Pesca ricreativa subacquea: limitazioni di cattura

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Lo svolgimento di attività di pesca subacquea nelle  Zone Mb è consentito ai soli Soggetti residenti nel Comune di La Maddalena, purché muniti di apposito contrassegno nominale e non cedibile a terzi, nel periodo:

 

  

  • Lo svolgimento dell’attività di pesca subacquea è consentito esclusivamente «ai maggiori di anni 18», in apnea e dall’alba al tramonto.

Ai Soggetti non residenti o nativi nel Comune di La Maddalena è vietato lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività di pesca subacquea. Agli stessi è consentita, previa autorizzazione dell’ Ente gestore, la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all’interno del Parco esclusivamente alloggiando i suddetti attrezzi, smontati, all’interno di appositi contenitori ermeticamente chiusi.

  • Limitazioni di cattura

Il singolo pescatore ricreativo subacqueo può catturare giornalmente esclusivamente:

1.  pesci

2.  molluschi (cefalopodi)

3.  ricci di mare (echinodermi)

La quantità complessiva delle “prede” (pesci+molluschi cefalopodi)  NON può superare i 5 (cinque) Kg al giorno per pescatore, a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare.

Il pescatore subacqueo ricreativo può:

  • raccogliere 25 (venticinque) esemplari al giorno di ricci di mare, esclusivamente in apnea (senza l’uso di apparecchi ausiliari per la respirazione) e solo manualmente.

La taglia minima di cattura del riccio di mare NON può essere inferiore a 6 centimetri di diametro totale (esclusi gli aculei).

Il prelievo di ricci è consentito nel periodo previsto dalla normativa regionale di cui all’art. 1 lettera c) del Decreto nr. 2836/Dec. A/58 del 14 novembre 2017.

  • Per non essere sanzionato dagli Organi preposti al controllo, ad esempio, il pescatore ricreativo subacqueo, può catturare giornalmente:

      - o 5 Kg di prede (pesci+polipi) + 25 esemplari di riccio di mare;

      - o un esemplare di 5 Kg (es. dentice) + 25 esemplari di riccio di mare;

      - oppure 4,99 Kg di prede (pesci+polipi) + un esemplare di 8 Kg (es. spigola) + 25 esemplari di riccio di mare...

E’ vietata la vendita dei prodotti ittici pescati.

Anche per il pescatore subacqueo ricreativo valgono le “MISURE MINIME“ delle prede fissate dalla legge nazionale e comunitaria per tutti i tipi di pesca (Vedi più avanti).

E' assolutamente vietata la raccolta di:

  1. Coralli
  2. Molluschi bivalvi o lamellibranchi (datteri[1], vongole, ostriche, patelle, ecc)
  3. Molluschi gasteropodi (lumachine di mare, muridi)
  4. Crostacei (aragoste, astici, cicale, scampi, ecc)

 

Regolamento Parco Nazionale di La Maddalena
Dei “Limiti di cattura pesca subacquea” nelle Zome Mb 

 

  • Età minima per praticare la pesca subacquea ricreativa

La pesca ricreativa subacquea all’interno del Parco con fucile o attrezzi similari può essere esercitata solamente dopo aver compiuto il 18 (diciottesimo) anno di età.

Attenzione !

Anche per quanto attiene lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa “Subacquea” all’interno del Parco - non esplicitate all’Articolo 1 dell’Ordinanza 04/2007 - valgono le disposizioni delle Leggi e dei Decreti ministeriali e della normativa regionale vigenti in materia di pesca sportiva-ricreativa, che disciplinano in particolare:

 


[1] Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo del “dattero di mare” (Lithophaga lithophaga) e del dattero bianco (Pholas dactylus).