...se il fatto avviene ..rimuovendo o facendo mancare segnali..” (si veda in proposito il corrispondente art. 1112 Cod. nav.) - Reato c.d. di danno;
  • Art. 450 c.p. (Deliti colposi di pericolo) che punisce “...chiunque con la propria azione od omissione fa sorgere il pericolo..di un naufragio o sommersione di una nave o altro edificio natante”; - Reato c.d. di pericolo 
  • art. 451 c.p. (Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro) che punisce"... chi con la propria azione o omissione fa venir meno le cautele ovvero le strutture poste a prevenzione di disastri o infortuni (rimozione di mezzi di salvataggio o antincendio);
  • art. 1112 Cod. nav. (Esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di segnali) che punisce “...chiunque arbitrariamente rimuove… ovvero…omette di collocare i segnali predisposti per la sicurezza della navigazione marittima…”, indicando poi il fatto quale circostanza aggravante se dall’evento deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione per la nave o il galleggiante;
  • art. 1113 Cod. nav. (Omissione di soccorso) che punisce “...chiunque – richiestone dall’Autorità competente - ometta di cooperare coi mezzi di cui dispone al soccorso di una nave, di un galleggiante,di una persona…. ovvero all’estinzione di un incendio “. Tale fattispecie trova una corrispondenza più specifica rispetto ai corrispondenti art. 593 c.p.(che limita la fattispecie alla presenza di minori o persone incapaci) e art. 189 C.d.S. (che fa scattare il reato qualora l’interessato con la propria azione abbia causato l’evento), postulandosi quindi per la concretizzazione di detto reato marittimo, rispettivamente, una specifica preventiva richiesta di intervento da parte dell’Autorità, e la disponibilità in capo al soccorritore di mezzi per l’espletamento del soccorso stesso.  
  • art. 1116 Cod. nav. (Abbandono abusivo di comando) che punisce “...il Comandante che senza necessità lascia la direzione nautica della nave … a soggetto che non ne abbia i requisiti…”. Trattasi quindi di reato tipico contro la sicurezza della navigazione marittima, e che può essere commesso esclusivamente da chi abbia l’incarico di “Comandante della nave”, e che trova la sua ratio negli artt. 292, 293, 295, 298 Cod. nav. in materia di assunzione del comando e condotta nautica della nave.
  • art. 1117 Cod. nav. (Usurpazione del comando di nave...) che punisce "...chiunque indebitamente assume o ritiene il comando di una nave”. La ratio punitiva di tale articolo è la stessa del capo precedente, ed è finalizzata ad impedire che la sicurezza della navigazione sia compromessa se assume il comando un soggetto non abilitato. Rilevasi al riguardo come tali violazioni siano tipiche di unità di ridotto equipaggio ed adibite a navigazione costiera, quali le unità da pesca che generalmente richiedono un titolo professionale minore.
  • art. 1118 Cod. nav. (Abbandono del posto) che punisce “ il componente dell'equipaggio della nave..del galleggiante...che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione abbandona il posto". Anche per tale violazione valgono le considerazioni fatte in precedenza, potendosi richiamare agli artt. 316, 317 e 321 Cod Nav. in materia di formazione,gerarchia e funzioni dell’equipaggio, la cui composizione e funzioni nell’organizzazione di bordo siono fondamentali per la sicurezza della navigazione intrapresa dalla nave cui lo stesso è imbarcato ed al cui funzionamento è – nei rispettivi ruoli – preposto.
  • art. 1120 Cod. nav. (Ubriachezza) che punisce "Il comandante della nave, del galleggiante..che si trova in tale stato di ubriachezza, non derivatala da caso fortuito o da forza maggiore (c.d. intossicazione accidentale), da escludere o menomare la sua capacità al comando..." L'ubriachezza a bordo - ha un suo corrispondente negli art. 186 C.d.S. e 379 Reg. Es., e trova la sua ratio nella necessità di grantire la sicurezza della navigazione. Deve rilevarsi tuttavia che tale violazione – a differenza di quella connessa alla circolazione stradale – appare di difficile accertamento in corso di navigazione, anche in ragione della complessità della normativa e della relativa giurisprudenza creatasi, rispettivamente, in materia di modalità di accertamento e livello di pericolosità del tasso alcolico.
    Per quanto sopra deve ritenersi che – pur se formalmente applicabile alla sola circolazione stradale – appare facilmente ipotizzabile una analoga estensione dell’istituto anche in campo marittimo, e ciò in applicazione del principio del favor rei, specie considerando che il Codice della Navigazione né da una esatta definizione né del concetto di “ubriachezza” né – tantomeno – delle modalità di accertamento di tale situazione soggettiva.
  • art. 1218 Cod. nav. (Inosservanza di norme sulle segnalazioni) che punisce “...il Comandante della nave che non osserva le norme sulle segnalazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione”: trattasi quindi di un reato che può essere commesso solo da chi riveste la qualifica di comandante della nave, ed costituisce reato specifico e distinto da quello più generico dell’art.1231 (Cass. Pen. – Sez. VI^ - Sent. n° 35935 del 13.12.01).
  • art. 1231 Cod. nav. (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) che punisce “...chiunque, non osserva una disposizione di legge o regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall’Autorità marittima…” -  Trattasi di reato di pericolo.
    Tale violazione assume carattere onnicomprensivo, in quanto con essa si viene a sanzionare – in via generale - qualsiasi violazione in materia di sicurezza della navigazione, se non diversamente sanzionata, ed in particolar modo le violazioni alle Ordinanze marittime e balneari.
    Trattasi di norma penale c.d. ”in bianco”, corrispondente all’omologo art.650 c.p.., ed è una delle norme del Codice per le quali non è intervenuta la depenalizzazione.
    Si tratta di una norma la cui violazione si postula quindi ex se quando l’evento è avvenuto per colpa a seguito di violazione di qualsiasi disposizione in materia di sicurezza della navigazione – quali ad es. la COLREG (D.P.R. 14.11.72, n° 1154) ovvero le disposizioni in materia di schemi di separazione di traffico di cui all’art. 5 commi 3 e 4 della L. 07.03.01, n° 51);
  • art. 7, comma 1 lett. f) D.lgs. n. 4/2012 , punito dall’art. 23 comma 2° della medesima. Trattasi di una violazione che normalmente viene commessa contestualmente a quella sanzionata dall’art. 1231 Cod. nav., qualora le unità da pesca interessate non abbiano le dotazioni di sicurezza né le abilitazioni alla navigazione d’altura normalmente previste per chi esercita attività di pesca o comunque navighi oltre le acque territoriali o internazionali, e che può venire accertata – oltre che direttamente tramite apparati GPS e altri sistemi elettronci installati su aeromobili o motovedette d’altura – anche successivamente tramite riscontro dei sistemi di rilevazione elettronica della posizione (blue box o apparecchiature di segnalazione analoghe).
  • art. 406 D.P.R. 29.03.73, n° 156 (Uso indebito di segnale di soccorso) e art. 340 c.p.. (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità)
    Tali disposizioni sono intese a tutelare la sicurezza della navigazione dall’uso indebito ovvero dall’intromissione nelle frequenze di soccorso, per la cui configurabilità è sufficiente che l’azione di distrurbo interferisca – anche temporaneamente – nel sistema di ascolto (Cass. Pen. – Sez. III^ - Sent. n° 3700 del 03.02.05)
    Le suddette disposizioni si richiamano a loro volta al Tldp.n° 332356 del 19.05.97 del Ministero delle Telecomunicazioni in materia di frequenze radio di emergenza – attuativa della Dispoisizione SOLAS “Emendamento 1985” in materia di introduzione del sistema DSC nella giurisdizione nazionale, e segnatamente dei canali 16 e 70 – disposizioni che prevedono inoltre l’irrogazione di contestuali sanzioni amministrative per violazione dell’art. 240 del citato D.P.R. n° 156/1973.
  • art. 37 L. 24.11.81, n° 689 (Frode Previdenziale) e art. 2 D.L. 12.09.83, n° 463 - Conv. L. 638/83 (Omissione Contributiva). Trattasi di violazioni tuttora penalmente rilevanti, generalmente connesse a quelle in materia di lavoro marittimo di cui agli artt. 1178 e 1221 Cod. nav.