Pesca ricreativa subacquea: limitazioni di cattura
Lo svolgimento di attività di pesca subacquea nelle Zone Mb è consentito ai soli Soggetti residenti nel Comune di La Maddalena, purché muniti di apposito contrassegno nominale e non cedibile a terzi, nel periodo:
- Lo svolgimento dell’attività di pesca subacquea è consentito esclusivamente «ai maggiori di anni 18», in apnea e dall’alba al tramonto.
Ai Soggetti non residenti o nativi nel Comune di La Maddalena è vietato lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività di pesca subacquea. Agli stessi è consentita, previa autorizzazione dell’ Ente gestore, la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all’interno del Parco esclusivamente alloggiando i suddetti attrezzi, smontati, all’interno di appositi contenitori ermeticamente chiusi.
- Limitazioni di cattura
Il singolo pescatore ricreativo subacqueo può catturare giornalmente esclusivamente:
1. pesci
2. molluschi (cefalopodi)
3. ricci di mare (echinodermi)
La quantità complessiva delle “prede” (pesci+molluschi cefalopodi) NON può superare i 5 (cinque) Kg al giorno per pescatore, a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare.
Il pescatore subacqueo ricreativo può:
- raccogliere 25 (venticinque) esemplari al giorno di ricci di mare, esclusivamente in apnea (senza l’uso di apparecchi ausiliari per la respirazione) e solo manualmente.
La taglia minima di cattura del riccio di mare NON può essere inferiore a 6 centimetri di diametro totale (esclusi gli aculei).
Il prelievo di ricci è consentito nel periodo previsto dalla normativa regionale di cui all’art. 1 lettera c) del Decreto nr. 2836/Dec. A/58 del 14 novembre 2017.
- Per non essere sanzionato dagli Organi preposti al controllo, ad esempio, il pescatore ricreativo subacqueo, può catturare giornalmente:
- o 5 Kg di prede (pesci+polipi) + 25 esemplari di riccio di mare;
- o un esemplare di 5 Kg (es. dentice) + 25 esemplari di riccio di mare;
- oppure 4,99 Kg di prede (pesci+polipi) + un esemplare di 8 Kg (es. spigola) + 25 esemplari di riccio di mare...
E’ vietata la vendita dei prodotti ittici pescati.
Anche per il pescatore subacqueo ricreativo valgono le “MISURE MINIME“ delle prede fissate dalla legge nazionale e comunitaria per tutti i tipi di pesca (Vedi più avanti).
E' assolutamente vietata la raccolta di:
- Coralli
- Molluschi bivalvi o lamellibranchi (datteri[1], vongole, ostriche, patelle, ecc)
- Molluschi gasteropodi (lumachine di mare, muridi)
- Crostacei (aragoste, astici, cicale, scampi, ecc)
Regolamento Parco Nazionale di La Maddalena
Dei “Limiti di cattura pesca subacquea” nelle Zome Mb
- Età minima per praticare la pesca subacquea ricreativa
La pesca ricreativa subacquea all’interno del Parco con fucile o attrezzi similari può essere esercitata solamente dopo aver compiuto il 18 (diciottesimo) anno di età.
Attenzione !
Anche per quanto attiene lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa “Subacquea” all’interno del Parco - non esplicitate all’Articolo 1 dell’Ordinanza 04/2007 - valgono le disposizioni delle Leggi e dei Decreti ministeriali e della normativa regionale vigenti in materia di pesca sportiva-ricreativa, che disciplinano in particolare:
[1] Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo del “dattero di mare” (Lithophaga lithophaga) e del dattero bianco (Pholas dactylus).