"Società e Diritto"
L’uomo è un essere sociale. Per soddisfare le sue esigenze fondamentali [1] si aggrega ad altri costituendo gruppi più o meno stabili e organizzati. Possono farsi l’esempio della famiglia, che è la prima e naturale forma di aggregazione ma anche, a seconda dei tipi di esigenze da soddisfare o finalità da raggiungere, della collettività religiosa, dei partiti politici, dei sindacati, delle associazioni culturali.
Né le forme di cooperazione occasionali né quelle organizzate sarebbero però possibili e potrebbero effettivamente funzionare se la coesistenza fra gli appartenenti al gruppo sociale restasse senza una "disciplina" e tutto fosse lasciato alla spontanea iniziativa dei singoli, alla loro buona volontà o alle loro spinte egoistiche.
Da sempre, perciò, l’uomo ha compreso che le esigenze della coesistenza impongono invece un ordine nei rapporti fra i membri del gruppo e una Autorità in grado di farsi obbedire e di assicurare il rispetto delle regole di condotta che lo stesso gruppo si è posto. Ha cioè avvertito l’esigenza di dare alla collettività sociale una "organizzazione politica"; vale a dire una organizzazione cui tutte le altre fossero subordinate e che non avesse finalità specifiche (culturali, economiche, religiose come quelle dei gruppi organizzati di cui si è detto in precedenza) ma una finalità generale che precedesse tutte le altre: quella di consentire la pacifica coesistenza e lo sviluppo dei soggetti appartenenti al gruppo e di assicurare le condizioni per l’ordinato esercizio delle attività dei soggetti e per il benessere dell’intera collettività.
Nel tempo, le organizzazioni politiche hanno assunto forme diverse: dapprima appena abbozzate e poi sempre più complesse e perfezionate; dalle comunità primitive e dalle tribù nomadi (che si limitavano, per lo più, a riconoscere tutti i poteri a un capo), agli imperi, ai regni, alle signorie, fino allo stato moderno e a quello contemporaneo.
Tra le varie forme di aggregazione, lo Stato è quella che detiene i massimi poteri autoritari e che è preminente rispetto alle altre operanti nel suo ambito territoriale.
Lo Stato è dunque l’ente originario (il suo potere non deriva da nessuno) e sovrano, destinato a garantire le condizioni fondamentali e indispensabili perché, sul suo territorio, i rapporti tra i singoli si svolgano in modo ordinato e si dirigano allo sviluppo ed al benessere dell’intera collettività.
Lo Stato assicura lo svolgimento ordinato e pacifico della vita sociale mediante la predisposizione di “regole di condotta” (= norme) che vietino atti socialmente dannosi e spronino invece ad operare in modo socialmente utile.
Naturalmente lo Stato non può limitarsi a fissare delle regole di condotta; deve assicurarne l’osservanza prevedendo “conseguenze sfavorevoli“ (= sanzioni) a carico di chi trasgredisce quelle regole e creando appositi “Organi” (= Giudici, componenti delle forze di polizia, funzionari dell’ordine amministrativo) aventi la specifica funzione di prevenire e reprimere coattivamente (e cioè ricorrendo anche all’uso della forza) la loro violazione.
Il complesso delle norme emanate per il raggiungimento delle finalità dello Stato ne costituisce il “Diritto”. Tutte le norme che costituiscono il diritto dello Stato si denominano "norme giuridiche [1]"(da jus=diritto). Lo Stato ne assicura l'osservanza consentendone l'attuazione anche coattiva e prevedendo sanzioni a carico di chi ne trasgredisce il precetto e cioè il comando o il divieto in esse contenuto.
[1] L'uomo sceglie di vivere in un gruppo organizzato (società) soprattutto per motivi di:
L'esistenza di problemi di convivenza e di cooperazione, dunque, favorisce il fenomeno associativo che, per poter funzionare correttamente, deve essere;
Il «Diritto penale» è quel complesso di norme con cui lo Stato vieta determinati comportamenti, ritenuti antisociali, minacciando ai trasgressori una sanzione penale.
La funzione del diritto penale è dunque la difesa della società contro il reato per assicurare le condizioni essenziali della convivenza, predisponendo le sanzioni penali a difesa di «beni giuridici o valori ritenuti in un dato periodo storico socialmente più rilevanti».
Il «Diritto Processual Penale» è l’insieme delle norme attraverso le quali lo Stato, per mezzo dell’Autorità Giudiziaria, applica al caso concreto la norma penale e astratta. Tale diritto riguarda l’ordinamento ed il funzionamento dei Tribunali giudiziari.
Il Diritto penale si distingue, dunque, da quello processuale, perché il primo fissa quali sono i fatti illeciti e stabilisce le sanzioni d’applicare ai trasgressori, il secondo indica il rito da seguire per accertare il reato ed applicare le sanzioni.
Costituiscono il Diritto penale, però, non solamente quelle norme che prevedono i comportamenti illeciti e le rispettive sanzioni, bensì anche quelle norme che, ad esempio, stabiliscono cause di non punibilità (es. legittima difesa); quelle che prevedono forme particolari di manifestazione del reato, quali il reato commesso in concorso con altri ed ipotesi di aggravamento od attenuazione.
Le norme penali sono contenute principalmente nel «Codice Penale Rocco [2]», emanato con R.D. 19/10/1930, n. 1398 ed entrato in vigore il 17 Luglio 1931.
Il codice, che pure per oltre un cinquantennio, è rimasto immutato nella sua struttura generale, ha subito, nel corso di questo lungo periodo, numerose modifiche, soprattutto dopo l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
Attraverso l’intervento della Costituzionale e norme modificatrici, si è cercato di coordinare l’originario impianto normativo, modellato su una ideologia totalitaria (di ispirazione fascista), con i principi informatori dell’ordinamento democratico (ad esempio: il D.lgs. 10/8/1944 che ha abolito la pena di morte).
Pertanto la complessità del sistema delle fonti e il sovrapporsi talvolta a ritmo incessante di leggi disciplinanti la stessa materia (si pensi al diritto tributario), hanno fatto si che da più parti si auspichi una riforma totale del Codice penale.
Il codice penale si divide in tre libri:
- Libro I, che contiene la parte generale comune a tutti i reati;
- Libro II, che elenca partitamente i singoli delitti;
- Libro III, che elenca le contravvenzioni
Al Codice penale si affiancano però numerose leggi «speciali e complementari» che contengono anch’esse norme penali e che hanno reso frammentaria e particolarmente complessa la conoscenza, l’interpretazione e l’applicazione della disciplina penale vigente.
Ai fini del nostro studio possiamo ricordare alcune tra le più importanti normative succedutesi nel corso del tempo, che disciplinano, almeno nelle linee fondamentali, i compiti del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera:
Con l’espressione di «Legge penale militare [3]» si indica un complesso di norme penali che hanno come destinatari essenzialmente, ma non unicamente, i militari, per la tutela della efficienza delle Forze Armate dello Stato.
Cardine di ogni legge ordinaria, e quindi anche della legge penale militare, è la Costituzione Repubblicana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Quest’ultima contiene poche norme riguardanti l’ordinamento militare ed i problemi ad esso connessi.
La legislazione penale militare si affianca alla legislazione penale comune e si presenta (almeno, all’origine) come espressione di un vero e proprio ordinamento, dotato di una sua spiccata ed unitaria fisionomia: l’ordinamento militare. Il quale vive e opera nello Stato con una propria struttura fortemente individuata, con una propria gerarchia, con un proprio «mondo» di soggetti e di interessi giuridici: quasi una piccola e caratterizzata società (il consorzio militare, per l’appunto) operante nell’ambito della più ampia società statuale.
Questa piccola e caratterizzata società ha il suo corpus di leggi e di regolamenti (di produzione statuale, naturalmente): il quale corpus, si badi, non è diretto a garantire l’esistenza e il funzionamento della società militare come realtà autonoma e fine a se stessa, bensì è ordinato a soddisfare, attraverso il regolare funzionamento dell’organizzazione militare, le più elementari e delicate esigenze di conservazione dell’intera comunità statuale.
L’ordinamento militare ha appunto una funzione strumentale nei confronti di quest’ultima: le norme che lo reggono sono poste dallo Stato proprio in vista di tale funzione strumentale. Il perno di questa impostazione è l’art. 52 Cost., che stabilisce un diretto collegamento tra l’ordinamento delle Forze Armate e l’ordinamento della Repubblica , esplicitamente ribadito, poi, dalla legge 11 luglio 1978 n. 382 e succ. modif. , la quale, delineando le «norme di principio sulla disciplina militari», ha affermato testualmente: «le Forze Armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attività si informano ai principi costituzionali (artt. 11 e 52); loro compito è di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l’Italia fa parte; concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgere compiti specifici in circostanze di pubblici».
Se proprio le Forze Armate, preposte per definizione alla difesa della Patria, hanno tra i loro compiti l’intervenire in emergenze che sono tipicamente non belliche, ciò conferma che la difesa della Patria non si collega soltanto all’impegno armato e che, sul piano della promozione del bene della collettività nazionale ed internazionale, ci sono settori di impegno che non sono bellici e che tuttavia sono qualificabili come «difesa della Patria».
In effetti l’azione contro le calamità naturali (terremoti, alluvioni, eruzioni, frane, ecc.) che così spesso colpiscono il territorio nazionale e contro le piaghe sociali (come, ad esempio, la tossicodipendenza) che affliggono vasti strati della collettività nazionale causando morti a migliaia, costituisce anch’essa un’importante aspetto dell’attività di difesa: una difesa non rientrante nello schema tipico tradizionale, ma pur sempre riconducibile a una nozione lata e validissima di «difesa».
Ai fini del nostro studio, ha importanza rilevante il carattere di «specialità» della legge penale militare. Occorre tener presente che tale termine speciale è usato nella dottrina del diritto con accezioni svariate.
In una prima accezione, l’aggettivo “speciale“ sta ad indicare una legge che non è contenuta nel codice comune, ma che è di esso integrativa. In questa accezione, speciale significa, in sostanza, “complementare”.
Il carattere della “complementarità”, è il principio per il quale il sistema penale militare è integrato, nelle parti in cui manca una specifica previsione, dalle disposizioni della legge penale comune. Il principio è enunciato dall’art. 16 c.p. ed è un corollario della specialità.
In un secondo significato, il termine “speciale” viene usato ad indicare una legge che si rivolge ad una determinata categoria di soggetti (quella dei militari), a motivo della loro qualità o della speciale condizione giuridica in cui essi vengono a trovarsi (carattere della «personalità»). Soprattutto ma non unicamente: vedremo come tra le persone soggette alla legge penale militare figurano anche i non appartenenti alle Forze Armate.
La qualità di militare[1] , è un elemento della specialità che non è riferito unicamente al soggetto attivo (= autore del reato), ma anche, in combinazioni variabili, al soggetto passivo (=persona offesa dal reato), al luogo, all’interesse leso.
Infine, la legge penale militare è «speciale» perché, per una cerchia limitata di rapporti, detta una disciplina diversa da quella contenuta dalla legge penale generale. Dalla specialità della legge penale militare deriva per essa l’applicazione dell’art. 15 c.p., per il quale quando più leggi penali regolano la stessa materia, la legge speciale deroga alla legge generale, salvo che non sia altrimenti stabilito.
La legge penale militare è speciale, perché molte sue norme incriminatrici contengono degli “elementi specializzanti“ rispetto alle norme incriminatrici comuni senza i quali si applicherebbe la norma generale.
La legge penale militare di guerra è speciale rispetto alla legge penale militare di pace: la prima è caratterizzata da un intenso carattere di “eccezionalità“ (presupposto per l’applicazione della legge penale militare di guerra è l’esistenza dello stato di guerra), rispetto alla seconda che costituisce invece l’aspetto normale della legislazione militare.
Delle tre accezioni elencate, di solito ci si riferisce alla prima quando si parla di legge speciale; ci si riferisce alla seconda quando si parla di diritto penale speciale; ci riferisce alla terza quando si parla di norma speciale.
Quest’ultima sembra, fra le tre, l’accezione più precisa del termine speciale: ed è in sostanza quella a cui il legislatore comune si riferisce nel testo dell’art. 15 («la legge o la disposizione di legge speciale deroga dalla legge o dalla disposizione di legge generale…»
Si ritiene che a definire la specialità della legge penale militare debbano appunto concorrere tutte e tre le accezioni predette.
Tali caratteristiche di specialità provengono dal fatto che la legge penale militare è ordinata al raggiungimento di finalità particolari e alla tutela di interessi giuridici speciali, che avremo occasione di ricordare e, a tutela dei quali le norme speciali creano un’area normativa in cui vige una disciplina derogante alle norme penali comuni .
Occorre qui ribadire che la specialità, comunque, non sottrae la legge penale militare all’impero dei principi costituzionali né produce una sorta di «separatezza» di tale legge rispetto alla legge penale comune.
[1] Per "militare" il codice intende in generale la persona che presta servizio con tale qualità presso una delle forze armate o dei corpi armati dello Stato. L’art. 15 c.p.m.p. statuisce l’ovvia rilevanza del possesso di tale qualità al momento del commesso reato. Attualmente risultano far parte delle forze armate in senso lato, oltrre a quelle tradizionalmente ritenute tali per essere principali garanti della difesa dello Stato (esercito, marina, aeronautica), l’Arma dei carabinieri (prima inquadrata nell’esercito, ma oggi qualificata autonoma forza armata dalla legge 31 marzo 200, n. 78) e la Guardia di Finanza (qualificata corpo militare dello Stato dalla legge 23 aprile 1959, n. 180), dopo l’avvenuta “smilitarizzazione” degli altri c.d. corpi armati dello Stato (Corpo degli agenti di custodia: Legge 15 dicembre 1990, n. 395; Corpo delle guardie di pubblica sicurezza: Legge 1° aprile 1981, n. 121). Ancora risultano avere la qualità di militari gli iscritti, chiamati in servizio, nei ruoli del Corpo speciale volontariato (ausiliario delle Forze armate dello Stato) della Associazione della Croce rossa italiana, in base all’art. 29, r.d. 10 febbraio 1936, n. 484 e gli iscritti, chiamati in servizio, nei ruoli dell’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, in base all’art. 4 Legge 4 gennaio 1938, n. 23.
Il «Diritto della navigazione» è l’insiene delle norme regolanto la materia della navigazione – sia marittima, interna (cioè quella esercitata su fiumi, canali e laghi) od aerea – intesa come complesso unitario dei rapporti attinenti alla navigazione.
La navigazione è qualificata dai «mezzi» con i quali si attua (nave, aeromobile, veicolo spaziale); dall’ «ambiente» nel quale si svolge (mare, acque interne, spazio aereo, spazio extra-atmosferico); dalle «finalità» che con essa si perseguono (private o pubbliche; commerciali, di ricerca, di diporto, ecc.).
Il «Codice della navigazione [4]» vigente viene approvato, nel testo definitivo, con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 ed entrò in vigore il 21 aprile dello stesso anno. La realizzazione di esso si deve al genio di Antonio SCIALOJA (in figura), che aveva sempre sosten uto l’unità e l’autonomi del diritto della navigazione, affermando che tale diritto non doveva limitarsi alla sola discoplina della navigazione marittima ed ai suoi rapporti commerciali, bensì estendersi a tutti i rami, sia di diritto pubblico che di diritto privato. Il Codice, infatti, dà una organica e completa sistemazione a tutti i rapporti attinenti alla navigazione marittima, interna ed aerea, prescincendo dagli scopi per i quali la stessa venga esercitata e componendo istituti privatistici e pubblicistici in un sistema rigorosamente unitario. I cinquantanni del Codice della navigazione sono stati celebrati nel 1992 con un convegno svoltosi a Cagliari il 28-30 marzo, in cui è stata valutata la tenuta del Codice con riguardo ai singoli istituti disciplinati. Nel 1995 è stata istituita invece, una commissione preesieduta dal professor Gabriele PESCATORE al fine di celebrare una riforma del Codice della navigazione, ormai richiesta da più parti.
- la prima: dedicata alla navigazione marittima ed interna (artt. 15-686);
- la seconda: dedicata alla navigazione aerea (artt. 687-1079);
- la terza: dedicata alle disposizioni penali e disciplinari (artt. 1080-1265);
- la quarta: dedicata alle disposizioni transitorie e complementari (artt. 1266-
1331).
Per l'esecuzione del Codice della Navigazione e in attuazione dell’art. 1331, il Governo ha poi emanato un apposito Regolamento: il «Regolamento per la navigazione interna» (D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631) ed il «Regolamento per la navigazione marittima» (D.P.R. 12 febbraio 1952, n. 238).
Quanto alla parte aerea, il Codice è stato ampiamente rivisitato dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, corretto ed integrato dal D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151, allo scopo di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, nonché di razionalizzare e semplificare l’assetto normativo e regolamentare nel settore dell’aviazione civile e delle gestioni aeroportuali.
Il Regolamento consta di "543 articoli" ed è suddiviso in "sei libri". Ogni libro è suddiviso in Titoli, Capi e Articoli, ecc.
Il primo libro riguarda gli Organi amministrativi della navigazione, il demanio marittimo, l'attività amministrativa dei porti, la polizia ed i servizi portuali, il personale marittimo, il regime amministrativo delle navi, la polizia della navigazione, gli atti di stato civile in corso di navigazione, gli oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio ed alcune disposizioni speciali relative al diporto ed alla pesca. Tale libro corrisponde alle norme contenute nel libro primo - parte prima del Codice.
Il libro secondo, intitolato alla proprietà della nave ed all'esercizio della navigazione, tratta della costruzione della nave, delle formalità relative alla pubblicità navale, dell'esercizio della navigazione e del contratto di arruolamento. Corrisponde al libro secondo - parte prima del Codice.
Il libro terzo, è dedicato alle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione e riguarda, in particolare, il recupero ed il ritrovamento dei relitti. Corrisponde al libro terzo - parte prima del Codice.
Il libro quarto, intestato alle disposizioni processuali, tratta dell'Istruzione preventiva, delle cause marittime, dell'attuazione della limitazione del debito dell'armatore, dell'esecuzione forzata e delle misure cautelari. Corrisponde al libro quarto - parte prima del Codice.
Il libro quinto, intitolato alle disposizioni penali e disciplinari, riguarda le disposizioni in materia di polizia, quelle processuali ed il procedimento disciplinare. Corrisponde alla parte terza del Codice.
Il libro sesto, infine, si occupa delle disposizioni transitorie e complementari.
La sistemazione della materia nel Regolamento segue, fin dove possibile, la sistematica del Codice allo scopo di rendere agevole il rintraccio delle norme regolamentari per tutti coloro che sono chiamati ad applicare le norme del Codice, ciò giustifica la frequente esistenza di Capi formati da appena uno o due articoli.
Oltre che nel Codice e relativo Regolamento, le disposizioni in materia marittima sono contenute in altri "testi legislativi" (leggi, regolamenti speciali, testi unici). Tali testi legislativi della navigazione sono, per la quasi totalità, relativi alla materia del Diritto Pubblico Amministrativo.
Il complesso delle norme emanate per il raggiungimento delle finalità dello Stato ne costituiscono il «Diritto». Tutte le norme che costituiscono il diritto dello Stato si denominano «norme giuridiche» (da jus=diritto) fra loro coordinate (ordinamento). che danno un ordine alle attività umane. Tali norme si distinguono dalle altre (morali, religiose, etiche) perché sono socialmente garantite: lo Stato cioè, ne assicura l’osservanza consentendone l’attuazione anche contro la volontà dei soggetti cui esse si rivolgono e prevedendo «conseguenze sfavorevoli» (=sanzioni) a carico di chi ne trasgredisce il precetto e cioè il comando o il divieto in esse contenuto. La norma giuridica è un «precetto» imposto e fatto valere dall’Autorità dello Stato. Essa è costituita (elementi costitutivi) sostanzialmente da un comando, di contenuto positivo o negativo, rivolto a tutti gli individui e la cui applicazione è assicurata dall’ordinamento con una sanzione o, più generale, con la forza della legge.
Caratteristiche della norma giuridica sono la generalità e l’astrattezza e, per quanto riguarda il loro valore obbligatorio, dalla forza di “coazione” a mezzo della pubblica Autorità.
Per l’inosservanza di norme non giuridiche (come quelle morali e quelle di etichetta) lo Stato non prevede invece alcuna sanzione esterna. La loro trasgressione può comportare infatti solo effetti sulla coscienza del trasgressore oppure giudizi di disapprovazione del suo operato.
Chi trasgredisce il comando («paga il tuo debito…», «soccorri il naufrago...» ) o il divieto («non inquinare...», «non occupare arbitrariamente spazio demaniale...») commette un «iIllecito» ed è dunque assoggettato ad una «sanzione» che può essere di tipo diverso a seconda della norma violata, della gravità della violazione oltreché dei beni e degli interessi che la norma tutela. Fra i tipi sanzione di si distinguono, in specie, quelle "civili", quelle "amministrative" e quelle "penali".
Le sanzioni penali sono le più drastiche e le più infamanti perché possono consistere nella punizione personale del trasgressore.
[1] Art. 70 Cod. nav. (Impiego di navi per il soccorso) – L’Autorità marittima o, in mancanza, quella comunale (art. 69 Cod. nav.) possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi. […] Art. 107 Cod. nav. (Servizi per l’ordine e la sicurezza del porto) – Oltre che nei casi previsti dall’art. 70 Cod. nav., i rimorchiatori devono essere messi a disposizione delle Autorità portuali che lo richiedono per qualsiasi servizio necessario all’ordine e alla sicurezza del porto.
Il Diritto costituisce quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una sanzione, proibisce determinati comportamenti umani che considera contrari ai fini che esso persegue. Quando alla trasgressione di una norma giuridica consegue una «sanzione penale», la norma appartiene alla categoria delle «norme penali» e il fatto illecito che essa punisce si denomina «reato».
Il reato è qualsiasi fatto illecito per il quale è prevista una sanzione penale. Pertanto per stabilire se un fatto illecito è un reato o una infrazione amministrativa o un semplice illecito civile occorre guardare al "tipo di sanzione" per esso prevista. Si potrà dire che un fatto è reato solo se è punito con una sanzione penale. Le sanzioni penali sono le più drastiche e le più infamanti perché possono consistere nella punizione personale del trasgressore.
Per «norma penale» si intende ogni disposizione di legge che vieta o impone un determinato comportamento, prevedendo, in caso di trasgressione, la irrogazione di una sanzione penale.
Le norme penali sono contenute principalmente nel "Codice Penale" (approvato con R.D. 19.01.1930, n. 1398 ed entrato in vigore il 1 .7.1931).
In effetti norme penali sono sparse e disseminate ovunque nell'ordinamento, in numero ben superiore a quelle contenute nel Codice penale, nel quale sono (o dovrebbero essere) ricomprese le incriminazioni di maggiore significato sociale, quelle in cui si identifica l'area, per così dire, «tradizionale» del Diritto penale (ad esempio, omicidio, rapina. furto, falsi, e così via dicendo).
La norma penale è quella che "comanda" o "vieta" un determinato comportamento con la "minaccia della pena". La norma, dunque, consta di due parti: precetto e sanzione.
Il «precetto» pone un comando o divieto (ad esempio, ...non uccidere), la «sanzione» stabilisce le conseguenze che seguono la trasgressione del precetto (ad esempio, ...se uccidi sarai punito).
Lo scopo del Diritto penale è "repressivo" (cioè ha lo scopo di punire le manifestazioni anti-giuridiche più gravi) ed in via subordinata "preventivo", perché la minaccia di punizione serve a scoraggiare il comportamento criminoso.
Per questo carattere il Diritto penale si distingue dal «diritto di polizia» che ha lo scopo di prevenire le manifestazioni criminose.
Infine, il Diritto penale si distingue da "diritto processuale penale", perché il primo fissa quali sono gli illeciti e stabilisce le sanzioni di applicare ai trasgressori, il secondo indica il rito da seguire per accertare il reato ed applicarne la pena.
Il diritto oggettivo[1] è costituito da un «sistema di comandi», detti norme giuridiche fra loro coordinate (ordinamento) che danno un ordine alle attività umane.
Le norme giuridiche, secondo la dottrina prevalente, presentano i seguenti "caratteri":
Le norme positive (o il c.d. diritto positivo) sono, appunto, le norme create dal legislatore secondo le regole stabilite dallo stesso ordinamento per la loro emanazione.
[1] Secondo la definizione dello Scuto è il complesso delle norme che regolano, insiene all'organizzazione della società umana, le azioni dell'uomo nella vita sociale e che sono imposte dall'autorità dello Stato per garantire i singoli individui e la collettività nel raggiungimento dei loro fini. Esso, in termini più semplici, è "norma agendi", cioè norma dei rapporti sociali da uomo a uomo imposta e fatta valere dall'autorità dell Stato come regola di vita.
Sono così chiamati tutti quei fatti o comportamenti umani riprovati dal diritto poiché contrari ad un “precetto” dell’ordinamento giuridico. I fatti-illeciti, rilevanti nel campo del diritto, che comportano l’applicazione di sanzioni, si dividono in:
- illecito civile
- illecito amministrativo
- illecito penale
- illecito penale militare
Si ha «illecito civile», allorché il privato con il proprio comportamento contrario alla norma lesiva di un diritto (assoluto come la proprietà o relativo come il diritto di un credito), procura all’individuo un «danno patrimoniale» con il conseguente obbligo giuridico di «risarcire il danno» stesso (responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 2043 c.c.). La sanzione civile è inflitta dal Giudice in sede civile.
Si ha «illecito amministrativo» allorché la trasgressione commessa da un privato, violando un «dovere generale» posto dallo Stato a presidio e tutela di interessi di rilevanza generale, per scelta del legislatore, è sottoposta a quella particolare "sanzione" chiamata appunto «amministrativa» (normalmente pecuniaria oppure di altro tipo). La sanzione amministrativa è inflitta di norma dall’Autorità amministrativa[1].
L’art. 12, commi 1 e 2 D.lgs. n. 4/2012, prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Colui che accerta l’infrazione deve pertanto sequestrare pescato e attrezzi redigendo apposito P.V. (si tratta di sequestro cautelare ex art. 13 Legge n. 689/81).
Si ha «illecito penale» (= reato), allorché il comportamento contrario alla norma (azione od omissione), viene punito con una «sanzione penale» (pena e misura di sicurezza).
Siccome il reato danneggia o mette in pericolo «interessi di una suprema dignità» come la vita, la libertà individuale e interessi altresì rilevanti come il patrimonio, gli interessi della pubblica amministrazione, ecc. per questo motivo il legislatore ha previsto per chi viola le norme penali sanzioni più afflittive perché tali da creare un vulnus (buco, danno) alla collettività.
Si definisce «illecito penale militare» o semplicemente reato militare, qualunque violazione della "legge penale militare", a cui è collegata l’irrogazione di una «sanzione penale militare»: ergastolo, reclusione comune e reclusione militare.
Le «sanzioni penali» sono dunque le più drastiche: possono consistere anche nella privazione della libertà personale del trasgressore (pene detentive: ergastolo, reclusione e arresto) e hanno un significato particolarmente infamante.
E in particolare, le sanzioni penali si "distinguono" da quelle amministrative perché:
[1] Esistono, tuttavia, casi rarissimi di sanzioni amministrative di competenza dell’Autorità Giudiziaria. Si pensi all’ipotesi prevista dall’art. 24 della Legge 689/81 (Connessione obiettiva con un reato)
[2] Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di “violenza” si comprendono l’omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti e qualsiasi tentativo di offendere con armi (art. 43 c.p.m.p.).
Sono inflitte (di norma) dall’Autorità amministrativa (es. Capo del Compartimento marittimo, Prefetto, Sindaco del Comune).
Esistono, tuttavia, casi rarissimi di sanzioni amministrative di competenza dell’Autorità Giudiziaria. Si pensi all’ipotesi prevista dall’ art. 24 della Legge 689/81 (Connessione obiettiva con un reato):
La connessione di cui parliamo si verifica, in genere, nei casi in cui coincidono parzialmente o totalmente i comportamenti ritenuti illeciti nell’ambito del diritto penale e in quello del diritto amministrativo.
Peraltro le sanzioni amministrative possono essere:
- disciplinari (se incidono sullo status)
- art. 1249 (Potere disciplinare nella navigazione marittima….);- art. 1251 (Infrazioni disciplinari);
- art. 1252 (Pene disciplinari per l’equipaggio della navigazione marittima….);
- art. 1254 (Pene disciplinari per gli atri appartenenti al personale marittimo….);
- art. 1255 (Pene disciplinari per le persone che esercitano una attività professionale all’interno dei porti - art. 68 C. N.);
- art. 1256 (Infrazioni disciplinari del passeggero);
- art. 1257 (Pene disciplinari per i passeggeri), ecc.
- patrimoniali (se incidono sul patrimonio)
- interdittive (se incidono sull’attività)
Le sanzioni amministrative si "distinguono" da quelle penali perché:
L’ipotesi dell’art. 24 della Legge 689/81 (Connessione obiettiva con un reato) prevede che: "...qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il Giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa".
Se ricorre tale ipotesi, il Verbale di cui all’art. 17 cit. legge è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell’art. 14, all’Autorità Giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta […]".
La connessione di cui parliamo si verifica, in genere, nei casi in cui coincidono parzialmente o totalmente i comportamenti ritenuti illeciti nell’ambito del diritto penale e in quello del diritto amministrativo.
La connessione sopra descritta vale a spostare la competenza a favore del «Giudice penale» solo nel caso in cui non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della L. 689/81.
Esiste, in genere, la fattispecie contemplata dall'art. 24 della legge n. 689/81, qualora la cognizione di un illecito influisce sulla cognizione e prova di un altro illecito entrambi commessi in occasione di una infrazione attuata da un singolo soggetto attivo.
Quando si verifica tale connessione in quanto l'esistenza di un reato dipende dall'accertamento di una violazione non costituente reato (per esempio, illecito amministrativo), e per questa non sia effettuato il pagamento in misura ridotta, la competenza a decidere sulla violazione amministrativa, è attribuita al Giudice penale competente a conoscere del reato commesso.
Ovviamente non è possibile indicare anticipatamente tutti i casi nei quali detta connessione potrà esistere
In tale ipotesi il Giudice penale è competente a decidere anche sulla «violazione amministrativa connessa». Non è, pertanto, necessario che, al ricorrere di tale ipotesi, l'accertatore provveda ad eseguire nei modi rituali la contestazione o notifica dell'illecito amministrativo, il quale per effetto del richiamato art. 24, andrà segnalato unitamente al fatto penale, alla competente "Procura della Repubblica presso il Tribunale".
Non appare poi possano sorgere particolari difficoltà attuative nel caso si debba operare contestualmente all'accertamento dell'illecito, anche il "sequestro" che, per effetto della connessione, dovrebbe riguardare esclusivamente l'aspetto penale piuttosto che quello amministrativo.
Le «norme giuridiche» sono quel complesso di statuizioni attraverso le quali lo Stato, mediante la minaccia di una «sanzione», proibisce determinati comportamenti umani che considera contrari ai fini che esso persegue.
Ogni norma, per forza di cose, è composta da due «elementi costitutivi»:
Il «precetto» è rappresentato dalla «prescrizione» e cioè dal comando o dal divieto (impliciti o espliciti) di compiere una determinata azione.
La «sanzione» è rappresentata, invece, dalla «conseguenza giuridica» che deriva dalla inosservanza del precetto.
Una norma di puro precetto senza sanzione sarebbe destinata ad avere uno scarso se non nullo effetto deterrente ed impositivo atteso che mancherebbe la possibilità per l'ordinamento giuridico di imporre l'osservanza nel caso in cui questa non si realizzi volontariamente da parte dei destinatari della norma stessa.
Se all'inosservanza delle prescrizioni contenute in una norma giuridica consegue l'applicazione di una «sanzione penale», la norma giuridica appartiene alla categoria delle «norme penali».
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale (582), la pena è aumentata (64); se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata. La prima parte della norma, che impone l’obbligo del soccorso, è il precetto, mentre la seconda parte di essa, che prevede la pena che dovrà essere applicata nel caso di inosservanza di questo obbligo, costituisce, invece, la sanzione».
Di contro, se all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella norma giuridica consegue l'applicazione di una «sanzione amministrativa», la norma giuridica appartiene alla categoria delle «norme amministrative».
Rispetto agli «elementi costitutivi» le norme giuridiche si distinguono in norme:
Sono «perfette» le norme penali vere e proprie (c.d. norme incriminatrici) che contengono «sia il precetto che la sanzione»: determinano gli estremi di un fatto vietato dalla legge (reato) e fissano la relativa sanzione.
Al fine del nostro studio, per chiarire, può ricorrersi ai seguenti esempi:
♦ Codice della Navigazione
♦ Inquinamento
♦ Immigrazione
Sono «imperfette o incomplete» le norme che contengono direttamente «il solo precetto o la sola sanzione».
Ad adiuvandum:
♦ Decretro legislativo 18.07.2007. n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE)
il Comandante di una nave mercantile, senza discriminazione di bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e il suo armatore, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che violano le disposizioni di cui all’art. 4, n. 1 D.lgs. 202/07, con conseguente sversamento volontario in mare delle sostanze inquinanti di cui all’Allegato I (=idrocarburi) e all’Allegato II (=sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla MARPOL 73/78, sono puniti con l’arresto da 6 (sei) mesi a 2 (due) anni e con l’ammenda da € 10.000 ad € 50.000. Il predetto articolo al comma 2 stabilisce che, se la violazione di cui al 1 comma causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, alle specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da 1 (uno) a 3 (tre) anni e l’ammenda da € 10.000 ad € 80.000. Il danno si considera di particolare gravità quando l’eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (comma 3).
La sanzione è stabilita altresì nell’art. 9, comma 1 del medesimo decreto per gli “versamanti colposi” in mare delle sostanze inquinanti suindicate che è, a sua volta, una norma imperfetta perché non contiene alcun precetto, ma solo la sanzione (dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave mercantile, senza discriminazione di bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e il suo armatore, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che violano le disposizioni di cui all’art. 4, n. 1 D.lgs. 202/07, con conseguente sversamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui all’Allegato I (=idrocarburi) e all’Allegato II (=sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla MARPOL 73/78, sono puniti con l’ammenda da € 10.000 ad € 30.000.
Il predetto articolo al comma 2 stabilisce che, se la violazione di cui al 1 comma causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, alle specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da 6 (sei) mesi a 2 (due) anni e l’ammenda da € 10.000 ad € 30.000.
Il danno si considera di particolare gravità quando l’eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (comma 3).
♦ Decretro legislativo 18.07.2005. n. 171 (Nuovo Codice della nautica da diporto):
Il comma 4 del D.lgs. n. 171/2005 (=norma imperfetta), prevede sanzioni amministrative più lievi (misura ridotta pari a 100 €) a carico di chi non osserva una “disposizione” del D.lgs. 171/2005 o un provvedimento legalmente dato dall’Autorità competente in base al predetto decreto.
♦ Pesca marittima D.lgs. n. 4/2012
L’articolo 7, comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 4/2012 è norma imperfetta perché contiene il divieto (precetto) di danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l’uso di materie esplodenti, di energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici.
La sanzione è fissata all'art. 8, comma 1 per l’inosservanza del precetto (…. salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’arresto da 2 mesi a 2 anni o l’ammenda da 2.000 € a 12.000 €).
N.B.
L’art. 9, comma 1, prevede l’applicazione delle pene accessorie della confisca del pescato, degli attrezzi,, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla Legge sulla pesca.
L'articolo 7, comma 1 lettera f) del D.lgs. n. 4/2012 è norma imperfetta perché contiene il divieto (precetto) di sottrarre o asportare, senza il consenso degli aventi diritto, gli organismi acquatici oggetto dell’altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili […], e ne fissa la sanzione (art. 8, 2° comma) per l’inosservanza del precetto (arresto da 1 mese a 1 anno o ammenda da 1.000 € a 6.000 €).
L’art. 9 , comma 1 lettera a) prevede l’applicazione delle pene accessorie della confisca del pescato, salvo che sia richiesto dagli aventi diritto, degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla Legge sulla pesca nonché la sospensione della licenza di pesca
[1] [5]Concorso formale del delitto di cui all'art. 635, comma 2 n. 3 del c.p. (Danneggiamento aggravato...) nel "mare territoriale" o aree demanali in quanto bene pubblico esposto alla pubblica fede e destinato a pubblica utilità (Cass. Sez. I 20.02. 1987 n. 287).
Sono «norme in bianco» quelle che contengono una sanzione ben determinata, mentre il precetto ha carattere generico, destinato cioè ad essere specificato da elementi futuri (determinati non dalla legge, ma dall’Autorità amministrativa).
Le norme in bianco quindi sono tali in quanto prevedono soltanto la sanzione amministrativa, lasciando alla “fonte sussidiaria” (=disposizione di legge o di regolamento o provvedimento legalmente emanato dall’Autorità competente come, ad esempio, un’Ordinanza della Capitaneria di porto) la descrizione del fatto tipico.
Sono, dunque, norme penali anche le norme contenute in leggi extra penali o provvedimenti amministrativi che funzionano da precetto di norme penali in bianco.
Ai fini del nostro studio è opportuno soffermarsi sull’art. 650 c.p., i cui presupoposti sono:
Oggetto specifico della norma è quindi la «tutela dell’interesse all’osservanza individuale dei provvedimenti dati per il mantenimento dell’ordine pubblico genericamente considerato».
Si tratta di una norma penale in bianco ed a carattere ausiliario (opera cioè solo se l’inosservanza del provvedimento dell’Autorità non è punita da un’altra norma penale).
La condotta consiste nel non osservare un provvedimento (dell’Autorità amministrativa o dell’Autorità giudiziaria) dato legalmente (=provvedimento legittimo: vale a dire emesso dall’Autorità competente e con forme – anche orali – previsti dalle leggi) per una delle seguenti "tassative" ragioni:
Il reato di cui all’art. 650 c.p. non sussiste se il provvedimento non è congruamente "motivato". In particolare, nel caso dei «biglietti di convocazione» utilizzati dalle Forze di polizia (ed anche dalla Capitaneria di Porto), la persona convocata deve essere posta in condizione di conoscere quantomeno le ragioni generali per le quali è stata chiamata.
E’ stato invece ritenuto congruamente motivato il biglietto di invito contenente la dizione per…«motivi di polizia giudiziaria».
L’art. 650 c.p., non entra in gioco quando la violazione del provvedimento dell’Autorità commessa dal soggetto costituisce un reato più grave [artt. 328 (Omissione- Rifiuto di atti di ufficio), 336 (Minaccia o violenza a P.U), 337 (Resistenza a Pubblico Ufficiale), ecc.].
Così nel caso di colui che , invitato dall’Autorità di P.S. a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo, troverà applicazione l’art. 15 T.U.L.P.S, che è norma specifica rispetto a quella in esame (in quanto ha un campo d’azione specializzato rispetto a quello contenuto nell’art. 650 c.p. perché sanziona l’inosservanza di provvedimenti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza).
Attraverso un tipico atto come la «Ordinanza di polizia marittima» il Comandante del Porto-Capo del Circondario Marittimo, regola, integrando il corpo normativo in relazione alla necessità emergenti della situazione locale, le attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone di sua competenza. Dà così attuazione a un “potere normativo” (art. 59 Reg. Cod. nav.), a carattere generale, nell’ambito della propria circoscrizione marittima, disciplinando l’uso degli spazi portuali, del demanio marittimo e del mare territoriale
Spesso si tratta di disposizioni legate a fatti limitati nel tempo o contingibili ed urgenti. Altre volte si stabiliscono regole destinate a durare, quali ad esempio la destinazione di accosti a banchine e calate, in questo caso l’Ordinanza può prendere la forma di approvazione di un regolamento ad essa legato come parte integrante dell’ordinanza stessa.
L’inosservanza delle disposizioni dell’Autorità Marittima e, quindi, anche il mancato rispetto delle suddette Ordinanze, costituisce, salvo che il fatto non sia perseguibile a titolo di reato, «illecito amministrativo» (ex. artt. 1164 e 1174 Cod. nav.) punito con sanzioni principali a carattere pecuniario e sanzioni accessorie di vario tipo; o sicuramente «illecito penale» nel caso di norme attinenti la sicurezza della navigazione (ex art. 1231 Cod. nav.).
Nell’ambito del concetto di "polizia marittima" le suddette disposizioni punitive, previste:
....assurgono al rango di «norme in bianco» e, quindi, adattabili alle situazioni concretamente verificatesi.
Nell’ambito del concetto di "polizia marittima" le disposizioni punitive, previste dall’art. 1164 Cod. nav. per i " Beni pubblici marittimi ", assurgono al rango di « norme in bianco » e, quindi adattabili alle situazioni concretamente verificatesi.
L’art. 1164 Cod. nav. è una tipica norma in bianco (amministrativa) poiché non contiene la parte precettiva, che viene rimandata a provvedimenti legalmente dati dall’Autorità competente [1] in materia di “uso del demanio marittimo” come fonti primarie (leggi) e fonti secondarie (decreti emanati dall’Ente primario ovvero organi centrali dello Stato, Ordinanze del Capo del Circondario Marittimo ossia da Enti della Pubblica Amministrazione indiretta.
In essa è invece rintracciabile la norma configurata dal legislatore come sanzionatoria di un illecito amministrativo, il quale prescrive il pagamento di una somma in euro.
L’art. 1164, comma 1 del Codice della navigazione (Inosservanza di norme sui beni pubblici), punisce, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032 € a 3.098 €, chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’Autorità competente [1] relativamente all’uso del demanio marittimo (artt. 28 cod. nav. e 822 cod. civ.).
Detta norma, al comma 2, punisce, salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 e a 1.000 €, chi non osserva i divieti fissati con Ordinanza[2], della pubblica autorità in materia di “uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative", dalle quali esuli lo scopo di lucro (Legge 8 luglio 2003, n. 172 “ Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50”)
Corre l’obbligo di sottolineare che, a causa del vasto ambito al quale la norma si riferisce, il legislatore ha voluto rafforzare la “tutela degli interessi pubblici” con la “clausola della salvaguardia penale ( […] salvo che il fatto non costituisca reato).
Definizione: Pagamento in misura ridotta pari a 1.032 €
Infrazione: Inottemperanza all’ordine di ingiunzione di sgombero qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate (art. 54 Cod. nav.).
Norma violata: Ordinanza N°24 del 2 maggio 2006 Capitaneria di Porto di Taranto;
Sanzione: Sanzione amministrativa da 1.032 € a 3.098 € (Art. 1164 1° comma del Cod. nav., mod. art. 10, 3° comma, D.lgs.507/1999)
Definizione: Pagamento in misura ridotta pari a 1.032 €
Infrazione: Utilizzazione del bene in difformità del contenuto concessorio.
Norma violata: Art. 36 Cod. nav. e art. 24 Reg. Cod. nav.
Sanzione: Sanzione amministrativa da 1.032 € a 3.098 € (art. 1164, comma 1 Cod. nav., mod. art. 10, comma 3, D.lgs. n. 507/1999)
Definizione: Pagamento in misura ridotta pari a 1.032 €
Infrazione: Noleggiare ombrelloni, seggiole a sdraio senza concessione
Norma violata: Ordinanza N° 24 del 2 maggio 2006 Capitaneria di Porto di Taranto;
Sanzione: Sanzione amministrativa da 1.032 € a 3.098 € (Art. 1164 1° comma del Cod. nav., mod. art. 10, comma 3, D.lgs. 507/1999)
Definizione: Pagamento in misura ridotta pari a 1.032 €
Detta norma, al comma 2, punisce, salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 e a 1.000 €, chi non osserva i divieti fissati con Ordinanza, della pubblica autorità in materia di “uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative", dalle quali esuli lo scopo di lucro (Legge 8 luglio 2003, n. 172 “ Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50” )
Infrazione: occupare o, in qualsiasi modo, ingombrare, la fascia di 5 metri dalla battigia che deve essere destinata esclusivamente al libero transito ed alla sosta dei mezzi di soccorso;
Norma violata: Ordinanza N°21 del 29 maggio 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 € a 1.000 € (art. 1164 2° comma del Cod. nav., mod. art. 10, 3° comma, Legge 171/2004);
Definizione: pagamento in misura ridotta pari a 200 €
Infrazione: Tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora da ore 14.00 a ore 16.00 (ad esempio, stabilimenti balneari pubblici, centri di ristoro)
Norma violata: Ordinanza N°29 del 29 maggio 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione:Sanzione amministrativa da 100 € a 1.000 € (art. 1164 2° comma del Cod. nav., mod. art. 5, comma 2, Legge 172/2003);
Definizione: Pagamento in misura ridotta pari a 200 €
Infrazione: Praticare in acqua qualsiasi gioco o attività che possa arrecare pericolo o molestia ad altri bagnanti;
Norma violata: Ordinanza N°21 del 29 maggio 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena ;
Sanzione: Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 € a 1.000 € (art. 1164, comma 2°, Cod. nav., mod. art. 5, 2° comma, Legge 172/2003);
Definizione: Pagamento in misura ridotta pari a 200 €
[1] Le funzioni amministrative aventi finalità turistiche e ricreative, concernenti l’utilizzazione a tali scopi del demanio marittimo, sono state demandate alle Regioni a statuto ordinario dall’art. 30 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
[2] Ordinanza che regola l’uso del demanio marittimo è l’Ordinanza balneare
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti INGIUNZIONE DI SGOMBERO N° _________ IL COMANDANTE DEL PORTO E CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI _____________________________
VISTO: il sopralluogo effettuato in località _____________ del Comune di ________, fg. N. ___ P.lla, N.C.T. _____, in data _________________ nel corso del quale è emersa un’occupazione abusiva tramite (ad esempio pontile di mq. 15) come di seguito descritto, così come si evince dal R.S. n. _________ del _________________;
VISTO: che l’accertamento effettuato e dalle indagini svolte le opere abusive risultano mantenute ed utilizzate dal Sig._____ ___________, come sopra generalizzato, e risultano eseguite abusivamente in violazione degli artt. 36, 54 e 1161 cod. nav.; INGIUNGE
Al Sig. __________________ nato a _____________ il _____________, e residente in _________________ di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, relativamente alle opere di cui sopra, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente, con l’avvertenza che – in difetto – l’Amministrazione provvederà d’ufficio ed a spese dell’interessato, secondo le modalità prescritte dal Codice della Navigazione.
IL COMANDANTE
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Nell’ambito del concetto di "polizia marittima" le disposizioni punitive, previste dall’art. 1174 Cod. nav. per la "Polizia dei porti", assurgono al rango di «norme in bianco» e, quindi, adattabili alle situazioni concretamente verificatesi.
L’art. 1174 Cod. nav. (Inosservanza di norme di polizia) trova largo utilizzo e abbraccia un’infinità di situazioni all’interno delle attività che si esercitano nei porti.
Da questo punto di vista, di particolare rilievo sono il complesso dei poteri dell’Autorità marittima volti ad assicurare l’ordinata vita del porto nei suoi vari "aspetti" riguardanti:
Tale complessa funzione di polizia dei porti copre, con i limiti che più avanti verranno evidenziati (art. 82 Cod. nav.), la turbativa di ordine , con previsione di titolarità d’intervento in capo all’Autorità di pubblica sicurezza, che informa immediatamente l’Autorità Marittima, cui è riservato il compito di provvedere direttamente solo nei casi d’urgenza, informando, comunque, l’Autorità competente impossibilitata ad intervenire con tempestività.
L’art. 1174, comma 1 del Codice della navigazione, punisce, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032 € a 6.197 €, chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di “polizia dei porti”….
Infrazione: esecuzioni di lavori nell’ambito del porto e a bordo delle navi senza l’autorizzazione o al di fuori delle prescrizioni
Norma violata: Ordinanza N° 01 del 10 settembre 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione: sanzione amministrativa da 1.032 € a 6.197 € (Art. 1174 1° comma del Cod. nav., mod. art. 11, 4° comma, Legge 507/1999);
Definizione: pagamento in misura ridotta pari a 2.064 €.
Infrazione: non ottemperare alle prescrizioni per il bunkeraggio previste da regolamento del porto o dalle singole autorizzazioni;
Norma violata: Ordinanza N°01 del 10 settembre 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione: sanzione amministrativa da 1.032 € a 6.197 € (Art. 1174 1° comma del Cod. nav., mod. art. 11, 4°comma, Legge 507/1999);
Definizione: pagamento in misura ridotta pari a 2.064 €.
Infrazione: nave che si ormeggia senza la preventiva autorizzazione o assegnazione di accosto;
Norma violata: Ordinanza N°01 del 10 settembre 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione: sanzione amministrativa da 1.032 € a 6.197 € (Art. 1174 1° comma del Cod. nav., mod. art. 11, 4° comma, Legge 507/1999);
Definizione: pagamento in misura ridotta pari a 2.064 €.
Detta norma, al comma 2, punisce con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 51 € a 309 €, chi non osserva un provvedimento dell’Autorità in materia di “circolazione nell’ambito del demanio marittimo”.
Infrazione: inosservanza di un provvedimento dell’ Autorità (es. Capo del Circondario) in materia di circolazione in ambito del demanio marittimo (ad esempio, in porto nelle zone operative);
Norma violata: Ordinanza N°01 del 10 settembre 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione: sanzione amministrativa da 51 € a 309 € (Art. 1174, 2° comma, Cod. nav.);
Definizione: pagamento in misura ridotta pari a 102 €.
L’art. 1174, al comma 3 (modificato dall’art. 14 del D.lgs. 6 novembre 2007, n. 203 - Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti), punisce, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032 € a 6.197 €, chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’Autorità competente in materia di "sicurezza marittima (=security)", quale definita dall’articolo 2, n. 5 del Regolamento (CE) n. 725/2004 del parlamento europeo
Infrazione: comandante della nave che non ottempera all’obbligo della presentazione della scheda informativa di arrivo in porto (ship pre-arrival security information form) come previsto dalla SOLAS e dal Regolamento europeo 725/2004;
Norma violata: Ordinanza N° 21 del 10 settembre 2007 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione: sanzione amministrativa da 1.032 € a 6.197 € (Art. 1174 3° comma del Cod. nav., mod. art. 14, 1° comma, D.lgs. 203/2007);
Definizione: pagamento in misura ridotta pari a 2.064 €.
Nell’ambito del concetto di "polizia marittima" le disposizioni punitive, previste dall’art. 1231 Cod. nav. per la "Sicurezza della navigazione", assurgono al rango di «norme in bianco» e, quindi, adattabili alle situazioni concretamente verificatesi.
L’art. 1231 Cod. nav. (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) trova largo utilizzo e abbraccia un’infinità di situazioni all’interno delle attività marittime. Per il carattere generale ed astratto, la vastità del campo di applicazione ed i contenuti, essa è riconducibile all’art. 650. (Inosservanza di provvedimenti dell’Autorità), la cui violazione costituisce anch’essa contravvenzione punibile con l’arresto fino a 3 mesi ovvero con l’ammenda fino a 206 €.
L’importanza che tale articolo riveste nel campo della “salvaguardia della sicurezza in mare” è vivo nell’interesse dello Stato il quale, malgrado abbia nel corso degli anni depenalizzato svariate norme sia all’interno del Codice penale sia all’interno del Codice della Navigazione (esempio, artt. 1164 e 1174), ha mantenuto l’art. 1231 come norma incriminatrice.
Tra le violazioni più comuni e frequenti costituenti trasgressione all’art. 1231 Cod. nav., rientrano quelle relative alle Ordinanze di polizia marittima per quanto attiene ai limiti delle acque destinate alla balneazione.
La norma trova altresì applicabilità in materia di “abbordi in mare”. La legge 27 dicembre 1977, n. 1085 prevede diverse casistiche che concretizzano la fattispecie riconducibile alla violazione dell’art. 1231, in particolare quelle contenute nella Parte B “Regole di governo e di manovra” (ad esempio: velocità di sicurezza – Reg. 6, 1° comma; rischio di abbordaggio – Reg. 7; manovra per evitare l’abbordaggio – Reg. 8; situazione di rotte opposte – Reg. 14, ecc.).
L’art. 1231 non è applicabile nel caso in cui dal fatto derivi “un più grave reato” (ad esempio, la pura e semplice violazione della Regola 7, 8 e 14 sul rischio di abbordaggio e relative manovre per evitarlo, sarà assorbita dal reato attraente ex art. 81 c.p.).
Un’altra particolare configurazione di reato punibile ex art. 1231 Cod. nav. è senz’altro la violazione delle prescrizioni previste dagli articoli 4, 5 e 6 della Legge n. 616 del 5 giugno 1962 “Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”, relativamente ai “Documenti relativi alla sicurezza della navigazione ” (art. 4), ai “Certificati di sicurezza” (art. 5) e al “Rilascio e validità dei certificati di sicurezza e di navigabilità” (art. 6) previsti per le navi mercantili nazionali e straniere che toccano i porti italiani.
E ancora, è configurabile l’ipotesi di reato punibile ex art. 1231, la violazione delle prescrizioni previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 51 “Disposizioni per la prevenzione dell’inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo”, che prevede all’art. 5, n. 3 (Controllo degli spazi marittimi di interesse nazionale) per il comandante di nave mercantile nazionale che non osservi gli “schemi di separazione delle rotte”, relativamente al transito nell’ambito delle acque marittime interne e territoriali, l’arresto fino a 3 mesi ovvero l’ ammenda fino a 206 €.
In tal caso la stessa norma prevede a carico dell’armatore della nave, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 € a 12.394 €, maggiorata, nel caso di nave da carico o da navi passeggeri, dell’importo di 2,58 € per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. Tale sanzione è irrogata dal Capo del Compartimento marittimo competente per territorio
L’art. 1231, del codice della navigazione, punisce, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a 3 mesi ovvero l’ammenda fino a 206 €, chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di “sicurezza della navigazione”….
Infrazione: navigare ad una distanza dalla costa inferiore a quella imposta dall'Autorità Marittima;
Norma violata: Ordinanza di polizia marittima N°21 del 1 settembre 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione: arresto sino a 3 mesi o Ammenda sino a 206 € (Art. 1231 del Cod. nav.);
Definizione: oblazione ex art. 162-bis c.p pari a 103 €.
Infrazione: inosservanza dei divieti segnalati di interdizione alla navigazione;
Norma violata: Ordinanza di polizia marittima N°21 del 1 settembre 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione: arresto sino a 3 mesi o ammenda sino a 206 € (Art. 1231 del Cod. nav.);
Definizione: oblazione ex art. 162-bis c.p. pari a 103 €:
Infrazione: navigare ad una distanza dalla costa superiore alla propria abilitazione;
Norma violata: Ordinanza di polizia marittima N°21 del 1 settembre 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione: arresto sino a 3 mesi o ammenda sino a 206 € (Art. 1231 del Cod. nav.);
Definizione: oblazione ex art. 162-bis c.p. pari a 103 €:
L’articolo 53 del D.lgs. n. 171/2005 – nell’ambito del Titolo V che tratta delle norme sanzionatorie in materia di navigazione da diporto – indica le sanzioni previste per le violazioni commesse con unità da diporto.
In particolare:
Art. 53, n. 3: salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette chi nell’utilizzo di un’unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall’Autorità competente in materia di “uso del demanio marittimo”, del “mare territoriale” (art. 524 disposizioni transitorie e complementari Cod. nav.) e delle “acque interne”, ivi comprese i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di “sicurezza della navigazione”, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 a 1.033 €.
Se il fatto è commesso con l’impiego di un «natante da diporto» la sanzione è ridotta della metà.
Il comma 3 è «norma in bianco», in quanto prevede soltanto la sanzione amministrativa, lasciando alla fonte sussidiaria la descrizione del fatto tipico (disposizione di legge o di regolamento o provvedimento legalmente emanato dall’Autorità competente come, ad esempio, un’Ordinanza della Capitaneria di porto).
Così sarà soggetto alla sanzione amministrativa di € 344 (pari al terzo della cifra massima di € 1.033, in applicazione dell’articolo 16 «pagamento in misura ridotta», della legge 689/81 chi non ottemperi ai regolamenti in materia di sicurezza della navigazione (D.M. 232/1994 per le navi da diporto e D.M. 478/1999 per le imbarcazioni e i natanti da diporto), ovvero chi contravvenga a normative riguardanti l’uso del mare territoriale – il quale si estende per una profondità di 12 miglia calcolate dalle linee di base – ovvero del demanio marittimo o delle acque interne, fatto salvo che il fatto non costituisca violazione alla normativa sulle aree protette.
Infrazione: Navigazione con jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, e natanti a vela vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa.
Norma violata: Art. 27, 3° comma, lettera b), del D.lgs 18/07/2005 n. 171
Sanzione: Sanzione amministrativa da 207 € a 1.033 € (Art. 53, 3° comma, del D.lgs 18/07/2005 n. 171
Definizione: Pagamento in misura ridotta pari a 172 € (=sanzione ridotta della metà per i natanti)
Infrazione: Navigazione con imbarcazione da diporto con marcatura CE al di fuori dei limiti consentiti dalla propria categoria di progettazione A, B C e D)
Norma violata: Art. 22, 3° comma, lettera b), del D.lgs 18/07/2005 n. 171
Sanzione: Sanzione amministrativa da 207 € a 1.033 € (Art. 53, 3° comma, del D.lgs 18/07/2005 n. 171
Definizione: Pagamento in misura ridotta pari a 344 €.
Infrazione: Navigazione con natanti senza marcatura CE ad una distanza superiore alle 6 miglia dalla costa
Norma violata: Art. 27, 3° comma, lettera a), del D.lgs 18/07/2005 n. 171
Sanzione: Sanzione amministrativa da 207 € a 1.033 € (Art. 53, 3° comma, del D.lgs 18/07/2005 n. 171
Definizione: Pagamento in misura ridotta pari a 172 € (=sanzione ridotta della metà per i natanti)
L’articolo 53, n. 3 del D.lgs. n. 171/2005, non trova applicazione se il fatto costituisce violazione della normativa sulle "aree marine protette" (Legge 6 dicembre 1991, n. 394).
I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)"(Art. 2, comma 9-bis, della Legge 394/91).
Infrazione: violazione al divieto di navigare a motore al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con mezzi adeguati.
Norma violata: art. 19, 3° comma, lettera e), della Legge 06/12/1991 n. 394
Sanzione: sanzione amministrativa da 200 € a 1.000 € (Art. 30, comma 1-bis, della Legge 06/12/1991 n. 394, aggiunto dall'Art. 4, 2° comma, della Legge 08/07/2003 n. 172)
Definizione: pagamento in misura ridotta pari a 333,33 €
Quando alla trasgressione di una norma giuridica consegue una «sanzione penale», la norma appartiene alla categoria delle «norme penali» e il fatto illecito che essa punisce si denomina «reato».
Da un punto di vista giuridico è reato quel comportamento umano o volontario (azione od omissione) che il legislatore ritiene contrario ai fini dello Stato ed al quale ricollega, come conseguenza, l’applicazione di una sanzione penale.
E’ proprio il tipo di sanzione ad esso ricollegata che caratterizza il reato e lo distingue da altri comportamenti umani parimenti illeciti, ma non qualificabili come reati.
A seconda della diversa pena per essi rispettivamente stabilita, i reati si suddividono in:
Dibattuta é tra gli studiosi la distinzione fra tali categorie di reati. Il Codice penale comune ha risolto in radice il problema ed all’art. 39 stabilisce che il criterio di distinzione è costituito dal diverso tipo di sanzione per essi previsto, anche se in linea di massima può dirsi che i delitti sono fattispecie criminose obiettivamente più gravi delle contravvenzioni (taluni hanno infatti definito queste ultime «delitti nani»)
Sono reati-delitti, pertanto, i reati puniti con l’ergastolo, la reclusione e/o la multa; sono reati-contravvenzioni quelli per i quali sono stabilite le pene dell’arresto e/o dell’ammenda (art. 17 c.p.).
L’ergastolo (previsto per i soli delitti) é pena detentiva «perpetua». La reclusione e l’arresto sono pene detentive «temporanee».
Queste ultime si differenziano perché vengono espiate in Istituti diversi, denominati, rispettivamente, “case di reclusione” e “case di arresto” (art. 61 legge 26/7/1975, n. 354).
La multa e l’ammenda sono invece pene «pecuniarie».
I delitti si distinguono poi in dolosi, colposi e preterintenzionali. Sono «dolosi», quando l'agente ha voluto l'evento dannoso; «colposi» quando, l'agente ha commesso il fatto a causa di imprudenza, negligenza, imperizia o inosservanza di regolamenti, ordini e discipline; «preterintenzionali», quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente (art. 43 c.p.). Di tale specie è previsto però solo l'omicidio preterintenzionale.
Si distinguono ancora in «consumati» e «tentati», a seconda che l'evento dannoso si sia verificato o no.
Infine il reato può essere continuato o complesso. Il reato è «continuato», quando con successive azioni od omissioni vengono commesse più violazioni di una medesima disposizione di legge; è «complesso», quando i fatti commessi, che da soli costituirebbero autonomi, sono indicati dalla legge come elementi costitutivi o come circostanze aggravanti di un altro reato (es. rapina, in cui l'elemento violenza potrebbe costituire il reato di violenza privata).
Infine è necessario ricordare che la legge prevede reati di «azione pubblica» e di «azione privata». Quelli di azione privata sono reati perseguibili a querela della persona offesa, come l'ingiuria, la diffamazione, ecc.
Alla inosservanza del «precetto» contenuto nella norma penale, consegue a carico dell'autore del fatto, l'applicazione di una "sanzione penale".
Le conseguenza giuridiche del reato sono pertanto le sanzioni che il diritto prevede vengano inflitte a colui che è dichiarato colpevole di un illecito configurante un delitto o una contravvenzione.
Le sanzioni penali sono: le «pene» e le «misure di sicurezza». La duplicità dei tipi di sanzioni si spiega con l’accoglimento, da parte del Codice Penale del 1930, del «Sistema del doppio binario». In base a tale sistema, le pene avrebbero una funzione di castigo e intimidazione; le misure di sicurezza, la funzione di neutralizzare la pericolosità sociale del reo e di «risocializzarlo» all’esito del processo rieducativo che le stesse misure di sicurezza dovrebbero attuare.
► Peculiarità:
Accanto alla pena, il nostro diritto prevede, come sanzione penale, la misura di sicurezza.
► Distinzione delle pene
Il Codice penale comune suddivide le pene in due grandi categorie:
► Distinzione delle misure di sicurezza
Il Codice penale comune suddivide le misure di sicurezza in due categorie (artt. 199-240):
Sono le «conseguenze giuridiche» che l'ordinamento commina, a mezzo dell’Autorità Giudiziaria, per la violazione della legge penale. Esse incidono sulla "libertà" personale di una persona fisica o sul suo "patrimonio" e si distinguono da altre forme di reazione giuridica (sanzioni amministrative, disciplinari) per il fatto di essere applicate dal "Giudice" in sede penale.
La pena svolge diverse funzioni: da un lato quella di "punire" il colpevole per il reato commesso mentre dall’altro lato ha "funzione rieducativa" che mira alla riabilitazione del reo e al suo reinserimento in società. Il cd. doppio binario della pena previsto dal Codice, risponde al principio previsto dalla Costituzione che, all’art. 27, 3 comma, stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti disumani e che debbono tendere alla rieducazione del condannato in modo da consentirgli il reinserimento nella società una volta scontata la pena.
La prevenzione generale viene affidata alla pena mentre la prevenzione speciale è affidata alle misure di sicurezza.
Il Codice distingue le pene in:
► Le «pene principali» (artt.17, 21-27 c.p.) sono quelle che nella norma penale accompagnano necessariamente la previsione del reato e che sono inflitte dal Giudice con sentenza di condanna. Possono essere:
E' prevista in astratto, entro minimi e massimi prestabiliti. ll legislatore fissa i limiti edittali della pena (c.d. fase edittale), ma spetta al Giudice determinare la misura e la qualità della pena da infliggere in concreto (c.d. fase giudiziale), in relazione a ciscun caso specifico.
Il potere del Giudice è un potere discrezionale. Egli non può infatti determinare la pena a suo piacimento (=arbitrio), ma non è neppure vincolato a infiggere una “pena fissa” prestabilita in astratto dal legislatore.
♦ Nell’esercizio del suo "potere discrezionale"(art. 132 c.p.), il Giudice deve:
♦ Nella determinazione della pena, il Giudice deve dunque tenere conto dei "criteri" fissati nell’art. 133 c.p., e cioè:
Tali criteri servono a consentire l’adeguamento della pena al fatto concreto e alla personalità del suo autore.
La gravità del reato può essere dedotta: dalla modalità della condotta, dalla gravità del danno o del pericolo cagionato e dalla intensità del dolo o del grado della colpa.
La capacità a delinquere del colpevole va invece dedotta: dai motivi che lo hanno indotto al reato; dai precedenti penali e giudiziari; dalla condotta di vita (individuale, familiare e sociale) e dalla condotta precedente e successiva al reato.
In base a quanto disposto dall’art. 17 c.p., le pene previste per i «delitti» sono l’ergastolo, la reclusione e la multa mentre per le «contravvenzioni» sono l'arresto e l'ammenda. Il successivo articolo 18 prevede poi che le pene detentive sono quelle dell’ergastolo, della reclusione e dell’arresto mentre quelle pecuniarie sono la multa e l’ammenda.
Sulla base di quanto disposto dall’art. 27 della Costituzione, la pena è «personale» (principio della personalità della pena) e pertanto potrà essere inflitta solo all’autore del reato.
La pena può essere inflitta solo dall’Autorità Giudiziaria (che la infligge con la garanzia del procedimento penale) e nei soli casi espressamente stabiliti dalla legge (principio della legalità della pena) che stabilisce poi anche i casi per cui la pena può essere revocata.
La pena è inderogabile e proporzionata al reato.
Il legislatore, in relazione alle più recenti esperienze tendenti al recupero del condannato, con la Legge 24 novembre 1981, n. 689 ha realizzato importanti modifiche al sistema penale. Hanno infatti introdotto le cosiddette «sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi» e la «conversione di pene pecuniarie», allorché viene accertata l'insolvibilità del condannato.
► Le pene accessorie, generalmente vengono applicate automaticamente e costituiscono uno degli effetti della condanna. Ci sono però dei casi in cui l’Ordinamento vincola l’applicazione di tali pene alla libera discrezionalità del Giudice. In tal caso, ai fini della loro applicabilità, è necessaria una dichiarazione diretta da parte del Giudice in sentenza che ne determinerà anche la durata.
Le «pene principali» (artt. 17, 21-27 c.p.) sono quelle che nella norma penale accompagnano necessariamente la previsione del reato e che sono inflitte dal Giudice con sentenza di condanna. Possono essere "detentive" (esse comportano la restrizione della libertà personale) e "pecuniarie" ( esse consistono nel pagamento di una somma di denaro).
► Ergastolo
Prevede l’obbligo del lavoro e l’isolamento notturno. Trascorsi 26 anni di pena e tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento, il condannato all’ergastolo può beneficiare della «Liberazione condizionale»[1] (art. 176, comma 3 c.p.). E’ disposta dal Tribunale di Sorveglianza e consiste nella possibilità per il condannato che ha dato prova di sicuro ravvedimento di espiare l’ultima parte della pena in regime di “libertà vigilata” La misura sospende l’esecuzione della parte della pena che rimane ancora da scontare.
Ricorrendone le condizioni, il condannato all’ergastolo può anche essere ammesso al regime di «Semilibertà» dopo aver espiato almeno 20 anni di pena (art. 50 L. 26/7/1975, n. 354). E’ disposta dal Tribunale di Sorveglianza e consiste nella concessione di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto penitenziario per partecipare ad attività di lavoro, di istruzione o comunque utili al reinserimento sociale. Nell’ambiente esterno, l’attività di vigilanza sui “semiliberi” è esercitata in via principale dal Centro di Servizio sociale. Ad esso spetta informare il Giudice di Sorveglianza in ordine alla evoluzione del trattamento e al conseguente reinserimento dei condannati.
► Reclusione
La pena consiste nella privazione della libertà personale per un periodo che si estende da un minimo di 15 giorni a un massimo di 24 anni. Per taluni reati (ad esempio: attentato per finalità terroristiche o di eversione - art. 280 c.p.; sequestro di persona - art. 630 c.p.; oppure quando ricorrono più circostanze aggravanti, ecc.), il limite massimo di tale pena può estendersi sino a 30 anni. Anche il condannato alla reclusione che ha dato prova di sicuro ravvedimento può essere ammesso dal Tribunale di Sorveglianza al beneficio della liberazione condizionale (artt. 176-177 c.p. e art. 70 legge 353/1975) che consiste nell’espiare l’ultima parte della pena in regime di libertà vigilata e di ottenere, all’esito, che la sua pena venga dichiarata estinta) e al regime di semilibertà (art. 48-51 legge 354/1975).
► Arresto
La pena consiste nella privazione della libertà personale da 5 giorni a 3 anni. Anche per l’arresto, la ricorrenza di circostanze aggravanti (art. 66 c.p.) o di talune ipotesi di concorso di reati (art. 78 c.p.) può determinare l’elevazione del limite massimo.
► Multa e ammenda
Le pene della multa e dell’ammenda, consistenti, entrambe, nell’obbligo di pagare una somma di denaro, si differenziano, invece, fra di loro perché la prima (multa) consiste nel pagamento, allo Stato, di una somma da 50 a 50.000 €; mentre per la seconda (ammenda) i limiti sono da 20 a 10.000 €.
Per le pene pecuniarie, come per le pene detentive, la ricorrenza di talune «aggravanti» (art. 66 c.p.) o di talune ipotesi di «concorso di reati» (art. 78 c.p.), può determinare la elevazione dei limiti massimi (per la multa, ad esempio e a seconda dei casi, fino a 10.329, 15.493, 30.987 o 64.557 €).
L’elevazione dei limiti massimi (sino al triplo) delle pene pecuniarie può dipendere anche dalle condizioni economiche del colpevole (art. 133 bis c.p.). Dalle condizioni economiche del colpevole, può dipendere anche la diminuzione delle pene medesime (sino a 1/3) ovvero la possibilità di un loro pagamento rateale (art. 133 ter)[1].
Partendo dalle considerazioni appena fatte, è opportuno puntualizzare che nella pratica dei “non addetti ai lavori“ si riscontrano improprietà terminologiche che è bene evitare, anche, e specialmente, al fine di non confondere i limiti entro i quali effettivamente deve essere collocata l’attività di polizia giudiziaria.
E’ comune l’uso del termine «contravvenzione» per indicare le semplici infrazioni amministrative e del termine «multa» per indicare la sanzione pecuniaria imposta a seguito di infrazioni amministrative.
Allo stesso modo, anche il termine «delitto» è talora usato in senso improprio, come sinonimo di omicidio. L’omicidio (artt. 575-577 c.p.) è invece solo uno dei delitti previsti dalle leggi penali anche se, forse, è il delitto per eccellenza, quello che, oltretutto, più colpisce ed allarma la coscienza sociale.
Di fatto, e pur nella consapevolezza della approssimazione, può dirsi, allora, che le contravvenzioni sono reati meno gravi dei delitti ed ai quali conseguono conseguenze meno afflittive (il condannato per un reato-contravvenzione, non può ad esempio, perdere la potestà di genitore o essere interdetto alla possibilità di ricoprire un ufficio: pene accessorie che, invece possono conseguire a carico di un condannato per delitto - artt. 34 - 28 c.p.).
E’ poi da notare che mentre le contravvenzioni sono tutte perseguibili d’ufficio, per la perseguibilità di alcuni delitti è necessaria la querela della persona offesa.
Nel nostro sistema penale è stato introdotto (articoli 53-76 della legge 24 novembre 1981, n. 689 modificata dalla legge n. 134/2003), l'istituto giuridico delle "sanzioni sostitutive", in virtù del quale il Giudice penale, anziché emettere sentenza di condanna ad una pena detentiva vera e propria può ordinare l’applicazione di una sanzione di natura diversa, «sostitutiva» della pena.
Quando non possono essere eseguite per l’impossibilità (insolvenza) del condannato di effettuare il pagamento, le pene pecuniarie (multa o ammenda) si convertono, a seconda dei casi, nelle “misure restrittive” della libertà previste dagli articoli 102, 103 e 105 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. e cioè nella libertà controllata o nella sanzione sussidiaria del lavoro sostitutivo.
La Legge 274/2000 (attributiva al Giudice di Pace della competenza penale) ha previsto, per i casi di competenza del "Giudice di Pace", una sostituzione delle pene sanzionatorie: le pene privative della libertà sono quindi state sostituite con delle sanzioni alternative che sono:
[1] Sempre con riferimento alle condizioni economiche del condannato l’art. 133 ter, introdotto nel codice penale dalla Legge 689/81, ha previsto la possibilità per il Giudice, con sentenza di condanna o con il decreto penale, di disporre che la multa o l’ammenda venga pagata in rate mensili da un minimo di tre a un massimo di trenta rate, ciascuna delle quali, tuttavia, non può essere inferiore a € 15 (30.000 delle vecchie lire). Tale disposizione va incontro ai soggetti in stato di difficoltà economica, e capovolge i principi della precedente disciplina sanciti dal R.D. n. 207 del 1865) che favoriva, invece, i soggetti più abbienti, consentendo la rateizzazione solo a chi fornisse idonee garanzie reali o personali.
Quando non possono essere eseguite per l’impossibilità (insolvibilità) del condannato di effettuare il pagamento, le pene pecuniarie (multa o ammenda) si convertono, a seconda dei casi, nelle “misure restrittive” della libertà previste dagli articoli 102, 103 e 105 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. e cioè:
Per effetto di detta legge, giova precisare che la durata della «libertà controllata» non può essere superiore ad 1 anno se la pena da convertire è la multa; e non può essere superiore a 6 mesi se la pena da convertire è l’ammenda. Essa comporta gli obblighi previsti all’art. 57 della Legge 689/81 e il criterio di ragguaglio ha luogo calcolando € 38 per ogni giorno di libertà controllata.
La conversione della pena pecuniaria nella sanzione sussidiaria del «lavoro sostitutivo» può avvenire solo a richiesta del condannato e quando la pena pecuniaria non è superiore a di € 520. Il criterio di ragguaglio è pari a di € 25 per ogni giorno di lavoro sostitutivo. Esso consiste in una attività non retributiva a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti di assistenza o protezione civile.
La Polizia Giudiziaria informa il "Magistrato di Sorveglianza" della eventuale inosservanza delle prescrizioni imposte al condannato e inerenti alla libertà controllata o al lavoro sostitutivo. In queste ipotesi, la parte di libertà controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta (art. 108 L. 689/81).
Con questa espressione si fa riferimento all’istituto giuridico introdotto nel nostro sistema penale dagli articoli 53-76 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 modificata dalla legge n. 134/2003, in virtù della quale il Giudice penale, anziché emettere sentenza di condanna ad una pena vera e propria può ordinare l’applicazione di una sanzione di natura diversa, «sostitutiva» della pena.
Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi consistono nella:
La loro applicazione è subordinata ad alcune "condizioni"; possono intervenire solo quando l’autore del reato è stato condannato:
Accertata la sussistenza di tali condizioni, il Giudice può applicare la sanzione sostitutiva se ritiene che la personalità del condannato potrà essere danneggiata dall’esecuzione della pena detentiva ovvero presume che il condannato non si sottrarrà alle prescrizioni contenute nelle misure sostitutive.
Alla luce della legge 689/81, le sanzioni sostitutive hanno pertanto la funzione di consentire il reinserimento sociale di un condannato che il Giudice presume dotato di una capacità a delinquere quasi inesistente e in via subordinata perseguono anche lo scopo di rendere meno drammatici i problemi, non soltanto di sicurezza, collegati al sovraffollamento degli istituti carcerari (D.L. 187/1993).
In particolare, la pena detentiva (reclusione o arresto) "sino a 2 anni" può essere sostituita con la «semidetenzione». Essa comporta l’obbligo di trascorrere in uno specifico istituto di custodia, situato nel comune di residenza del condannato, almeno 10 ore al giorno, tenuto conto delle esigenze di lavoro e di studio. Comporta poi vari obblighi accessori previsti dall’art. 55 L. 689/81, quali, per esempio: il divieto di detenere armi, la sospensione della patente di guida, il ritiro del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio, ecc. Circa la durata della pena sostitutiva il Giudice deve applicare i criteri di ragguaglio previsti dall’art. 57 della legge medesima, secondo i quali un giorno di di pena detentiva equivale ad un giorno di semidetenzione.
Quando la pena detentiva inflitta raggiunge "1 anno" può essere sostituita con la «libertà controllata». Essa obbliga a non allontanarsi dal comune di residenza ed a presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro e di studio presso il locale ufficio di pubblica sicurezza, o in mancanza presso il comando dei carabinieri territorialmente competente. Comporta gli obblighi accessori previsti per la semidetenzione (art. 56 L. 689/81). Circa la durata della pena sostitutiva il Giudice deve applicare i criteri di ragguaglio previsti dall’art. 57 della legge citata, secondo i quali un giorno di detenzione equivale a due giorni di libertà controllata.
Infine, se la pena detentiva inflitta raggiunge i "6 mesi" può essere sostituita con la «pena pecuniaria» della specie corrispondente. La pena pecuniaria sarà pertanto quella della multa o dell’ammenda a seconda che la pena detentiva inflitta sia quella della reclusione o dell’arresto e sarà ragguagliata al tasso di € 38 (75.000 delle vecchie lire) per ogni giorno di pena detentiva (tasso eventualmente maggiorato o diminuito e rateizzato a seconda delle condizioni economiche del condannato (artt. 133-bis e 133 ter c.p.).
Quando l’entità della pena inflitta lo consente, il Giudice sceglie fra le sanzioni sostitutive quella più idonea al reinserimento sociale del condannato (art. 50 L. 689/81)
Quando la misura sostitutiva consiste nella semidetenzione o nella libertà controllata, le modalità della sua esecuzione sono fissate dal Magistrato di Sorveglianza e trasmette all’ufficio di pubblica sicurezza del comune ove il condannato risiede ovvero, in mancanza, al comando dell’arma dei carabinieri territorialmente competente.
Ovviamente l’inosservanza degli obblighi imposti può comportare la revoca della sanzione sostitutiva (art. 66 L. 689/81)
Sono state introdotte dalla Legge 354/1975 di riforma dell’Ordinamento Penitenziario. Con l’introduzione di tali misure, l’Ordinamento ha inteso valorizzare la funzione "rieducativa" della pena (art. 27 Cost.) agevolando le cd. misure alternative che si prefiggono lo scopo della risocializzazione del reo in società.
E’ prevista la revoca di tale misura sia quando il comportamento del soggetto ne rende impossibile la prosecuzione sia quando vengono a cessare le condizioni previste dalla norma (art. 47 ter).
Dopo la Sentenza della Corte Cost.le 350/1993, la detenzione domiciliare può essere concessa al padre condannato, in caso di morte della madre condannata, che conviva con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante).
La Legge n. 251/2005 (ex Cirielli) ha apportato modifiche alla misura alternativa della "detenzione domiciliare" prevedendone l’applicazione per l’espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di una pena maggiore e ciò quando non ricorrono i presupposti per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea a evitare il pericolo che il reo commetta nuovamente altri reati. La modifica introdotta dalla Legge Cirielli non si applica ai condannati a cui sia stata applicata la recidiva reiterata e ai condannati di cui all’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).
La detenzione domiciliare sostituisce la pena detentiva per quanti abbiano compiuto i settanti anni e non siano stati giudicati delinquenti abituali, di professione o per tendenza e che non siano stati mai condannati con l’aggravante di cui all’art. 99 c.p. (recidiva).
La Legge n. 4/2001 (di versione del DL 341/2000) ha stabilito che il Tribunale di Sorveglianza, nel prevedere l’applicazione di tali pene, ai fini della verifica dell’osservanza delle prescrizione imposte, può consentire l’utilizzo di strumenti tecnici rinviando alla disciplina prevista dall’art. 275 bis c.p.p. relativa alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
La seconda categoria di pene prevista dal Codice penale comune è rappresentata dalle «pene accessorie». A differenza delle pene principali, le pene accessorie si riferiscono solo ad alcuni reati e «conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa». In altre parole, rappresentano un effetto automatico della condanna inflitta per taluni reati (artt.19-20 c.p.). Hanno un carattere affittivo e fortemente limitativo dei diritti costituzionalmente garantiti.
Gli esempi fatti in precedenza chiariscono che le pene accessorie sono:
► Le principali pene accessorie previste dalla legge penale comune per i «delitti»:
► Principali pene accessorie previste dalla legge penale comune per le «contravvenzioni»:
► Pena accessoria «comune» per i delitti e le contravvenzioni:
Ci sono però dei casi in cui l’Ordinamento vincola l’applicazione di tali pene alla libera discrezionalità del Giudice. In tal caso, ai fini della loro applicabilità, è necessaria una dichiarazione diretta da parte del Giudice in sentenza che ne determinerà anche la durata. Esempi di pene accessorie ulteriori rispetto a quelle previste dal Codice penale si rinvengono in numerose "leggi speciali".
La pena accessoria comune sia ai delitti che alle contravvenzioni, è quella relativa alla "pubblicazione della sentenza di condanna" (art. 36 c.p.). La misura viene disposta dal Giudice in sentenza che può ordinare la pubblicazione in uno o più giornali a spese del condannato.
In caso di ergastolo la sentenza viene pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello in cui fu commesso il delitto e in quello in cui il condannato aveva l’ultima residenza.
Non è previsto un numero chiuso di pene accessorie per cui queste possono essere individuate anche se non espressamente codificate. Tipico esempio di misure non codificate sono la cancellazione dall’albo dei costruttori e dei fornitori, il divieto di espatrio ecc.
Le pene accessorie possono essere perpetue e temporanee (hanno la stessa durata della pena principale) e in nessun caso possono avere una durata superiore al limite minimo e massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.
Specifiche «pene accessorie» sono previste da leggi speciali, e, in specie dalle leggi in materia di:
Sono inflitte solo quando il Giudice ritiene che esse (per la personalità del condannato, per il tipo e le modalità del fatto addebitatogli) possano scoraggiare il condannato dal ripetere la sua condotta criminosa.
► Possono ricordarsi:
Specifiche pene accessorie sono previste altresì dal "Codice della Navigazione", dalla "Legge sulla pesca marittima" (D.lgs. n. 4/2012) e in materia di "Inquinamento" (D.lgs. n. 202/2007).
Il Codice della Navigazione prevede agli articoli 1082 e ss., pene accessorie a carico di tutto il «personale marittimo» di cui all'art. 144:
Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonchè di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, l'art. 7, comma 1 del D.lgs. n. 4/2012, fa divieto di:
In caso di cattura accessoria o accidentale di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima, questi devono essere rigettati in mare.
I divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non riguardano la «pesca scientifica», nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) 1967/06.
La condanna per le contravvenzioni suindicate comporta l'applicazione - ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.lgs. n. 4/2012 - delle seguenti «pene accessorie»:
Qualora il pescato sia stato sequestrato l'interessato può ottenerne la restituzione previo deposito di una somma di denaro di importo equivalente al suo valore commerciale. Il tal caso oggetto della confisca è la somma depositata.
Quando sia possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento si effettua, prima della restituzione, il prelievo di campioni del pescato o la sua "fotografia".
[1] [5]Concorso formale del delitto di cui all'art. 635, comma 2 n. 3 del c.p. (Danneggiamento aggravato...) nel "mare territoriale" o aree demanali in quanto bene pubblico esposto alla pubblica fede e destinato a pubblica utilità (Cass. Sez. I 20.02. 1987 n. 287).
L’articolo 10, comma 1 del D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni) prevede, a seguito di condanna per il reato di cui all’art. 8[1], la «pena accessoria»:
[1] L’articolo 8, comma 1 D.lgs. 202/07 dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave mercantile, senza discriminazione di bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e il suo armatore, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che violano le disposizioni di cui all’art. 4, n. 1 D.lgs. 202/07, con conseguente sversamento volontario in mare delle sostanze inquinanti di cui all’Allegato I (=idrocarburi) e all’Allegato II (=sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla MARPOL 73/78, sono puniti con l’arresto da 6 (sei) mesi a 2 (due) anni e con l’ammenda da € 10.000 ad € 50.000.
Il predetto articolo al comma 2 stabilisce che, se la violazione di cui al 1 comma causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, alle specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da 1 (uno) a 3 (tre) anni e l’ammenda da € 10.000 ad € 80.000.
Il danno si considera di particolare gravità quando l’eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (comma 3).
Sono state definite quali mezzi di «prevenzione individuale» della delinquenza aventi carattere educativo o curativo ovvero cautelativo, applicabili dall’Autorità Giudiziaria, in sostituzione oppure in aggiunta alla pena, nei confronti dell’autore di un reato ritenuto «socialmente pericoloso».
La pena è inflitta all'autore del reato. L'applicazione delle misure di sicurezza avviene solitamente con la sentenza; talvolta può avvenire anche con provvedimento successivo del "Magistrato di Sorveglianza" (art. 205 c.p.; att. 679 c.p.p.). Può anche essere disposta in via provvisoria prima della sentenza definitiva (quando si tratta di soggetto non imputabile) (applicazione provvisoria delle misure di sicurezza (art. 206 c.p.; artt. 312, 313 c.p.p.).
La revoca della misura di sicurezza può essere disposta dal "Magistrato di Sorveglianza", a seguito del riesame della pericolosità (art. 208 c.p. e art. 69 legge n. 354/1975) solo se la persona ad essa sottoposta ha cessato di essere socialmente pericolosa (art. 207 c.p.).
Le misure di sicurezza «personali» si distinguono, a loro volta, in "detentive" (la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si denomina internato) e "non detentive".
[1] Va ricordato che al regime di libertà vigilata è sottoposto anche il condannato ammesso alla liberazione condizionale. In questo caso, però, la libertà vigilata non ha la funzione di misura di sicurezza, ma di “sostituzione” di pena.
Le misure di sicurezza «patrimoniali» sono:
► Mediante la «confisca», si evita che una cosa, attinente a un reato o di per sé criminosa, possa costituire, se lasciata nella disponibilità dell’autore del reato, un incentivo a commettere altri illeciti.
La confisca è «obbligatoria» o « facoltativa» e riguarda:
• le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (confisca facoltativa);
• le cose che rappresentarono il profitto (vantaggio economico) o il prodotto (risultato) del reato (confisca facoltativa);
• le cose che rappresentarono il profitto (vantaggio economico) o il prodotto (risultato) del reato (confisca facoltativa);
• le cose che costituiscono il prezzo (corrispettivo) del reato (confisca obbligatoria)
• le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato (confisca obbligatoria anche se non è stata pronunciata condanna)
La confisca è perciò obbligatoria per i reati "concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi" (art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152). Le armi, le munizioni e gli esplosivi confiscati sono versati alla competente Direzione di Artiglieria per la distruzione o la rottamazione
La confisca non può pregiudicare i diritti di persone estranee al reato. Non è pertanto attuabile quando si tratta di cose che appartengono a terzi estranei od ai quali le cose siano lecitamente pervenute dopo la commissione del reato.
Dinanzi all’autore di qualsiasi reato, imputabile o non, lo Stato non può porsi solo la domanda se quel soggetto è responsabile penalmente di un certo reato, ma anche la domanda se quel soggetto è «pericoloso socialmente».
L’art. 133 c.p. dispone che, nella determinazione della pena da infliggere all’autore di un reato, il Giudice deve tener conto oltre che della gravità del reato commesso, altresì della «capacità a delinquere» del reo. Essa consiste nella tendenza o inclinazione dell’individuo a commettere fatti in contrasto con la legge penale.
Mentre l’imputabilità costituisce il presupposto necessario della responsabilità, per cui è penalmente responsabile (e perciò punibile) solo il soggetto che al momento del fatto era capace di intendere e di volere, la capacità a delinquere (capacità criminale) serve invece a «graduare la responsabilità» e, quindi, la pena da applicare per il reato commesso.
Tale capacità, che implica un vero e proprio giudizio prognostico sulla possibilità maggiore o minore che il soggetto compia nel futuro ulteriori reati , va desunta ad esempio: dai precedenti del reo e, in genere, dalla sua vita trascorsa; dal carattere, dalle sue condizioni familiari, sociali ed individuali di vita (c.d. ambiente del reo), ecc.
Un grado particolarmente intenso di capacità a delinquere è la «pericolosità sociale», cioè la elevata probabilità che il soggetto commetterà altri reati.
La pericolosità criminale influisce sulla misura della pena, preclude la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale della liberazione condizionale, come anche sulla applicazione di misure alternative alla detenzione, ed è il presupposto per l’applicazione di una misura di sicurezza.
Dinanzi alla accertata probabilità che l’autore del reato ne commetta altri in futuro, il legislatore corre ai ripari applicandogli allora una misura di sicurezza e cioè una sanzione penale che nelle intenzioni, dovrebbe neutralizzare la pericolosità del soggetto e risocializzarlo.
La misura di sicurezza può essere applicata congiuntamente alla pena (dopo che questa è stata scontata) o in alternativa alla pena stessa (quando si tratta di soggetto non imputabile, ma socialmente pericoloso).
La duplicità di sanzione si spiega con l’accoglimento, da parte del codice penale del 1930, del «sistema del doppio binario». In base a tale sistema, come già visto in precedenza, le pene avrebbero funzione di «castigo» e di intimidazione, le misure di sicurezza, la funzione di «neutralizzare la pericolosità sociale» del reo e di risocializzarlo all’esito del processo rieducativo che le stesse misure di sicurezza dovrebbero attuare.
La misura di sicurezza ha funzioni diverse della pena e non rappresenta il «castigo» inflitto per il reato commesso, ma il modo per evitare che continui a creare allarme sociale un soggetto ritenuto pericoloso.
Di conseguenza: se l’autore del reato non è imputabile, va esente da pena. Nei suoi confronti, però può essere disposta una misura di sicurezza se, malgrado la non imputabilità, il soggetto è socialmente pericoloso.
Il Codice penale esalta il rilievo della pericolosità sociale prevedendo quattro forme specifiche di «pericolosità criminale» che delineano predeterminate figure di «delinquenti pericolosi»:
Il Codice penale esalta il rilievo della pericolosità sociale prevedendo quattro forme specifiche di «pericolosità criminale» che delineano predeterminate figure di «delinquenti pericolosi»:
La «recidiva» (art. 99-101 c.p.) è la condizione personale di chi dopo essere stato precedentemente condannato (con sentenza passata in giudicato) per un reato, ne commette un altro. La recidiva può essere:
La «recidiva semplice», ricorre se un soggetto commette un reato dopo una condanna per un altro reato di diversa indole. La pena può essere aumentata fino al sesto.
La «recidiva aggravata», ricorre se un soggetto commette un nuovo reato della stessa indole (cioè denota identica tendenza a delinquere) del precedente e si distingue a sua volta in: recidiva specifica e infraquinquennale. A seconda dei casi la pena può essere aumentata fino a 1/3 o fino a 1/6
La recidiva aggravata «specifica» ricorre, quando il nuovo reato è della stessa indole del precedente.
La recidiva aggravata «infraquinquennale» ricorre, quando il nuovo reato è stato commesso nei 5 anni dalla condanna precedente.
La «recidiva reiterata», infine, ricorre quando il nuovo reato è stato commesso da chi è già recidivo (durante o dopo l’esecuzione della pena, o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente alla esecuzione della pena). Aumento della pena dalla metà fino a 2/3.
Le conseguenze della recidiva sono principalmente un aumento di pena, variabile a seconda del tipo di recidiva. Le ipotesi di recidiva possono cumularsi fra loro:
La «abitualità criminale» (artt.102-104 e 109 c.p.): è la condizione di chi con la sua persistente attività criminosa dimostra di avere acquistato una notevole attitudine a commettere reati. E’ delinquente abituale: un soggetto reiteratamente recidivo per il quale, per presunzione di legge o convinzione del Giudice, sussistono apprezzabili probabilità che commetta in futuro ancora altri fatti costituenti reato.
La «professionalità nel reato» (art. 105 c.p.): oltre alle condizioni richieste per l’abitualità la legge richiede che si accerti che il reo viva abitualmente, anche se solo in parte, dei proventi del reato, secondo un vero e proprio sistema di vita. E’ delinquente professionale: un delinquente abituale che vive abitualmente del provento dei reati commessi.
La «tendenza a delinquere» (art. 108 c.p.): si ha quando il reo riveli una speciale inclinazione al delitto che trovi la sua causa nell’indole particolarmente malvagia del colpevole. E’ delinquente per tendenza: l’autore di un delitto contro la vita o l’incolumità personale che, per la sua indole particolarmente malvagia, rivela speciale inclinazione al delitto (cc.dd. delitti di sangue).
Le dichiarazioni di abitualità, professionalità o tendenza per delinquere importano l'applicazione di misure di sicurezza e possono escludere la concessione della sospensione condizionale della pena.
Dal reato possono derivare conseguenze non solo penali ma anche civili, disciplinari, amministrative, ecc.
Generalmente, infatti, la maggior parte dei reati (delitti) determina anche delle conseguenze sul piano civilistico e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 c.c. “Risarcimento per fatto illecito: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Ogni reato ha un «soggetto attivo» (=autore del reato) e un «soggetto passivo» (=il titolare dell’interesse protetto dalla norma penale).
In particolare, il «soggetto attivo» è colui (o coloro, nel caso di concorso) che ha posto in essere il comportamento vietato dalla norma incriminatrice e che nel procedimento penale assume, a seconda delle fasi o dei momenti, la qualità di indagato, di imputato, di reo o condannato e di internato.
Tutte le persone fisiche (art. 27 Cost.) possono essere soggetti attivi del reato, hanno cioè l’attitudine a porre in essere comportamenti penalmente rilevanti, senza distinzione di età, sesso od altre condizioni soggettive essendo tutte dotate di capacità penale.
Ne consegue che l’età, le situazioni di anormalità psico-fisica e le immunità non escludono il reato, ma sono rilevanti solo ai fini della concreta applicabilità della pena.
In relazione al «soggetto attivo», distinguiamo:
I reati «comuni», sono quelli posti in essere da qualunque soggetto, indipendentemente da particolari caratteristiche soggettive. In tale ipotesi la norma, generalmente, fa riferimento a «chiunque.....».
I reati «propri», sono quei reati che, a causa della particolare natura del bene giuridico protetto, che si presta ad essere offeso soltanto da soggetti particolari, possono essere commessi da chi rivesta determinate «qualifiche» o «condizioni».
Per stabilire se il reato sia comune o proprio, non è sufficiente, quindi, verificare se la norma incriminatrice usi o meno l’espressione «chiunque...», bensì occorre esaminare con attenzione la norma nel suo complesso. Un reato può essere commesso da una o più persone fisiche. Nel primo caso si è in presenza di un reato «monosoggettivo»; nel secondo di un reato «plurisoggettivo». Il fenomeno dei reati c.d. plurisoggettivi o del concorso necessario di persone si realizza quando è la stessa norma incriminatrice a richiedere per la sussistenza del reato, una pluralità di soggetti attivi. Vi sono, infatti, beni giuridici che possono essere lesi soltanto dall’azione di più soggetti. Il concorso di persone nel reato costituisce invece una forma eventuale di manifestazione del reato (come si vedrà in seguito) che si realizza allorquando più persone pongono in essere un reato che, astrattamente considerato, avrebbe potuto essere realizzato anche da una sola persona.
Non tutti gli autori di un reato ne subiscono però le conseguenze giuridiche. Le persone immuni ad esempio, non sono assoggettate a conseguenze penali; quelle socialmente non pericolose non possono essere sottoposte a misure di sicurezza; quelle incapaci di intendere e volere (=non imputabili) non possono essere condannate alla pena prevista per il reato da esse commesso.
L’art. 85 c.p. stabilisce che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile”. Al secondo comma poi precisa che “E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e volere”. Non tutti gli autori di un reato ne subiscono, quindi, le conseguenze giuridiche.
La "responsabilità penale" (cioè la possibilità di essere punito per la commissione di un reato) è collegata ad un normale stato di maturità, sanità ed equilibrio dell'individuo, che, il Codice penale definisce come «imputabilità». Questa imputabilità consiste essenzialmente nella «....Capacità di intendere e di volere».
Presupposto per la punibilità dell’autore di un reato è la «sussistenza della capacità di intendere e di volere» al momento della commissione del fatto, ossia, seguendo la terminologia del codice, delle «condizioni di imputabilità» (art. 85 c.p.). L’assenza dell’una o dell’altra, pur sussistendo il reato, consente infatti al soggetto di andare esente da pena (causa soggettiva di esenzione da pena).
Per «capacità di intendere e volere» si intende sia la capacità di ogni persona di rendersi conto del valore sociale del proprio comportamento e di valutarne le ripercussioni sugli altri (intendere) sia l’idoneità della persona a determinarsi in modo autonomo, resistendo agli impulsi che gli derivano dal mondo esterno (volere).
Comunemente, sia la capacità di intendere che quella di volere si raggiungono con una completa maturità psico-fisica (sviluppo corporeo ed intellettivo sufficiente) e si mantengono con l'equilibrio e la sanità mentale.
La ragione per cui si richiede la imputabilità per l'irrogazione della pena risiede in un profondo senso di giustizia nella nostra coscienza. Ripugna, infatti, infliggere castighi a soggetti non in grado di rendersi conto di ciò che fanno e trattare conseguentemente come adulti responsabili i malati di mente ed i bambini.
La pena è un castigo per una disobbedienza e si richiede, pertanto, che chi la subisce l'avverte e la sente come il giusto corrispettivo per un comportamento riprovevole. Il requisito della imputabilità è condizione per l'irrogazione della pena. Ciò significa che la mancanza di imputabilità costituisce una causa personale di esenzione della pena (analoga alle immunità). Segue da questa impostazione che anche il bambino o il pazzo possono violare i precetti della legge penale (sono anche loro soggetti attivi di diritto penale), ma non possono poi essere puniti, per una condizione attinente alla loro persona.
La imputabilità è legata tanto al raggiungimento di un sufficiente grado di sviluppo dell'individuo quanto al permanere di un suo equilibrio psico-fisico. Infatti, anche dopo la raggiunta maturità, varie situazioni estreme possono influire su questo equilibrio eliminando del tutto o facendo diminuire sia la capacità di intendere, sia la capacità di volere, sia l'una e l'altra insieme.
L’Ordinamento giuridico prevede alcune ipotesi che "escludono" o comunque "diminuiscono" la imputabilità. Non si tratta di un numero chiuso di cause nel senso che tale capacità potrebbe essere esclusa anche in presenza di cause non espressamente previste dal Codice.
Quelle previste dal nostro Ordinamento sono:
Per ognuna di esse il Codice detta una specifica disciplina. Può dirsi, al riguardo, che le norme sulla imputabilità non si applicano quando la privazione della capacità di intendere e di volere è stata "preordinata" e cioè quando l’autore del reato si è messo in stato di incapacità proprio al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa (art. 87 c.p.).
Gli articoli 97 e 98 c.p. prevedono rispettivamente che “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni” e che “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e volere; ma la pena è diminuita”.
La non punibilità è determinata dalla condizione di immaturità che caratterizza i soggetti minori. Al riguardo il nostro diritto distingue due diverse «fasce di età» del minore:
Le nuove disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni, dettate dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488 «Nuove disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni», hanno accentuato notevolmente la funzione di prevenzione e rieducazione sociale del processo penale relativo ai minori. In particolare, è stata prevista una nuova causa di non punibilità che è data dalla «irrilevanza del fatto». Afferma, infatti, l’art. 27 del D.P.R. citato che... durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e la occasionalità del comportamento, il Pubblico Ministero può chiedere al Giudice[1] una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze educative del minore.
Il minore riconosciuto non imputabile viene prosciolto, tuttavia, se risulta socialmente pericoloso sono applicabili nei suoi confronti le "misure di sicurezza" del riformatorio giudiziario e della libertà vigilata.
[1] E’ prevista, la possibilità per il Giudice di sospendere il processo e affidare in prova il minore ai Servizi minorili; decorso il periodo di prova, il Giudice se ritiene che quest’ultima abbia avuto esito positivo, dichiara con sentenza estinto il reato (artt. 28 e 29 del D.P.R 22.9.1988, n. 488).
Fra le cause che incidono sulla imputabilità, ha particolare rilievo il vizio di mente. L’art. 88 c.p. stabilisce che “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere e volere”.
Il successivo articolo 89 prevede poi “chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere e volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita”.
Non basta accertare l’esistenza di una malattia mentale per escludere l’imputabilità: occorre appurare in concreto caso per caso, se, e in quale misura, tale malattia abbia effettivamente compromesso la capacità del soggetto di intendere e volere.
Per infermità deve intendersi un concetto molto più ampio rispetto a quello di malattia giungendo a comprendere anche i "disturbi psichici" di carattere non strettamente patologico. Rientra tra le infermità anche la malattia fisica (anche quelle a carattere transitorio) da cui derivi un vizio di mente.
L'incapacità di intendere e di volere può essere "totalmente esclusa" o "grandemente ridotta" da condizioni di infermità mentale. In questi casi l'imputato è esente da pena o assoggettato a pena ridotta. Pertanto, a seconda del suo grado, l’infermità può essere:
Il vizio di mente è totale (art. 88 c.p.) se al momento della commissione del fatto, l’infermità è tale da escludere del tutto la capacità di intende e volere. In tal caso il soggetto sarà dichiarato non imputabile perché totalmente infermo di mente (art. 88 c.p.); ma se riconosciuto socialmente pericoloso gli si applica la misura di sicurezza del "ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario".
E’ invece parziale (art. 89 c.p.) se la capacità di intendere e volere non è esclusa ma solo diminuita in presenza di un vizio di mente. La pena è diminuita in caso di infermità parziale.
L’art. 90 c.p. stabilisce che “gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità”. La rilevanza scusante degli stati emotivi o passionali è comunque ammessa in presenza di due condizioni essenziali:
Per il fenomeno dell’etilismo e per quello dell’intossicazione da stupefacenti, l’Ordinamento prevede trattamenti diversi a seconda delle circostanze[1] [5].
L’intossicazione da alcool o da sostanza stupefacente deriva dall’uso eccessivo di bevande alcoliche o di droga. può essere:
Il Codice prevede l’esclusione dell’imputabilità se l’ubriachezza (o la intossicazione da sostanze stupefacenti) è dovuta a «caso fortuito» o «forza maggiore» (art. 91 c.p.). Si tratta della cd. ubriachezza accidentale e cioè non dipendente da colpa del soggetto.
Gli artt. 92 e 93 c.p. prevedono invece una disciplina più rigorosa per le ipotesi in cui ubriachezza (il primo) e la intossicazione da sostanze stupefacenti (il secondo) sia derivata da un "fatto proprio e volontario" del soggetto agente (il soggetto si è ubriacato o drogato volontariamente o per imprudenza). In tali ipotesi è quindi previsto che chi commette il fatto ne risponde come se fosse pienamente capace di intendere e volere. Non è quindi prevista né l’esclusione né tanto meno la diminuzione della imputabilità.
Il secondo comma dell’art. 92 c.p. prevede poi un aumento di pena se lo stato di ubriachezza è preordinato al fine di commettere un reato o di prepararsi una scusante. Si tratta di una ipotesi di actio libera in causa che non fa venir meno la colpevolezza.
L’art. 94 c.p. “ubriachezza abituale” stabilisce un aumento della pena nel caso in cui il reato viene commesso da un soggetto agente il cui stato di ubriachezza (o di intossicazione da stupefacenti) è abituale. Per ubriaco abituale è da intendersi la persona dedita all’uso di bevande alcoliche che si trova in stato frequente di ubriachezza.
L’ubriachezza abituale e la intossicazione abituale di sostanze stupefacenti, non esclude o diminuisce l’imputabilità ma addirittura prevede un aumento della pena.
L'imputabilità non è esclusa né diminuita quando l’intossicazione è "preordinata" (il soggetto si è ubriacato o drogato allo scopo di commettere il reato o per prepararsi una scusa). In questa seconda ipotesi, si dà luogo ad un aumento di pena.
L’articolo 95 c.p. “cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti” stabilisce espressamente che “per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 88 e 89”.
La cronica intossicazione potrebbe giungere a far scemare fortemente la capacità di intendere e volere del soggetto agente. In tali ipotesi, secondo l’Ordinamento, il soggetto non sarebbe imputabile.
L’intossicazione «cronica» da alcool o da sostanze stupefacenti si verifica quando per effetto dell’abuso prolungato di droga o di sostanze alcoliche, si produce una alterazione psichica del soggetto tipica del vizio di mente.
Tale situazione va distinta dall’ipotesi in cui il soggetto versi in stato di ubriachezza «abituale» (ubriachezza consuetudinaria e frequente o da chi è abitualmente dedito all’uso di droghe). In tal caso il soggetto subisce un aumento di pena e l’applicazione di una "misura di sicurezza" del «ricovero in casa di cura e custodia», poiché si ritiene che per costui lo stato di incapacità sia meramente transuente e non stabile come in caso di cronica intossicazione.
Le conseguenze della «intossicazione cronica» sono opposte rispetto a quelle della «intossicazione abituale». La prima esclude la imputabilità; la seconda, invece, non solo non la esclude, ma comporta addirittura un aumento di pena a carico dell’autore del reato. Da qui l’importanza di avere ben chiara la distinzione tra le due ipotesi.
E’intossicato abituale colui che è dedito all’alcool o alla droga e che, pur trovandosi frequentemente in stato di ubriachezza o di intossicazione da stupefacenti, attraversa, tra un periodo e l’altro, periodi di normale (o quasi normale) lucidità.
L’intossicato cronico, invece, è colui che versa in modo duraturo e continuo in stato di intossicazione: nel senso che questa non è più un effetto della assunzione dell’alcool o della droga (un effetto, cioè, che dopo essere cessato, si rinnova a seguito di ogni nuova assunzione), ma è uno stato irreversibile e permanente che non viene mai meno e che, comunque, non scompare del tutto neppure quando il soggetto non fa più uso di alcool o di droga ovvero ne fa uso limitato.
[1] [5] Ipotesi di reato:
Ogni reato offende l’interesse alla "pacifica convivenza". Offende quindi lo Stato che è il titolare di tale interesse. In astratto, perciò, lo Stato è il soggetto passivo di qualsiasi reato.
Siccome il reato danneggia o mette in pericolo «interessi di una suprema dignità» come la vita, la libertà individuale e «interessi altresì rilevanti» come il patrimonio, gli interessi della pubblica amministrazione, ecc. per questo motivo il legislatore ha previsto per chi viola le norme penali sanzioni più afflittive perché tali da creare un vulnus (buco, danno) alla collettività.
Da un punto di vista specifico e concreto, il «Soggetto passivo» del reato (nel codice si parla di «persona offesa dal reato») è il titolare del "bene o dell’interesse" (c.d. oggetto giuridico) che la norma giuridica tutela e che è pertanto leso dal comportamento umano costituente reato.
Soggetto passivo può essere un "singolo individuo" oppure una "persona giuridica", ivi compreso lo Stato.
Quando un reato "lede" o "pone in pericolo" più beni-interessi, appartenenti a persone distinte, si parla di reato «plurioffensivo».
Se i titolari degli interessi protetti sono soggetti distinti, il reato plurioffensivo ha più soggetti passivi. Se offende un numero indeterminato di persone si parla di reati "vaghi" o "vaganti".
Dal soggetto passivo del reato deve essere distinto il «Soggetto passivo della condotta» dovendosi intendere quest’ultimo come colui sul quale “materialmente“ incide la condotta criminosa. Normalmente le due qualifiche coincidono nella stessa persona.
Infine occorre distinguere, dai predetti soggetti, il «danneggiato» dal reato, cioè colui che dal reato ha subito un danno civilmente risarcibile ed è il titolare del diritto alla restituzione e al risarcimento del danno. Sebbene frequentemente il soggetto passivo del reato coincide con il danneggiato, è tuttavia possibile che ciò non accada.
Il soggetto passivo del reato è il titolare del "bene o dell’interesse" che la norma giuridica tutela e che è pertanto leso dal comportamento umano costituente reato. L’«oggetto giuridico» del reato é il bene o l’interesse protetto dalla norma penale.
Il "danno penale" (o criminale) prodotto dal reato consiste, invece, nell’offesa del bene giuridico tutelato. Tale offesa costituisce il c.d. evento giuridico, che si verifica ogni volta che si commette un reato.
L’oggetto giuridico non va poi confuso con l’«oggetto materiale dell’azione».
L’oggetto giuridico, quindi, è una entità concettuale, un valore alla cui tutela è indirizzata la norma; oggetto materiale dell’azione è invece sempre un qualcosa di concreto, di tangibile su cui incide materialmente la condotta tipica.
L’offesa (cioè l’evento giuridico) arrecata dal reato può assumere due forme: lesione o messa in pericolo, a seconda che sia concretamente leso il bene tutelato oppure sia stato soltanto minacciato.
Pertanto i reati dunque si distinguono in:
La dottrina, analizzando le singole figure criminose, ha elaborato una teoria generale del reato, che individua nella struttura dell’illecito penale una serie di elementi «costitutivi» comuni a tutte le fattispecie criminose.
Nella struttura di ogni reato si distinguono pertanto, due specie di elementi:
Gli elementi «essenziali», sono quelli senza i quali il reato stesso non può esistere, venendo a mancare uno degli elementi costitutivi indispensabili per la configurazione dell’illecito penale.
Gli elementi «accidentali», sono quelli la cui presenza non influisce sulla esistenza del reato, ma solo sulla entità della pena; si identificano nelle circostanze aggravanti ed attenuanti (artt. 61 e 62 c.p.).
L’analisi della struttura del reato ha condotto alla formazione di due diverse concezioni:
Secondo la teoria tradizionale della c.d. bipartizione si possono individuare due elementi costitutivi fondamentali:
La teoria c.d. della tripartizione, invece affianca al fatto materiale e alla colpevolezza un terzo elemento, anch’esso oggettivo, l’antigiuridicità.
Secondo la concezione tripartita questa consiste in una valutazione che compie il Giudice circa il carattere lesivo di un comportamento umano, e più precisamente la contraddizione del fatto con la norma penale ovvero la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale che è stata violata.
L’antigiuridicità penale consiste, pertanto in un giudizio di relazione: quando definiamo un fatto antigiuridico, non facciamo altro che giudicare quel fatto in relazione alle norme penali, riconoscendo che esso contrasta con tali norme.
Essa manca tutte le volte che la condotta che costituirebbe reato viene posta in essere in presenza di una «causa di giustificazione» (ad esempio: legittima difesa, stato di necessità, uso legittimo delle armi).
Per alcuni autori, l’antigiuridicità non é un elemento specifico e separato dagli altri due elementi del reato (oggettivo e soggettivo), ma una qualificazione del fatto considerato nella sua totalità: é l’essenza stessa del reato.
Per concretare l'elemento oggettivo del reato occorrono una «condotta», e ove richiesto, un «evento» e un «rapporto di causalità».
La «condotta umana», è il comportamento umano che si estrinseca nel mondo esteriore, ed è suscettibile di percezione sensoria (nullum crimen sine actione). Tale definizione dell’azione appare conforme all’esigenza di rispettare il c.d. «principio di materialità», implicitamente accolto dall’art. 25 Cost. laddove parla di «fatto commesso». E’ necessario, infatti, che solo comportamenti materiali risultino passibili di sanzione penale onde impedire che un individuo possa essere colpito da una pena per una mera rappresentazione psichica peraltro non materializzatasi all’esterno (nella realtà fenomenica), almeno in atti idonei in modo non equivoco alla realizzazione di un delitto. Il semplice pensare non può, quindi, costituire reato.
La condotta può essere:
I reati di omissione, per diversità di struttura, si distinguono in:
Sono reati «omissivi propri», quelli per la cui esistenza è necessaria e sufficiente la semplice condotta negativa dell’autore del reato, non essendo richiesto anche un ulteriore effetto di tale condotta.
Sono reati «omissivi impropri», quelli nei quali il soggetto deve aver causato, con la propria omissione, ai fini della sussistenza del reato, un dato evento.
La distinzione tra reati omissivi propri ed impropri rappresenta la traduzione, nel campo dei reati omissivi, della più ampia distinzione tra reati di «pura condotta» e reati «con evento».
Nel reato omissivo proprio il precetto comanda di fare qualche cosa, impone un obbligo di fare; nel reato omissivo improprio, invece, si ha una duplicità di obblighi: quello di non cagionare un evento e quello di non omettere un dato comportamento.
La condotta dell’autore del reato può esaurirsi in un solo istante o proseguire per un certo tempo determinando il protrarsi della situazione dannosa o pericolosa. A seconda dei casi, si parla, pertanto, rispettivamente di reati «istantanei» e «permanenti».
E’ permanente quel reato nel quale l’offesa al bene giuridico si protrae nel tempo per effetti della persistente condotta del soggetto agente.
Per la sussistenza di tale reato, occorrono due "presupposti":
L' «Evento», è l’effetto o il risultato della condotta umana che il diritto prende in considerazione per ricollegare al suo verificarsi conseguenze giuridiche (es. la morte di un uomo per effetto dell’azione altrui).
Dalla molteplicità degli eventi che possono derivare dal comportamento del soggetto agente rilevante è il solo evento tipico, cioè previsto dalla norma penale; questo, quindi, può essere sia un elemento essenziale del reato che elemento aggravante.
Va anche detto che l’evento, di regola, consiste in un accadimento naturale (evento in senso naturalistico); inteso in tal senso, tuttavia, esso non è un elemento che ricorre sempre nel reato.
Vi sono, infatti, i reati c.d. di pura condotta (o formali) che si perfezionano con il semplice compimento dell’azione od omissione previste dalla norma incriminatrice
La determinazione del concetto di evento forma oggetto, nella dogmatica del diritto penale, di una tormentata polemica che vede contrapposte due concezioni:
Secondo la «concezione naturalistica» l’evento è l’effetto naturale della condotta esteriore dell’uomo, che il diritto prende in considerazione in quanto connette al suo verificarsi conseguenze giuridiche.
Dalla concezione naturalistica derivano le seguenti conseguenze:
A parere di coloro che accedono alla «concezione giuridica» (o normativa), invece, l’unico tipo di evento che può avere rilievo nel diritto è quello che consiste nella offesa (lesione o messa in pericolo) di un interesse protetto dal diritto.
Talvolta il verificarsi di un determinato evento non incide sulla sussistenza del reato, ma sulla sua gravità. In tali ipotesi parla di “reati aggravati dall’evento”, nei quali, appunto, si verifica un aumento di pena per il verificarsi di un evento ulteriore, rispetto al fatto che già costituisce reato: evento che viene posto a carico del soggetto agente come semplice conseguenza della sua azione od omissione.
Il «rapporto di causalità» (o nesso causale), consiste nella relazione tra la condotta e la conseguenza che essa produce (evento). L’autore di un fatto costituente reato è punibile solo se la condotta da lui tenuta ha causato l’evento (per cui può dirsi che questo é l’effetto della condotta).
La struttura oggettiva del reato, quindi, si incentra sulla condotta del soggetto agente e sull’evento, ma perché il reato possa dirsi perfetto ed esaurito sotto il profilo obiettivo, occorre necessariamente un “terzo elemento”: un nesso causale fra la condotta posta in essere e la conseguenza cui essa determina.
L’esigenza della presenza di questo terzo elemento è espressa dal legislatore nell’art. 40 c.p. dal quale si ricava che: «nessuno può essere considerato autore del reato, se l’evento dannoso e pericoloso che lo caratterizza, non è in relazione con il suo comportamento».
Tuttavia, di regola, l’uomo con la sua condotta non realizza l’insieme delle condizioni necessarie e sufficienti per il verificarsi dell’evento, ma solo una parte di esse. Di qui l’esigenza di stabilire quando l’uomo, nonostante il concorso di altri fattori, può essere considerato «causa» dell’evento e, quindi, dirsi autore del reato.
Al riguardo né la dottrina né la giurisprudenza offrono criteri di interpretazione certi ed uniformi.
Semplificando al massimo, si può comunque affermare che:
Gli esempi chiariscono allora che, in tema di «rapporto di causalità», ogni militare operante deve anzitutto porsi la domanda: senza l’azione o omissione l’evento si sarebbe verificato egualmente ?
Se la risposta è “Si”, il rapporto di causalità è escluso.
Se la risposta è “No”, il rapporto di causalità sussiste
Le altre cause possono essere possono preesistenti, sopravvenute e contemporanee rispetto alla condotta del soggetto agente. Possono consistere in altre condotte umane (lecite o illecite) o in avvenimenti naturali.
Dagli esempi appena fatti, emerge allora che il nostro diritto penale ha accolto il rigoroso principio della «equivalenza delle cause» o della «conditio sine qua non».
In base ad essa, per rispondere di un reato, infatti, è sufficiente aver posto in essere una «condizione» dell’evento, vale a dire un antecedente qualsiasi senza il quale l’evento stesso non si sarebbe verificato.
Per andare esenti da pena, non rileva che a determinare l’evento siano intervenute anche altre condizioni estranee alla condotta del soggetto agente. Tale teoria, in sostanza, considera equivalenti, agli effetti del diritto, tutte le condizioni.
Contro tale teoria si è detto che essa comporta una eccessiva estensione del concetto di causa e arriva a conseguenze assurde.
In base al «principio della equivalenza», tutte le cause concorrenti sono causa dell’evento: senza che si possa distinguere tra quelle che hanno operato in via diretta e prossima e quelle che hanno avuto influenza indiretta e remota.
Il rapporto di casualità non è escluso, quindi, dal fatto che l’evento sia stato determinato, oltre che dalla condotta del soggetto attivo, anche da altre cause esterne all’operato del soggetto (siano esse antecedenti, contemporanee o successive), salvo che si tratti di ulteriori cause sopravvenute, di carattere «eccezionale» e «imprevedibile», che per l’esclusiva forza propria, sono state idonee a cagionare l’evento (art. 41 c.p.).
Hanno carattere eccezionale le cause sopravvenute il cui verificarsi era del tutto imprevedibile (perché rarissimo e anormale) nel momento in cui la condotta fu posta in essere.
In questa ipotesi, il rapporto di causalità è escluso in quanto la condotta del soggetto agente non rappresenta più una causa dell’evento, ma solo la «occasione» che consente alla causa sopravvenuta, eccezionale, di svilupparsi cagionandolo.
L’incendio all’ospedale, il sinistro stradale ed il suicidio all’ospedale rappresentano fatti del tutto imprevedibili ed eccezionali che Tizio non poteva immaginare quando colpì Caio.
Nell’ipotesi in questione il rapporto tra la condotta di Tizio e la morte di Caio fu solo occasionale; quest’ultima dipese infatti da coincidenze dovute al caso e che, al momento della condotta di Tizio, sarebbero apparse inverosimili a chiunque. Ricorrendone le condizioni, Tizio risponderà perciò non di omicidio ma solo del meno grave reato di lesioni.
Per la sussistenza del rapporto di causalità, dunque, sarebbero necessari due «elementi»:
In via di estrema approssimazione può concludersi che la condotta è causa dell’evento quando:
E’ proprio sotto quest’ultimo profilo che deve escludersi, nel quesito proposto la rilevanza causale della condotta del soggetto agente.
Perché un reato sussista non è sufficiente che sia concretamente realizzato il fatto materiale previsto dalla norma (condotta ed eventualmente l’evento, legati fra loro dal rapporto di causalità), occorre anche il verificarsi di un singolo atto deve necessariamente imputarsi alla "volontà" del soggetto agente.
L’art. 42, comma 1 c.p. stabilisce che «Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà” (nesso psichico)».
Per aversi reato, oltre al fatto materiale, occorre un nesso psichico tra il soggetto agente e l’evento lesivo; occorre, cioè, l’«attribuibilità psicologica» del singolo fatto di reato alla volontà del soggetto.
Sussiste tale nesso tutte le volte in cui la coscienza e volontà della condotta è posta in essere volontariamente; inoltre, anche quando, pur sussistendo tale esplicita volontà, con uno sforzo del volere la condotta integrante il reato poteva essere evitata dal soggetto.
In una più ampia accezione è stato sostenuto che, vi é coscienza e volontà quando l’azione od omissione sono sostenute da un «impulso volontario cosciente» (la c.d. suitas)[1] .
Un fatto non può dirsi commesso con coscienza e volontà quando la condotta vietata non può essere concretamente impedita dagli sforzi di volontà dell’agente.
La punibilità non è invece esclusa in tutti quei casi in cui ad evitare il fatto sarebbe bastato uno sforzo di attenzione o l’esercizio dei poteri di controllo presenti in ciascuno di noi.
Pertanto devono attribuirsi alla «suitas» del soggetto agente anche gli atti automatici ed abituali i quali con uno sforzo della volontà potevano essere evitati.
Viceversa gli atti istintivi e quelli riflessi in nessun caso possono essere impediti dall’agente. Questi ultimi debbono considerarsi del tutto fuori della sfera di controllo della volontà dell’agente nei confronti del quale, dunque, è da escludere la responsabilità penale dipendenza di essi.
Il concetto di colpevolezza comprende in sé l’attribuibilità (o imputazione soggettiva) del fatto illecito penalmente sanzionato.
Principio cardine del nostro sistema penale è quindi quello della «colpevolezza». Esso è il presupposto necessario del principio costituzionale della “personalità della responsabilità penale” sancito dall’art. 27 co.1 della Carta Costituzionale, e ribadito, quale fondamento e misura della pena, dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 364/88.
La colpevolezza non è solo un elemento del reato, ma è anche criterio di commisurazione della sanzione penale. Dal grado di colpevolezza del reo (oltre al danno arrecato) dipende, infatti, la sanzione da comminarsi al reo.
L’elemento soggettivo (colpevolezza) può assumere diverse forme a seconda di come, nel caso concreto, si atteggia la «volontà» dell’autore del reato. Esso può avere due “forme” fondamentali:
L'elemento soggettivo del reato può avere anche la forma della «preterintenzione», oltre che quelle, fondamentali suindicate.
[1] La suitas, è l’esistenza di un nesso psichico tra il soggetto agente e il fatto
Il dolo è la forma più grave e più frequente che assume la «volontà colpevole» del soggetto attivo del reato (art. 42 comma 2 c.p.).
Quando agisce con dolo il soggetto agente «prevede» e «vuole» sia la condotta che l’evento dai quali la legge fa dipendere l’esistenza del reato stesso. Il che significa che egli si ribella pienamente e completamente al precetto ossia al comando o al divieto contenuto nella norma penale.
In particolare il delitto è doloso (o secondo l’intenzione) "quando l’evento dannoso o pericoloso che è il risultato dell’azione o omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza di un delitto, è dal soggetto agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione (art. 43 c.p.)". Contrariamente a quanto previsto dall’Ordinamento per la colpa e per la preterintenzione (sono punibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge), il dolo è l’elemento costitutivo del fatto illecito ed è la forma più grave in cui quest’ultimo può realizzarsi. Il reato è quindi doloso quando il soggetto agente ha piena coscienza e volontà delle proprie azioni (piena consapevolezza dello stesso).
Nella struttura del dolo si individuano, pertanto, due "elementi":
L’esistenza del dolo deve essere accertata o provata dall’accusa (Pubblico Ministero) analizzando tutte le circostanze esterne (materiali e psicologiche) nelle quali il soggetto ha tenuto la condotta. L’autore del reato non può essere condannato a titolo di dolo né quando la prova del dolo manca né quando essa è contraddittoria o insufficiente.
In particolare, si considerano «voluti» tutti i risultati che costituiscono lo scopo (o gli scopi) per cui il soggetto ha operato (dolo diretto), nonché anche tutti quei risultati che sono possibili conseguenze della condotta dell’Agente dal momento che questi (ponendo in essere la condotta criminale) ha accettato implicitamente il rischio che tali risultati si verificassero (dolo indiretto o eventuale).
Nell’esempio fatto in precedenza il diportista era animato da dolo diretto. Egli ha infatti indirizzato la prora dell’unità contro il sub con l’intenzione – realizzata – di ucciderlo.
Il dolo si può distinguere in dolo «diretto» (o intenzionale), che è la più grave forma di dolo e si verifica quando il soggetto agente assume un comportamento corrispondente a quello voluto e rappresentatosi; è invece «indiretto» (o enventuale) quando da parte del soggetto agente vi è la consapevolezza che il proprio comportamento potrebbe sfociare in un fatto illecito (cioè a dire allorché il risultato della condotta, pur rappresentato, non è stato dal soggetto agente intenzionalmente o direttamente voluto).
Peraltro, nell’ambito del dolo "indiretto o eventuale" si distingue:
Nella commissione dei reati ricorrono differenti tipologie di dolo oltre a quello diretto e indiretto:
Il dolo generico (è il cd. dolo tipico e si ha quando l’agente vuole realizzare la condotta tipica incriminata dalla norma, es. omicidio) e specifico (si ha quando alla previsione e alla volontà si aggiunge il perseguimento di un fine ulteriore, es. arricchimento in caso di furto).
Il dolo di danno (il soggetto agente provoca un danno a un bene tutelato giuridicamente) e di pericolo (il soggetto ha l’intenzione di danneggiare o minacciare il bene protetto dalla norma);
Il dolo iniziale (il dolo sussiste solo nel momento iniziale della condotta criminosa), concomitante (il dolo persiste anche durante lo svolgimento della condotta criminosa) e successivo (il dolo si manifesta solo dopo il compimento di una certa condotta non dolosa).
A seconda dell’intensità, del dolo si può distinguere la premeditazione o reato di proposito (si verifica quando il colpevole cura nei minimi particolari i dettagli dell’esecuzione del reato) e il reato da impeto (si verifica quando la decisione di commettere un reato è del tutto improvvisa).
Il dolo é «generico», quando è sufficiente, per la punizione, che l’autore voglia l’evento, senza che abbia alcuna rilevanza il «motivo» per cui compie il fatto.
Da quanto si è esposto emerge che il dolo è generico quando basta che sia voluto il fatto descritto dalla norma incriminatrice e non occorre indagare sul fine perseguito dal soggetto agente.
Il dolo è «specifico», quando la legge prevede che un fatto possa essere punito solo se è compiuto per un determinato fine o uno scopo particolare (=movente), anche se questo non viene realizzato.
Dal dolo occorre, quindi, tenere nettamente distinto il «movente» del reato, ossia il motivo per cui il soggetto agente compie il fatto criminoso.
Il "dolo" è la volontà dell’autore di un reato di tenere una data condotta e di provocare un dato evento; il "movente", altro non è che la ragione intima o il motivo per cui il soggetto compie il reato, ed è normalmente irrilevante ai fini della sussistenza del reato.
Talvolta il movente può essere considerato elemento essenziale del reato. Ciò accade quando la norma prevede che un certo fatto possa essere punito solo se compiuto per un determinato fine.
In tali casi il movente, chiaramente delineato dal legislatore (si pensi all’espressione: «... al solo scopo di danneggiare la cosa altrui...» nel delitto di danneggiamento seguito da incendio previsto dall’art. 424 c.p.), diviene elemento costitutivo del reato.
Di conseguenza il dolo che sorregge siffatti reati assume, come si è detto, il nome di dolo specifico, perché si arricchisce della particolare suindicata discrezionalità del volere.
Si noti infine, che la nozione di «strage» nell’esempio esposto in precedenza è diversa dalla nozione comune. La strage in senso tecnico non è infatti l’uccisione violenta di un gran numero di persone, ma solo la condotta posta in essere per mettere in pericolo la vita di un numero indeterminato di persone.
Essa sussiste, perciò, anche se la morte delle persone non avviene. Se avviene, il reato è però punito con l’ergastolo anziché con la reclusione: ergastolo se cagiona la morte di una sola persona, reclusione non inferiore ad anni 15 negli altri casi.
Il delitto di strage viene commesso infatti da chi, fuori dei casi previsti dall’art. 285 c.p., al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.
L’elemento materiale del delitto si concreta nel compimento di atti (violenti) aventi obiettivamente l’idoneità a creare pericolo alla vita ed alla integrità fisica della collettività. Rientrano nell’ampia previsione legislativa le esplosioni, gli spari, le emissioni di gas tossici, ecc.
Nella forma semplice la strage è reato di pericolo, nelle forme aggravate, invece, é reato di danno. Poiché il delitto in esame è il classico delitto di attentato (si consuma, infatti, col semplice compimento degli atti aventi l’idoneità a porre in pericolo la pubblica incolumità e non è richiesto alcun evento ulteriore), esso non ammette il tentativo.
Il dolo del delitto in esame è dolo specifico; non basta, cioè, che il soggetto abbia voluto compiere gli atti diretti a porre in pericolo la pubblica incolumità, ma occorre che tali atti siano stati eseguiti al fine di uccidere, ossia con l’intenzione di attentare alla vita di una o più persone.
► Dolo di danno e di pericolo
Il dolo di «danno» si ha se il soggetto agente ha voluto effettivamente ledere il bene protetto dalla norma
Il dolo di «pericolo» si ha se il soggetto agente ha voluto soltanto minacciare il bene.
► Dolo di impeto
Ricorre quando il delitto è il risultato di una decisione improvvisa e viene subito eseguito, senza nessun intervallo tra il momento conoscitivo e il momento volitivo.
► Dolo di proposito
Si ha allorché trascorre un certo lasso di tempo tra il sorgere dell’idea criminosa e la sua attuazione concreta.
Una specie del dolo di proposito è, secondo la dottrina prevalente, la «premeditazione», prevista come circostanza aggravante dell’omicidio e delle lesioni personali (artt. 577, n. 3 e 585 c.p.).
Perché questa aggravante sussista si richiede che tra la decisione di uccidere e la sua attuazione sia trascorso un apprezzabile periodo di tempo e che il proposito di uccidere sia perdurato nell’animo del soggetto agente durante tutto tale periodo.
La premeditazione consiste, quindi, in un «proposito omicida costante nel tempo». Essa può essere accertata caso per caso e tenendo conto dei molteplici fattori che hanno caratterizzato o preceduto la condotta criminosa.
Generalmente sono «indice» di premeditazione:
► Dolo iniziale, concomitante e successivo
Il dolo «iniziale» è quello che sussiste solo nel momento iniziale dell’azione od omissione.
Il dolo «concomitante» è quello che accompagna lo svolgimento dell’intera condotta.
Il dolo «successivo» è quello che si manifesta dopo il compimento della condotta (non dolosa) idonea a provocare l’evento.
Rispetto al dolo, la colpa è una forma "meno grave" che assume la «volontà colpevole» (art. 43, comma1 c.p.). Essa presuppone, infatti, che nell’autore del reato manchi la volontà di provocare l’evento: volontà che, invece, come si è visto, caratterizza il dolo.
In particolare il delitto è colposo (o contro l’intenzione) quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dal soggetto agente, ma si verifica a causa di negligenza o imperizia o imprudenza (=colpa generica) oppure per inosservanza di regole di condotta (=colpa specifica).
Si ha colpa in tutti i casi in cui il soggetto ha agito con scarsa attenzione o con leggerezza, senza cioè adottare quelle misure e quelle precauzioni che avrebbero impedito il verificarsi dell’evento.
Può dirsi, allora, che per la sussistenza della colpa occorrono "due elementi costitutivi":
L’inosservanza delle regole di condotta può determinare una responsabilità a titolo di colpa solo se è riferibile alla «coscienza e volontà» dell’autore del fatto: vale a dire, come si è sottolineato più volte, solo se essa era prevedibile ed evitabile usando i poteri di controllo e di attenzione di cui ciascun uomo dispone.
Quell’inosservanza non potrebbe invece determinare alcuna responsabilità a titolo di colpa se fosse stata dovuta a fattori cui il soggetto agente non era in grado di resistere o di sottrarsi.
Le regole di condotta (regole cautelari) che, al riguardo, assumono rilievo sono quelle dirette a prevenire il pericolo di eventi dannosi o a limitare i rischi collegati allo svolgimento di alcune attività umane.
Le regole di cui si è detto possono anche essere non scritte, ma dettate solo dalla coscienza sociale. In tal caso, la colpa che dipende dalla loro inosservanza si denomina «colpa generica».
La colpa consiste nella inosservanza di precauzioni doverose. Quando essa si verifica per omissione di cautele, per violazione di regole di prudenza, di attenzione o diligenza, si denomina «colpa generica»
La colpa generica, pertanto, è connessa alla violazione di generiche regole cautelari (non scritte) e si sostanzia quando l’evento si verifica per:
Si ha «imprudenza» quando il soggetto agente tiene una determinata condotta con “avventatezza” e “senza ponderazione”.
Dall'esempio appena fatto, il timoniere della nave risponderà del reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) se si accerta che il sonno fu dovuto a «motivi fisiologici» (come la stanchezza, la precedente ed abbondante consumazione del pasto, ecc.) e, quindi alla “grave imprudenza“ di essersi messo alla condotta dell’unità malgrado le non buone condizioni fisiche.
Il timoniere non risponderà invece del reato suddetto se il sonno fu dovuto a “caso fortuito” e cioè, a «cause patologiche» del tutto improvvise e imprevedibili.
La «imperizia» è rappresentata dalla “incapacità” o “scarsa abilità” o “insufficiente preparazione” a svolgere determinate attività o professioni che esigono particolari cognizioni tecniche.
La «negligenza» è l’atteggiamento psichico di chi “manca di attenzione” nel compimento di una attività, di chi agisce con “trascuratezza” e “senza accortezza”.
La «colpa specifica», consiste invece nella inosservanza di “regole scritte” e precisamente nella inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline, ecc.
Come emerge dalla indicazione fornita, l’origine delle regole scritte è la più varia perché non è solo la legge o il regolamento (ad esempio: le norme del Codice della strada, del Codice della navigazione o del rispettivi Regolamenti di esecuzione) ma può essere un qualsiasi provvedimento amministrativo (ad esempio: un ordine di servizi o di polizia, ecc.) e secondo alcune sentenze, le regole della disciplina sportiva.
Nell’ambito del concetto di colpa si possono ulteriormente distinguere fra:
Nell’ambito del concetto di colpa si possono ulteriormente distinguere una:
La «colpa incosciente» (o senza previsione), ricorre quando il soggetto agente non si rende conto che la sua condotta potrebbe provocare eventi dannosi o pericolosi: quando l’evento non è stato voluto, ma non è stato neppure previsto.
La «colpa cosciente» (o con previsione), ricorre quando il soggetto agente non ha voluto l’evento, ma lo ha previsto come possibile conseguenza della sua condotta ma ha sicura fiducia che esso non si verificherà.
La colpa cosciente è una "forma più grave" di colpa che determina un aggravamento del reato (art. 61, n. 3 c.p.) e che presenta aspetti simili al dolo indiretto (o eventuale).
La colpa cosciente si distingue dal "dolo indiretto", in quanto mentre nel "dolo indiretto il soggetto agisce anche a costo di determinare i risultati che ha previsto come probabili o possibili", nella "colpa cosciente il soggetto prevede i risultati della sua condotta, ma agisce nella certezza o la sicura fiducia di non determinarli"-
L’elemento soggettivo del reato può avere anche la forma della «preterintenzione», oltre che quelle, fondamentali e già esaminate, del dolo e della colpa.
La preterintenzione consiste nel cagionare un evento più grave di quello voluto intenzionalmente dal soggetto agente.
La preterintenzione è un "misto" di dolo e di colpa: di dolo per l’evento minore voluto; di colpa per l’evento più grave verificatosi «oltre l’intenzione» del soggetto agente, come evidenzia il fatto che, per le figure di reato preterintenzionale,
il codice penale prevede una pena (reclusione da 10 a 18 anni) che è più severa di quella della corrispondente ipotesi colposa (reclusione da 6 mesi a 5 anni), ma meno severa di quella della corrispondente ipotesi dolosa (reclusione non inferiore nel minimo a 21 anni).
Il codice prevede un unico caso di preterintenzione, l’omicidio preterintenzionale (art. 584). Esso si verifica in tutti i casi in cui la morte di un uomo è cagionata con atti diretti a commettere il delitto di percosse (art. 581 c.p.) ovvero di lesioni (artt. 582-585 c.p.).
Oltre che nel tipico e noto esempio prima riportato, si è ravvisato l’omicidio preterintenzionale previsto dall’art. 584 c.p. nell’ipotesi in cui la morte di un uomo sia cagionata da una «spinta» del soggetto agente; oppure nell’ipotesi in cui l’atteggiamento minaccioso e aggressivo dell’agente (sempreché tendente a percuotere o ledere) è tale da «terrorizzarlo» a tal punto da cagionarne la morte per arresto cardiaco; oppure ancora, nell’ipotesi in cui il soggetto agente si avventa sull’avversario il quale, mentre indietreggia, cade in un pozzo e muore.
Alcuni Giudici, però, interpretano in modo meno rigoroso la disposizione dell’art. 584 c.p., escludendone l’applicabilità nel caso di morte cagionata con una «spinta» (l’autore di questa non risponderebbe perciò di omicidio preterintenzionale, ma di omicidio colposo, in quanto la spinta in sé non può essere considerato atto diretto a percuotere o cagionare lesioni: i cioè un atto idoneo a determinare il tipo di responsabilità previsto dall’art. 584 c.p.) oppure quando la lesione cagionata dall’autore del fatto è stata molto lieve e la morte si è verificata per le precarie condizioni di salute della vittima.
Un’altra ipotesi di reato preterintenzionale, prevista dall’art. 18, comma 2 della legge 22/571978, n. 194, è l’aborto preterintenzionale, che si verifica quando l’interruzione della gravidanza è provocata da atti diretti a cagionare lesioni alla donna.
Nel delitto preterintenzionale vi è la volontà di un evento minore (percosse o lesioni), che ne rappresenta la base dolosa, e la non volontà di un evento più grave (morte o aborto), che è pur sempre conseguenza della condotta del soggetto agente.
Nel nostro ordinamento penale, vengono assimilati ai reati preterintenzionali:
L’omicidio preterintenzionale è la tipica ipotesi di responsabilità oggettiva prevista dall’Ordinamento penale che espressamente stabilisce che in casi eccezionali (e tassativamente indicati), il soggetto è chiamato a rispondere dei risultati della proprie azioni e ciò anche se di fatto non possono essergli mosse contestazioni in ordine agli stessi, neppure di semplice leggerezza.
Sono cause in presenza delle quali viene meno la colpevolezza (elemento soggettivo) del reato. L'elemento soggettivo manca quando il fatto materiale non può essere attribuito alla «coscienza e volontà» del suo autore. In queste ipotesi l’autore del fatto non può essere punito (art. 42, comma 1 c.p.).
La riferibilità del fatto alla coscienza e volontà del suo autore può essere esclusa quando il fatto è stato commesso per:
Si definisce «forza maggiore» (art. 45 c.p.), la forza esterna alla quale l’autore del fatto non era in grado di resistere: la volontà del soggetto viene sempre annullata giacché lo stesso viene costretto da una forza esterna a se stesso che, per il suo potere superiore, inevitabilmente, lo obbliga (contro la sua volontà) a compiere l’azione incriminata dall’Ordinamento.
Si dice allora che l’agente ha incontrato una «Vis maior cui resisti non potest» (=una forza così irresistibile a cui il soggetto agente non potè opporsi) e che quindi il soggetto «agitur se non agiti» (=non ha agito ma è stato fatto agire).
Si ha invece il «caso fortuito» (art. 45 c.p.) per il verificarsi di un fatto imprevisto ed imprevedibile alla condotta dell’agente o alla sua coscienza e volontà.
Il caso fortuito determina la mancanza di dolo e di colpa allorché si verifica, per effetto del comportamento del soggetto agente, un evento da lui non voluto, né da lui causato per imprudenza o negligenza.
Sia la forza maggiore che il caso fortuito escludono, dunque, l’elemento soggettivo del reato, ma mentre nell’ipotesi di caso fortuito avviene l’inserimento, nella condotta del soggetto agente, di un «fattore imprevedibile» che rende fatale il determinarsi dell’evento; invece, nel caso della forza maggiore, l’evento deriva da un «fatto naturale» alla cui azione il soggetto non può sottrarsi.
Sicché, carattere del caso fortuito è la “imprevedibilità”, mentre nella forza maggiore è la “irresistibilità”.
Si ha «costringimento fisico» (art. 46 c.p.), a seguito di una violenza esercitata da altri e alla quale il soggetto agente non poteva resistere comunque sottrarsi.
E’ la tipica ipotesi di forza maggiore in cui la forza esterna è determinata dalla violenza fisica di un altro soggetto. Il reato quindi non viene commesso da chi agisce materialmente ma da chi ha posto in essere la costrizione.
L’ipotesi vista in precedenza va tenuta distinta da quella del cosiddetto «costringimento psichico» (art. 54, comma 3 c.p.). In questo caso, infatti, nei confronti dell’autore del fatto non viene esercitata una violenza fisica alla quale non è possibile resistere, ma una «minaccia» in grado di generare in lui un vero e proprio stato di necessità e di indurlo a commettere il fatto per salvare sé o gli altri da un pericolo attuale di danno grave alla persona.
Al costringimento psichico conseguono effetti analoghi a quelli del costringimento fisico: del reato risponde, infatti, l’autore della minaccia e cioè colui che ha costretto l’autore «materiale» di questo.
Alla commissione di un reato consegue, quale effetto tipico, la «punibilità» del suo autore: vale a dire l’applicabilità a suo carico, delle sanzioni penali stabilite dalla legge in relazione al fatto criminoso verificatosi.
Tale effetto tipico può peraltro venir meno quando sopravvengono determinate situazioni che, senza cancellare il reato, estinguono però la potestà punitiva (o diritto di punire) dello Stato oppure incidono sulla esecuzione della pena.
Le situazioni di cui si parla sono le cause di estinzione degli effetti del reato e della pena, che il codice distingue in:
Le prime estinguono la punibilità in astratto, cioè escludono l’applicazione della pena all’autore di un reato, antecedente alla sentenza definitiva di condanna e, di conseguenza, limitano la potestà punitiva dello Stato.
Le seconde, invece, estinguono la punibilità in concreto; si caratterizzano perché operano su una pena concretamente inflitta ad un soggetto con sentenza passata in giudicato, senza incidere sul reato (e su i suoi effetti) in alcun modo, e senza intaccare il potere punitivo dello Stato
[1] Come è noto, alcuni reati sono perseguibile ad «azione pubblica»; altri ad «azione privata», ossia solo quando ricorrono determinate condizioni di procedibilità. In assenza di queste, l’azione penale non può essere esercitata e il procedimento penale non può essere neppure iniziato. La remissione di querela è ritenuta, dalla prevalente dottrina, un istituto di diritto processuale, e perciò non viene trattata in questa sede.
Sono previste dal codice penale dagli artt. 150-169 c.p.: estinguono la punibilità in astratto, cioè escludono l’applicazione della pena all’autore di un reato, antecedente alla sentenza definitiva di condanna e, di conseguenza, limitano la potestà punitiva dello Stato.
► La morte del reo prima della condanna
L’art. 150 c.p., stabilisce che «la morte del reo avvenuta prima della condanna estingue il reato». Poiché la responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.), la morte di colui al quale il fatto è addebitato estingue tutti gli effetti penali del reato (incluse le pene principali e accessorie); ad essa, sopravvivono, unicamente:
Si tratta di tutte le obbligazioni inerenti al patrimonio del defunto. Agli eredi passeranno esclusivamente gli obblighi civili dipendenti dal reato nonché il carico delle spese giudiziali.
► L’amnistia propria (art. 150)
E’ un atto di clemenza con cui lo Stato rinuncia a punire, in via generale e astratta, determinate categorie di reati[1], commessi entro un termine espressamente fissato.
L’amnistia impedisce che vengano inflitte le pene principali, le pene accessorie e le misure di sicurezza; non estingue gli obblighi civili e non si applica a soggetti ritenuti pericolosi salvo che il decreto non disponga diversamente.
E’ possibile rinunciare all’amnistia, in quanto la legge deve consentire all’imputato, che lo chieda, di dimostrare la propria innocenza.
Il legislatore italiano ha fatto spesso ricorso alla amnistia specie per consentire un facile smaltimento delle pendenze processuali ed evitare il sovraffollamento degli istituti carcerari. Tale prassi legislativa è stata molto criticata sia perché tendente a vanificare gli sforzi di indagine delle forze di polizia e dell’autorità giudiziaria sia perché idonea ad accrescere nel cittadino la convinzione della inefficienza del sistema giudiziario e della impunità di chi delinque.
Proprio per queste ragioni l’amnistia può essere concessa solo con una legge deliberata da ciascuna delle Camere con una maggioranza particolarmente qualificata (2/3 dei componenti di ciascuna Assemblea) addirittura superiore a quella fissata per l’approvazione delle leggi costituzionali.
[1] L’ultima amnistia è stata concessa con D.P.R. 12 Aprile 1990, n. 75 e ha riguardato, in via generale, i reati (non finanziari) commessi a tutto il 24 Ottobre 1989, per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore a 4 anni.
Sono previste dal codice penale dagli artt. 150-169: estinguono la punibilità in astratto, cioè escludono l’applicazione della pena all’autore di un reato, antecedente alla sentenza definitiva di condanna e, di conseguenza, limitano la potestà punitiva dello Stato.
► La prescrizione (art. 157-171)
Consiste nella rinuncia dello Stato a far valere la sua pretesa punitiva, in considerazione del lasso di tempo trascorso dalla commissione di un reato, venendo meno l’esigenza di prevenzione generale (intimidazione) che giustifica la repressione dei reati e l’irrogazione di una pena per un fatto commesso molto tempo prima e caduto nel dimenticatoio.
Tale esigenza permane solo per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo: tali delitti sono imprescrittibili.
Per gli altri reati vigono i termini di prescrizione fissati dall’art. 157 c.p. e che sono collegati alla gravità del reato. Si va da un minimo di 2 anni (per le contravvenzioni punite con la sola ammenda) ad un massimo di 20 anni (per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena....
Per determinare il tempo necessario alla prescrizione si ha riguardo al massimo della pena stabilita per il reato, consumato o tentato, con l’aumento massimo stabilito per le eventuali aggravanti, e la diminuzione minima per le eventuali attenuanti (art. 152, comma 2).
Trascorsi i tempi previsti dall’art. 157 c.p. senza che sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna, il reato deve essere dichiarato estinto per prescrizione.
► L'oblazione nelle contravvenzioni (art. 162-162 bis c.p.)
Consiste nel pagamento, a domanda dell’interessato, di una somma in denaro (che ha l’effetto di degradare il reato in illecito amministrativo e, quindi, di estinguerlo) prima dell’apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna. Si distingue in «oblazione automatica» e «oblazione discrezionale».
Nelle contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda (art. 162 c.p.), l’oblazione ha luogo a richiesta dell’interessato (il quale ha un vero e proprio diritto ad esservi ammesso), e consiste nel pagamento di una somma in denaro corrispondente alla terza parte del massimo della pena edittale.
Nelle contravvenzioni punite con pene alternative (art. 162 bis) è invece facoltà del Giudice ammettervi o meno l’imputato che ne abbia fatto domanda: il Giudice, infatti, può sempre respingere con ordinanza la domanda quando ritenga il fatto «grave». L’oblazione, se l’imputato vi è ammesso, ha luogo mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilità dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
La metà del massimo dell’ammenda deve essere depositata insieme alla domanda di oblazione. L’interessato può riproporla fino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
Sono previste dal codice penale dagli artt. 150-169: estinguono la punibilità in astratto, cioè escludono l’applicazione della pena all’autore di un reato, antecedente alla sentenza definitiva di condanna e, di conseguenza, limitano la potestà punitiva dello Stato.
► Il perdono giudiziale (art. 169 c.p.)
Consiste nella rinuncia dello Stato a condannare il colpevole di un reato in considerazione della sua età e per consentirgli un più facile recupero sociale.
Al fine della concessione del beneficio occorre che:
Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta ed è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, il quale perdona il minore quando presume che si asterrà dal commettere ulteriori reati.
► La sospensione condizionale della pena (art. 163-168 c.p.)
Questo istituto opera quando l’Autorità Giudiziaria, inflitta una certa pena, ne sospende l’esecuzione a condizione che, entro un certo periodo di tempo (periodo di prova), il condannato non commetta un nuovo reato: se ciò si verifica, egli sconterà insieme la vecchia e la nuova pena.
La ratio dell’istituto è duplice:
La sospensione condizionale della pena è ordinata per 5 anni per i delitti, 2 anni per le contravvenzioni (termine che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio): se, nei termini indicati (periodo di prova) il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto e non ha luogo l’esecuzione delle pene (art. 167 c.p.). L’effetto sospensivo si estende alle pene principali ed a quelle accessorie. Non si estende invece alle obbligazioni civili derivanti dal reato.
Trattandosi di sospensione condizionale, l’effetto sospensivo della esecuzione della pena cessa e la sospensione viene sottoposta a revoca se, nei termini fissati (5 anni per i delitti e 2 per le contravvenzioni), il condannato subisce altra condanna.
La remissione è la "dichiarazione" (scritta o orale) con la quale la persona offesa dal reato (= querelante) o chi la rappresenta propone la revoca della querela precedentemente proposta.
Per essere efficace (e produrre la estinzione del reato), la remissione deve essere "accettata" dal querelato. Poiché la persona querelata (= autore del reato) ha interesse, se innocente, a dimostrare, attraverso il processo, la sua completa estraneità al fatto-reato che le è stato addebitato nella querela, la remissione di questa non produce effetto se il querelato la ha tacitamente od espressamente ricusata: vale a dire se alla remissione non è seguita la sua accettazione.
Le spese del procedimento sono a carico al querelato, salvo che nell’atto di remissione sia stato diversamente convenuto (art. 13 Legge 25.6.1999, n. 205)
Anche per la querela non è richiesta l’adozione di alcuna formula sacramentale purché in essa risulti con sufficienza chiarezza la volontà del querelante.
Estinguono la punibilità in concreto; si caratterizzano perché operano su una pena concretamente inflitta ad un soggetto con sentenza passata in giudicato, senza incidere sul reato (e su i suoi effetti) in alcun modo, e senza intaccare il potere punitivo dello Stato.
► La morte del reo dopo la condanna
L’art. 171 c.p. stabilisce che: “la morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue il reato”.
Per gli effetti della morte sulle conseguenze penali e civili del reato si richiama quanto già rilevato all’art. 150 c.p.
► L’amnistia impropria (art. 171 c.p.)
Interviene dopo una sentenza irrevocabile di condanna. Fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie, ma lascia sussistere quegli effetti penali che non rientrano tra le pene accessorie (recidiva, abitualità, professionalità).
► L’indulto (o condono)
E’ un atto di clemenza generale indirizzato cioè alla generalità dei condannati e non al singolo condannato come le grazia.
L’indulto non opera sul reato, ma esclusivamente sulla pena principale che viene in tutto o in parte condonata o commutata in altra specie di pena dello stesso genere (art. 174 c.p.).
Estingue la pena ma non le pene accessorie a meno di diversa previsione di legge. Non estingue gli effetti penali della condanna. Non presuppone una condanna irrevocabile; la sua efficacia è circoscritta ai reati commessi fino al giorno precedente all’emanazione del decreto, salvo che il decreto stabilisca una diversa data (com’è più frequente nella pratica). Nel concorso di più reati l’indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene.
► La grazia (art. 174 c.p.)
E’ un atto di clemenza particolare (cioè individuale e non generale come l’indulto) che presuppone una sentenza irrevocabile di condanna. La concessione dell’indulto è rimessa (art. 87 Cost.) al potere discrezionale del Presidente della Repubblica.
La grazia opera solo sulla pena principale, condonandola in tutto o in parte.
► La prescrizione della pena (ovvero estinzione delle pene per decorso del tempo)
Estingue la punibilità in concreto; può aver luogo solo dopo una sentenza o decreto irrevocabile di condanna non eseguiti. Ha per oggetto le pene principali, mentre è sempre esclusa per l’ergastolo.
Sono esclusi dal beneficio i recidivi reiterati, i delinquenti abituali, professionali e per tendenza.
► La liberazione condizionale
Rientra tra le misure alternative alla detenzione e rappresenta un premio concesso al condannato che durante il periodo di detenzione abbia dato prova costante di buona condotta. (art. 176 c.p.).
La liberazione condizionale sospende l’esecuzione della parte di pena che rimane da scontare.
► La riabilitazione
Ha la finalità di sottrarre il condannato, che si sia ravveduto, a quegli effetti penali che ne potrebbero pregiudicare il normale reinserimento nella società (artt. 178-181 c.p.).
La riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna ed è concessa quando il condannato::
E’ prevista la possibilità di una revoca della riabilitazione (art. 180 c.p.).
► La non menzione della condanna nel certificato del Casellario Giudiziale
Consiste nella possibilità di non fare menzione della condanna (se detentiva, non superiore a 2 anni; se pecuniaria non superiore a € 516) nel certificato del Casellario Giudiziale spedito a richiesta di privati (art. 689 c.p.).
La non menzione della condanna è rimessa all’apprezzamento discrezionale del Giudice, che la concederà avuto riguardo alle circostanze indicate all’art. 133 c.p.
Il beneficio non può essere concesso se alla condanna conseguono pene accessorie e se il condannato ha già subito altre condanne in precedenza.
L’ordine della non menzione della condanna è revocato se il condannato commette successivamente un delitto.
La non menzione può essere considerata una causa di estinzione della pena in senso improprio.
Essa impedisce, piuttosto, un particolare effetto della condanna: quello della sua “pubblicizzazione”. In quest’ottica, la non menzione esercita l’effetto analogo a quello della riabilitazione in quanto elimina eventuali ostacoli alla risocializzazione del condannato il quale potrebbe vedersi compromesso il reinserimento nel mondo del lavoro e nella società in genere se costretto ad essere perennemente inseguito dai suoi “precedenti”.
Le «cause di giustificazione» del reato o di leicità o di esclusione della responsabilità penale (=scriminanti) sono tassativamente individuate dalla legge ed escludono l’antigiuridicità di una condotta che, in loro assenza sarebbe penalmente rilevante e sanzionabile. Sono situazioni normativamente previste in presenza delle quali viene meno il contrasto tra un fatto conforme ad una fattispecie incriminatrice e l’intero ordinamento giuridico.
In presenza di tali circostanze, infatti, una condotta (altrimenti dalla legge punibile), diviene lecita e ciò in quanto una norma, desumibile dall’intero ordinamento giuridico, la ammette e/o la impone.
Le cause di giustificazione sono desumibili dall’intero Ordinamento giuridico e, pertanto, la loro efficacia non è limitata al solo diritto penale ma si estende a tutti i rami del diritto (civile e amministrativo).
Al realizzarsi di una scriminante, il bene giuridico che la norma penale intende preservare, non è più tutelato poiché in concreto vi sono altri interessi di superiore o pari livello che vengono conseguiti attraverso la condotta tenuta.
Le cause di giustificazione trovano la loro applicazione nell’intero ordinamento giuridico (non solo quindi nell’ambito della legge penale), il che comporta l’inapplicabilità anche delle sanzioni civili o amministrative, altrimenti applicabili al fatto criminoso.
Uno dei problemi più avvertiti da chi svolge attività di polizia giudiziaria è quello relativo alla individuazione delle proprie responsabilità penali in caso di interventi che comportino danni (o pericolo di danni) a cose o persone.
E’ altrettanto vero, però, che egli non ha compiuto un fatto socialmente dannoso, ma ha agito, anzi, nell’interesse della società. Più precisamente nell’adempimento di un dovere impostogli dall’art. 352 c.p. e ancor prima dall’art. 55 c.p.p. che gli prescrive di impedire che i reati vengano portati a ulteriori conseguenze, ricercare gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova.
La condotta del soggetto agente è perciò lecita perché compiuta in presenza di una «causa di giustificazione» (adempimento di un dovere, art. 51 c.p.) espressamente stabilita.
E’ anzi da dire che, se l’agente si fosse comportato diversamente pur trovandosi di fronte ad una situazione che gli imponeva una perquisizione, egli poteva esser chiamato a rispondere, fra l’altro e quantomeno, del reato di cui all’art. 328 c.p., “rifiuto di atti d’ufficio (omissione)”.
Va detto allora che, in casi come quelli descritti, l’operato apparentemente illecito, della polizia giudiziaria è scusato (o giustificato) ed impedisce che il reato si perfezioni e possa essere addebitato a colui che ha compiuto il fatto.
Chi agisce nell’esercizio di un suo diritto, resta immune da colpa anche se commette reato. La norma prevede poi che “l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità”.
Secondo la norma quindi non commette reato neanche chi pone in essere una condotta (considerata criminosa dal codice penale), in adempimento di un suo preciso dovere. Secondo tale disposizione quindi, l’agente non commette reato quando non ha alcuna facoltà di scelta e deve porre in essere la condotta “criminosa” in adempimento di un preciso obbligo impartitogli. Del fatto risponderà eventualmente il superiore gerarchico. La norma tende a far prevalere la tutela dell’interesse di chi agisce esercitando un diritto/dovere rispetto alla tutela degli interessi eventualmente configgenti.
Pertanto, nella ipotesi in esame i fatti eventualmente commessi nell’adempimento di un dovere non sono punibili quando il dovere è imposto da una «norma giuridica» o da «un ordine legittimo» (art. 51 c.p.).
► Il dovere può derivare:
Per il primo tipo di legittimità devono esistere i presupposti richiesti dalla legge, pertanto, non si deve dare esecuzione ad un ordine manifestamente criminoso.
► Per la legittimità formale dell’ordine è invece richiesto che:
Se l’ordinanza contiene i suddetti requisiti, l’U.P.G. andrà comunque esente da pena anche se nell’eseguire l’ordinanza stessa ha commesso fatti che, in astratto, potrebbero costituire reato (come il «sequestro» delle persone nei cui confronti la misura è stata applicata; la «violazione del domicilio» per procedere alla sua cattura; la «violenza privata» per ammanettarla.
L’adempimento di un dovere derivante da un ordine legittimo della Pubblica Autorità presuppone un rapporto di subordinazione nascente dal diritto ed un conseguente dovere di obbedienza.
Dalla dizione della legge appare chiaro che la scriminante in tal caso è ammessa solo se l’ordine è legittimo. Il che implica l’esercizio di una facoltà di sindacato sia pure limitata alla legalità esteriore dell’ordine ricevuto e cioè alla forma, alla competenza dell’autorità da cui promana e alla attinenza o meno alle funzioni del subordinato. Questi, infatti, ha, di regola, tale facoltà e, se non l’esercita, agisce a suo rischio e pericolo, come si ricava dal primo e secondo capoverso dell’art. 51 c.p. dove è stabilito che se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde non solo il che ha dato l’ordine ma anche chi lo ha eseguito, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.
In via generale, il subordinato può andare esente da pena solo se ha esercitato il potere e il dovere di controllare la legittimità dell’ordine impartitogli.
Quando l’ordine è illegittimo e, malgrado ciò, viene eseguito, del reato commesso rispondono sia chi ha impartito l’ordine sia chi vi ha dato attuazione.
La scriminante tuttavia è ammessa oltre che nel caso dell’errore di fatto di cui si è detto, anche nel caso del subordinato al quale la legge non consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine come accade per i militari e gli appartenenti alle forze di polizia che sono tenuti per legge a una obbedienza particolarmente pronta e rigorosa, ai sensi del dell’ultimo capoverso dell’art. 51 c.p.
In questi casi il subordinato non può sindacare la legittimità dell’ordine e, pertanto, non è punibile per il reato eventualmente commesso in esecuzione dell’ordine medesimo.
Il subordinato, cioè, può invocare a propria scusa il fatto di avere agito nell’adempimento di un dovere e del reato risponderà solo chi ha impartito l’ordine (salvo che si tratti di un ordine palesemente delittuoso - art. 4 Legge 11/7/1979, n. 382 (sulla disciplina militare) ... «il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e informare al più presto il superiore», e art 66 Legge 1/4/1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza)... «l’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue e informa immediatamente i superiori».
Questa scriminante rappresenta un residuo di «autotutela» che l’Ordinamento riconosce al cittadino nei soli in casi in cui l’intervento dell’Autorità non può risultare tempestivo. Affinché la condotta non venga punita occorre che vi sia un «pericolo attuale» (per sé stessi o anche per altri) derivante da un’aggressione ingiusta posta in essere da un terzo e che non vi siano altri modi per evitarla, sempre che la difesa sia proporzionale all’offesa.
In questi casi l’Ordinamento riconosce al soggetto che ha agito una forma di tutela autorizzandolo a reagire nei confronti dell’aggressione con un’azione che normalmente è considerata reato dal Codice Penale. L’azione deve quindi essere necessaria e proporzionata all’offesa. L’Ordinamento precisa che per aggressione si intende qualsiasi offesa di un diritto (personale e/o patrimoniale), ingiusta (contraria al diritto) che si concretizzi in un pericolo attuale. La reazione deve poi essere necessaria (non deve essere possibile un’altra forma alternativa di reazione che sia meno dannosa per l’aggressore) e proporzionata all’offesa (secondo la dottrina più recente la proporzione deve sussistere tra il male minacciato e quello che verrebbe inflitto).
Nei casi previsti dall’art. 614[1], 1° e 2° comma c.p., sussiste il rapporto di proporzione di cui all’art. 52, 1° comma c.p. se taluno legittimamente presente su in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo di coazione, idoneo al fine di difendere:
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale[2].
Purché vi sia un pericolo attuale per il proprio, ovvero per l’altrui diritto (c.d. soccorso difensivo), il soggetto può agire nei confronti dell’aggressore, con un’azione che normalmente costituisce reato, sempre che tale reazione sia assolutamente necessaria per salvare il diritto minacciato e sia proporzionale all’offesa.
Perché l’esimente della legittima difesa sia ammissibile occorrono perciò due presupposti essenziali, e cioè:
[1] Art. 614 c.p. (Violazione di domicilio) – Chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero si introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a 3 (tre) anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro la espressa volontà di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. Il reato è punibile a querela della persona offesa […]
[2] Questo comma è stato aggiunto dall’art. 1 della legge 13 febbraio 2006, n. 59.
Perché l’esimente della legittima difesa sia ammissibile occorrono perciò "due presupposti" essenziali, e cioè:
L’art. 52 c.p. indica in quali casi l’aggressione può definirsi "ingiusta" e la reazione "legittima".
► Perché l’aggressione possa definirsi "ingiusta" è necessario che:
► Requisiti della "reazione" perché ricorra tale scriminante, sono:
La reazione è certamente proporzionata e perciò legittima quando il male provocato all’aggressore è inferiore o appena superiore a quello subito.
La proporzione deve sussistere fra il male minacciato e quello inflitto nonché fra i mezzi a disposizione e quelli da lui usati.
In via di approssimazione, può dirsi che:
E’ difficile stabilire in astratto se dall’esempio appena fatto sia o meno applicabile la causa di giustificazione della legittima difesa.
C’è da chiedersi: ma il bene della ”incolumità” del Comandante di motovedetta della Guardia Costiera doveva davvero soccombere rispetto al diritto alla “vita” dello scafista ?
A voi la risposta !!
[1] E’ un primo elemento che distingue tale scriminante dallo «stato di necessità» che richiede un danno esclusivamente di natura personale.
Tale scriminante ha natura sussidiaria e si applica solo quando non può trovare applicazione la legittima difesa e l’adempimento di un dovere. Per poter beneficiare della scriminante occorre essere un «Pubblico Ufficiale».
Il Pubblico Ufficiale appartenente alla forza pubblica, è autorizzato a far uso delle armi e degli altri mezzi di coazione fisica (sfollagente, cani, idranti, gas lacrimogeni) quando (art. 53 c.p. e art. 14 Legge 22/5/75, n. 152):
L’art. 53 c.p., consente infatti l’impiego della forza fisica solo in presenza di alcuni reati ovvero di violenza o resistenza. Il mezzo deve essere, cioè, sempre necessario e proporzionato.
Quella prevista dall’art. 53 c.p. è una causa di giustificazione «propria», nel senso che la possono invocare solo i soggetti da essa stessa indicati.
In primo luogo possono invocarla solo i Pubblici Ufficiali, e neppure tutti: poiché, infatti, come vedremo, la scriminante opera solo quando il Pubblico Ufficiale fa uso delle armi per adempiere ad un dovere del suo ufficio, in pratica possono invocarla solo quei pubblici Ufficiali che, per motivi di ufficio, possono portare armi senza licenza. E cioè i soggetti indicati nell’art. 73 del Regolamento al T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940, n. 635)[1]
Oltre al Pubblico Ufficiale che può portare armi senza licenza, l’uso legittimo delle armi è applicabile anche a tutti i soggetti che, su legale richiesta del Pubblico Ufficiale, gli prestino assistenza: la richiesta del Pubblico Ufficiale al privato è legale quando è stata fatta nei limiti e nei casi previsti dagli artt. 652 c.p. e 380 c.p.p.
Il legislatore ha, dunque, sancito una «riserva di competenza» a favore del circa le situazioni in cui è legittimo il ricorso all’uso delle armi o da altro mezzo di coazione fisica. In ogni caso la richiesta deve essere formulata espressamente dal Pubblico Ufficiale e deve avvenire prima dell’uso delle armi. Non scrimina, dunque, l’eventuale consenso prestato «a posteriori».
La causa di giustificazione opera sia nel caso in cui il Pubblico Ufficiale abbia personalmente fatto uso delle armi, che nel caso in cui egli abbia ordinato ad altri a far uso delle armi; tuttavia, mentre il Pubblico Ufficiale che fa direttamente uso o ordina di far uso delle armi è scriminato in base all’art. 53 c.p., chi ne fa uso per ordine del superiore è scriminato in base all’adempimento del dovere se ed in quanto ne sussistono i presupposti.
Condizioni di applicabilità (necessità e resistenza):
La prima condizione richiesta per la sussistenza dell’uso legittimo delle armi è che il soggetto sia determinato dal fine di adempiere un dovere del suo ufficio: l’uso legittimo delle armi deve essere diretto ad eliminare un ostacolo che si è frapposto tra lui e il dovere da adempiere[2].
Inoltre il soggetto deve essere costretto a far uso delle armi dalla «necessità»: con l’espresso richiamo alla necessità il legislatore ha voluto chiarire che, in ogni caso, l’uso delle armi costituisce l’extrema ratio, cui si può fare ricorso soltanto quando il fine non può raggiungersi in altro modo, salvaguardando sempre l’integrità fisica degli individui (ad esempio, ricorrendo all’uso di idranti, lacrimogeni, ecc.).
► L’uso delle armi viene ritenuto necessario nei casi in cui occorre:
Vi è «violenza» da respingere, quando nei confronti del Pubblico Ufficiale viene impiegata una forza fisica o morale diretta a costringerlo a compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o ad omettere il compimento di un atto di ufficio. Non è richiesto che essa configuri il reato previsto dall’art. 336 c.p. (violenza o minaccia a ), essendo sufficiente una qualsiasi violenza, anche fine a se stessa purché si concretizzi in un atteggiamento minaccioso in atto.
Vi è, invece, «resistenza» da vincere, quando da parte di terzi, viene tenuto un atteggiamento diretto ad impedire od ostacolare il Pubblico Ufficiale mentre compie un atto del suo ufficio
Si discute se nell’ambito della "resistenza" rientri oltre quella «attiva» (che si concreta nell’effettiva opposizione di una forza illegittima) anche quella «passiva» quale l’inerzia o la fuga per impedire al Pubblico Ufficiale di adempiere un dovere di ufficio.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente la «fuga» costituisce una ipotesi tipica di «resistenza passiva», per cui, in linea generale, si elude il ricorso all’uso delle armi. In tale caso infatti manca un rapporto di proporzione fra l’uso delle armi e il carattere non violento della resistenza opposta.
La giurisprudenza infatti sostiene che l’uso delle armi contro chi si sottrae con la fuga ad una intimidazione o all’arresto non è legittimo, salvo le eccezioni previste da specifiche disposizioni di legge quali quelle in materia di contrabbando, passaggio abusivo delle frontiere, custodia dei detenuti.
L’art. 53 c.p. prende poi in considerazione anche un’altra ipotesi di uso legittimo delle armi. Essa si verifica per impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona (secondo parte della dottrina tale ipotesi ha dato addirittura alla forza pubblica la «licenza di uccidere»).
L’ipotesi è stata introdotta con l’art. 14 della Legge 22 maggio 1975, n. 152 (Legge Reale). Di uso legittimo può parlarsi solo quando tali reati hanno raggiunto la soglia del tentativo e non si è ancora consolidata la lesione degli interessi da essi offesi.
L’ultimo comma dell’art. 52 c.p. richiama gli altri casi in cui la legge consente l’uso delle armi.
[1] I Pubblici Ufficiali appartenenti alla Forza Pubblica: polizia giudiziaria, pubblica sicurezza nonché militari in servizio di pubblica sicurezza.
[2] Vengono esclusi dalla previsione di legge non solo quei casi in cui il soggetto abbia di mira un fine privato (ad esempio, uno scopo di vendetta), ma anche i casi in cui il soggetto abbia per fine l’adempimento di una facoltà e non di un dovere del proprio ufficio.
L’ultimo comma dell’art. 52 c.p. richiama gli altri casi in cui la legge consente l’uso delle armi.
In tali casi, naturalmente, l’uso delle armi è legittimo quando ricorrono le condizioni indicate nelle stesse norme che lo prevedono, senza che siano richieste anche le condizioni di cui all’art. 53 c.p.. In particolare, in materia di contrabbando, passaggio abusivo di frontiere e custodia di detenuti, l’uso delle armi è legittimo anche chi si sottrae con la fuga ad un’intimazione di fermarsi o all’arresto (Cass. 4 febbraio 1982, n. 3722).
Si rileva come il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto rientra fra le categorie previste dal D.M. 24.03.94, n° 371, che è esentato – in ragione del rischio professionale cui è esposto - dal pagamento della tassa di concessione governativa per porto d’armi, di cui all’art. 42 del T.U.L.P.S.
Il T.U.L.P.S. e le successive disposizioni in materia di armi contemplano alcune ipotesi di esenzione dall’obbligo di denuncia che normalmente grava a carico di chiunque – a qualsiasi titolo – detenga delle armi.
Al riguardo le unità mercantili rientrano fra le “altre istituzioni” che – a norma dell’art.10 della Legge n. 110/75 – sono esentate dall’obbligo di denuncia delle armi di bordo (ivi comprese le pistole Very).
Tale facoltà si evince dal disposto dell’art. 170 comma 6° Cod. nav. laddove riporta che il "Ruolo Equipaggio" (Parte B) deve contenere la descrizione delle armi e munizioni in dotazione alla nave (vedasi altresì Circolare n° 3102710 del 07.09.77 di Maricogecap).
Pertanto tale descrizione dovrebbe essere parimenti riportata nel "Registro Copia Ruoli", ove lo stesso riporta le annotazioni contenute nel Ruolo Equipaggio.
Per quanto concerne invece l’acquisto delle armi medesime, occorre comunque il Nulla-Osta del Questore ai sensi dell’art. 35 T.U.L.P.S.
In ogni caso l’Autorità di P.S. può disporre al riguardo verifiche e controlli nonché le misure cautelari ritenute necessarie a tutela dell’ordine pubblico (art. 38 T.U.L.P.S.).
La detenzione e l’uso in navigazione di pistole lanciarazzi very, i razzi di segnalazione ed altri artifizi usati a bordo per soccorso ed agli stessi assimilabili sono invece disciplinati dall’art. 2 della Legge 18.04.75, n° 110; mentre la vendita degli stessi è sottoposta alle disposizioni di cui all’art. 5 della Legge 08.08.77, n° 533, che pone in carico al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti i criteri per l’abilitazione alla vendita dei suddetti artifizi in ambito portuale.
Quanto sopra oltre alle eventuali norme e disposizioni portuali locali in materia di security.
Per quanto concerne gli "spettacoli pirotecnici" effettuati nell’ambito del demanio pubblico marittimo o all’interno dei bacini portuali, i soggetti che esplicano tale attività devono possedere,rispettivamente:
In presenza di un pericolo attuale di un grave danno alla persona, il soggetto interessato può compiere, in danno di un terzo, un fatto previsto dalla legge come reato.
Ai fini della esclusione del reato, occorre che tale comportamento sia necessario per salvarsi, che sia proporzionato al pericolo e che non sia stato posto in essere e/o provocato dal soggetto agente.
Si differenzia dalla legittima difesa per il bene tutelato (solo diritti personali) e per il fatto che il danno non viene provocato all’aggressore ma a un soggetto terzo incolpevole.
L’articolo 2045 c.c. “stato di necessità” stabilisce che “quando chi ha compiuto un fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice”. Il primo comma prevede anche la fattispecie del cd. soccorso di necessità che ricorre quando l’azione lesiva di un interesse protetto proviene non dal soggetto minacciato ma da un terzo soccorritore.
La scriminante consente, quindi, a chi si trova in una situazione di grave pericolo di uscirne, anche e addirittura, commettendo reati a scapito di terzi innocenti (e non aggressori).
Ricorrendo il pericolo attuale di un danno grave alla persona (il bene della vita o della incolumità personale) e purché la situazione di pericolo non sia stata causata dallo stesso soggetto (con dolo o colpa), il soggetto può compiere in danno di un terzo un’azione che normalmente costituisce reato, sempre che questa sia assolutamente necessaria per salvarsi e sia proporzionata al pericolo, e sempre che il soggetto non abbia un particolare dovere di esporsi al pericolo stesso (art. 54 c.p.).
► Perché ricorra lo stato di necessità occorre, dunque:
Come nella legittima difesa anche nell’ipotesi dell’art. 54 c.p. l’azione necessitata può essere determinata dall’esigenza di preservare oltre che un diritto dell’agente un diritto di un terzo.
L’art. 54, 3° comma estende l’ambito della scriminante anche all’ipotesi del costringimento psichico che si ha allorché un soggetto commette un reato perché indotto dalla altrui minaccia.
► Tale scriminante si differenzia, però, dalla legittima difesa perché:
L’ultimo comma dell’art. 54 statuisce che, se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo.
Tutte le cause di giustificazione hanno perciò limiti di ammissibilità, eccedendo i quali il reato torna a sussistere.
La considerazione introduce ad un tema più generale che è quello del rapporto fra i diritti e i doveri spettanti e incombenti su chiunque svolge funzioni o servizi pubblici.
Lo svolgimento di tali funzioni e servizi dà luogo ad un complesso di «diritti privilegiati», ma, nel contempo, di «obblighi più stringenti».
Ma è proprio per questo motivo che, all’inverso, il codice punisce più gravemente alcuni fatti se commessi dal anziché dal privato oppure prevede come reati condotte che non sono tali se tenute dal semplice cittadino.
[1] Si parla di «indennizzo» e non di «risarcimento», in quanto l’azione compiuta in stato di necessità è un’azione lecita. L’obbligo di risarcimento, invece, si ricollega al compimento di atti illeciti.
Le «cause di giustificazione» (o esimenti) vanno distinte dalle «cause di esclusione della colpevolezza» (o scusanti) e dalle «cause di non punibilità» in senso stretto.
Il reato può presentarsi in "forme diverse". La più semplice è (e, si potrebbe dire, prototipica) costituita dalla consumazione da parte di un singolo autore: in questo caso il soggetto realizza da solo e compiutamente la fattispecie incriminatrice (ad esempio, cagiona la morte di un uomo), in assenza di cause dei giustificazione e con la colpevolezza necessaria a fondare la responsabilità. Il reato può tuttavia manifestarsi in forme diverse che attengono:
In riferimento a queste forme di manifestazione si distingue perciò il reato:
Il Codice penale utilizza con frequenza l'espressione «circostanza» riferendola indiscriminatamente alle circostanze aggravanti o attenuanti ed alle circostanze di esclusione della pena (art. 59 comma 1 c.p.).
In senso tecnico, il termine «circostanza» è riservato invece alle sole "circostanze aggravanti o attenuanti", che possono essere definite come gli elementi accidentali o accessori del reato, i quali, senza influire sulla sua esistenza giuridica, modificano l'entità della pena, in termini quantitativi ovvero anche qualitativi (comportando, cioè, il passaggio da una specie di pena ad un'altra: ad esempio, art. 703 commi 1 e 2 c.p.).
Le circostanze in quanto "elementi accessori" del reato, a differenza degli elementi essenziali (oggettivo e soggettivo), non sono indispensabili per l'esistenza del reato (che di per sè, nella sua struttura, è perfetto), ma si limitano ad incidere sulla sua gravità. La loro presenza trasforma il reato da «semplice» in «circostanziato», determinando una modificazione della pena, generandone un aggravamento e/o una riduzione.
Tali circostanze hanno la funzione di ridurre il divario tra l’astrattezza della norma di reato e la varietà delle situazioni in cui la condotta incriminata viene posta in essere.
La loro principale funzione è quella di “adeguare la pena al caso concreto“ attribuendo rilevanza a fattori e situazioni, diversi dagli elementi essenziali, la cui presenza accresce o diminuisce il disvalore sociale del fatto e giustifica quindi un aggravamento o una attenuazione della sanzione prevista per il reato semplice (non circostanziato).
Per adeguare la sanzione penale all’effettiva gravità del fatto, interviene allora la previsione delle circostanze: che saranno «attenuanti», nel caso in cui il furto è stato commesso per finalità umanitarie o quando trattasi del furto di una mela (rispettivamente quelle degli artt. 62 nn.1 e 4 c.p.) e, «aggravanti», allorché il furto è stato commesso per acquisire l’arma o per il furto nel caveau.
Da qui una prima distinzione delle circostanze a seconda che importino un aumento o una diminuzione (di regola fino a un terzo) della pena prevista per il reato:
Oltre che in aggravanti e attenuanti (che, cioè, come si è detto, comportano un aumento o una diminuzione della pena prevista per il reato semplice) le circostanze possono distinguersi in:
Quando il reato è circostanziato, la pena si applica tenendo conto dei criteri di calcolo e di valutazione espressamente indicati negli artt. 59-60, 63-69 c.p. Le circostanze attenuanti, se esistenti, sono sempre valutate a favore dell’autore del reato anche se egli ne ignorava l’esistenza ed anche se le riteneva insussistenti; quelle aggravanti, sono valutate a carico dell’autore del reato solo quando egli ne conosceva l’esistenza o la ignorava per colpa (art. 59 c.p.).
Le osservazioni svolte a proposito delle circostanze del reato, sono importanti anche al fine di determinare la pena in funzione della competenza del Giudice o del Pubblico Ministero (art. 4 e 51 c.p.) ovvero la pena per procedere all’arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto (artt. 379, 278 c.p.p.).
Quando il reato è circostanziato, la pena si applica tenendo conto di specifici criteri di calcolo e di valutazione. E’ di particolare importanza il potere, attribuito al Giudice, di procedere al «giudizio di comparazione» fra le circostanze aggravanti ed attenuanti. Si mettono sulla bilancia (art. 113 c.p.) le aggravanti da una parte e le attenuanti dall'altra e se ne pesa la rispettiva rilevanza. Se il giudizio è di “equivalenza”, la pena viene stabilita come se si trattasse di reato semplice. Se è di “prevalenza”, delle aggravanti o delle attenuanti, il calcolo va fatto tenendo conto delle circostanze ritenute prevalenti (le altre vengono praticamente cancellate).
Peraltro il legislatore è incline ad escludere il giudizio di comparazione per i reati di maggiore gravità e in particolare per i reati terroristici e per quelli relativi ad organizzazioni di tipo mafioso e nelle ipotesi di reati a grave allarme sociale come l'omicidio nei confronti di un congiunto (genitore, fratello o sorella).
Sono elementi di fatto o situazioni che possono accompagnare l'azione o l'omissione illecita prevista come reato che il legislatore ha preso in considerazione come motivo di «inasprimento» della pena (aumento della pena o applicazione di una pena di specie diversa e più grave).
Si distinguono in circostanze «aggravanti comuni» e «aggravanti specifiche o speciali», a seconda che si tratti di circostanze applicabili, in linea di principio, a qualsiasi reato (artt. 61 e 62 c.p.), ovvero riferibili a un singolo reato o gruppi di reati (artt. 576, 577 e 625 c.p.).
L’articolo 61 c.p. “circostanze aggravanti comuni” prevede 11 aggravanti e sono:
A norma dell’art. 1 DL. 625/79, è prevista un ulteriore aggravante comune per tutti i reati dolosi ovvero quella di "aver commesso il fatto per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico"
► Esemplificando:
Possono indicarsi quali esempi di circostanze aggravanti specifiche quelle previste per i delitti contro la vita (aver agito contro il coniuge, i familiari, con premeditazione, ecc.) e la incolumità (aver agito con armi, aver cagionato lesioni gravi o gravissime...) ecc.
Sono elementi di fatto non essenziali per la configurazione del reato e dei quali il Giudice può tenere conto per diminuire la pena o per irrogare una pena di specie meno grave.
La legge prevede tre specie di attenuanti e cioè quelle «comuni» di cui all'art. 62 c.p.; quelle «generiche» di cui all'art. 62 bis c.p. e quelle «speciali», previste cioè per singole figure di reato.
L'articolo 62 c.p. “circostanze attenuanti comuni” prevede 6 attenuanti e sono:
Costituiscono le circostanze generiche quelle che il Giudice indipendentemente dalle attenuanti previste nell'art. 62, può prendere in considerazione qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.
La legge n. 288/1944 ha introdotto l’art. 62 bis c.p. che, nel 2005 è stato sostituito dalla L. 251 (meglio conosciuta come Legge Cirielli) con la attuale disposizione.
Il primo comma di detto articolo, stabilisce che “il Giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, coma una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62”.
La legge Cirielli ha quindi previsto l’applicabilità delle attenuanti generiche (ovvero delle circostanze diverse da quelle previste dall’art. 62 del c.p.) nel caso in cui il Giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Tra gli elementi a disposizione del Giudice ai fini della valutazione vi è la gravità del reato, la capacità di delinquere del reo ecc.
► Circostanze oggettive e soggettive
Le circostanze «oggettive» come statuisce l'art. 70 c.p., sono quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione (ad esempio, art. 61 n. 4 c.p.), la gravità dell'offesa (ad esempio, art. 61 n. 7 c.p.) e le condizioni o qualità della persona offesa (ad esempio, art. 61 n. 10 c.p.)
Sono «soggettive», quelle riferite alla graduazione dell'elemento soggettivo e che concernono cioè l'intensità del dolo o il grado della colpa (ad esempio, art. 61 n. 3 c.p.), le condizioni o qualità del colpevole (ad esempio, art. 61 n. 9 c.p.), i rapporti tra colpevole e offeso (ad esempio, art. 577 n. 1 c.,p.), o inerenti alla persona del colpevole e cioè che riguardano «la imputabilità e la recidiva» (ad esempio, artt. 98 comma 1 e 99 c.p.
Le circostanze soggettive non si estendono ai concorrenti nel reato (artt. 60 e 118 c.p.).
► Classificazione delle Circostanze: ad effetto comune e ad effetto speciale
Le circostanze possono distinguersi, ancora, in: circostanze ad «effetto comune» e ad «effetto speciale».
Sono «ad effetto comune», le circostanze che comportano un aumento o una diminuzione non superiore ad un terzo della pena-base indicata dal codice, il che avviene anche quando il legislatore tace sull’efficacia della circostanza (v. ad esempio, artt. 61, 62, 339 n. 1 c.p.).
Ogni qual volta la legge si limita a prescrivere che la pena sia aumentata o diminuita, senza indicarne l'entità, si intende che l'aumento sia fino ad un terzo e si è in presenza quindi di circostanze ad effetto comune.
Sono «ad effetto speciale», quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo della pena-base (v. ad esempio, artt. 99 n. 3, 424 n. 2, 628 n. 3 c.p.
L’art. 624 c.p. punisce il furto con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 30 a 516 €.
L’art. 625 c.p. (circostanze aggravanti) punisce il furto se il fatto è commesso con destrezza ovvero strappando di dosso alla persona o di mano la cosa, con la reclusione da 1 anno a 6 anni e la multa da 103 a 1032 €.
Nella vecchia formulazione dell’art. 59 c.p. “Circostanze non conosciute o erroneamente supposte” (rimasta in vigore fino al 1990) le circostanze venivano attribuite in base a un criterio obiettivo per cui esse, sostanzialmente, venivano riconosciute e ciò a prescindere dall’effettiva conoscenza (o meno) del soggetto agente e se il soggetto si rappresentava per errore come esistente una circostanza, questa non veniva valutata né a suo carico né a suo favore. Si trattava di una disciplina rigida che prevedeva l’applicazione di tali circostanze per il solo fatto di esistere.
Nel 1990 poi è entrata in vigore la Legge 7 febbraio 1990 n. 19 “Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale e destituzione dei pubblici dipendenti” che ha riformulato (modificandolo) l’art. 59 del c.p. e ha stabilito che “le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa”.
Il legislatore ha quindi previsto un nuovo criterio di imputazione delle circostanze, più precisamente per quelle aggravanti, che da oggettivo è stato modificato in soggettivo. Pertanto, perché tali circostanze possano essere riconosciute, occorre un coefficiente soggettivo rispettivamente costituito o dallo loro effettiva conoscenza o dallo loro colpevole ignoranza. Inalterata è invece rimasta la disciplina per l’applicazione delle circostanze attenuanti (imputazione obiettiva).
Pertanto l’applicazione delle circostanze aggravanti dipende dall’effettiva conoscenza delle stesse da parte del reo al momento della commissione del reato (o comunque dal fatto che le stesse sono state ignorate per colpa o per errore determinato da colpa) mentre l’applicazione delle circostanze attenuanti non dipende dall’effettiva conoscenza del soggetto.
La modifica introdotta trova ispirazione al principio (tutelato dalla Costituzione) della colpevolezza e per la soggettività della responsabilità penale.
Una disciplina particolare è prevista per l’ipotesi di errore sulla persona offesa da un reato. Il primo comma dell’articolo 60 c.p. “Errore sulla persona dell’offeso” stabilisce infatti che “nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell’agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole” e al secondo comma “sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti”.
A seconda del grado di realizzazione, il reato si distingue in «consumato» o «tentato».
Il reato è «consumato», quando l’autore realizza completamente gli elementi essenziali previsti dalla norma.
La legge penale punisce non solo chi realizza un delitto completo di tutti i suoi elementi essenziali ma anche chi compie atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica: in tali casi si parla di delitto tentato (art. 56 c.p.).
Il delitto «tentato» è, quindi, quello che non realizza pienamente il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice e che, per cause indipendenti dalla volontà del suo autore, si «blocca», invece, in una fase precedente a tale realizzazione.
► I presupposti del delitto tentato sono:
I requisiti della idoneità e della univocità degli atti richiesti dalla legge per la configurabilità del tentativo, devono essere necessariamente presenti entrambi e non possono essere alternativi.
Non è sempre facile stabilire quando si è in presenza di un reato tentato (o tentativo). Prima della consumazione (o dell’inizio di essa nei reati permanenti), la commissione del reato (doloso) è infatti normalmente preceduta da una sequenza articolata di atti: tali atti, però, possono dar luogo al tentativo solo quando si collocano in una determinata fase del procedimento criminoso ed hanno determinate caratteristiche.
I requisiti della idoneità e della univocità degli atti richiesti dalla legge per la configurabilità del «tentativo», devono essere necessariamente presenti entrambi e non possono essere alternativi. Non è sempre facile stabilire quando si è in presenza di un reato tentato (o tentativo). Prima della consumazione (o dell’inizio di essa nei reati permanenti), la commissione del reato (doloso) è infatti normalmente preceduta da una «sequenza articolata di atti»: tali atti, però, possono dar luogo al tentativo solo quando si collocano in una determinata "fase del procedimento criminoso" ed hanno determinate caratteristiche.
► Tipicamente la commissione di un reato si articola nella:
La «fase di ideazione» è quella che si svolge nella mente dell’autore del fatto e consiste nel concepire il proposito criminoso e nel decidere di realizzarlo. E’ riscontrabile solo nei reati dolosi.
Se alla risoluzione di commettere il reato, non segue la sua concreta realizzazione, il soggetto non è punibile. Al più, potrà essere sottoposto ad una misura di sicurezza quando la risoluzione consiste in un accordo con altre persone per commettere un reato (art. 115 c.p.).
La «fase di preparazione» è quella caratterizzata dalla predisposizione dei mezzi e dalla ricerca delle occasioni.
La «fase di esecuzione», infine, è quella della realizzazione del progetto criminoso. Il suo epilogo è rappresentato dalla «consumazione».
Il tentativo si colloca tra la fase della preparazione e quella dell’esecuzione.
Da un punto di vista sostanziale, il delitto tentato ha dunque un più basso livello di offensività rispetto al delitto consumato ed è perciò punito meno severamente.
Si pensi, allora, a un delitto punito da 3 a 12 anni di reclusione: se si tratta di delitto solo tentato, la pena potrà variare da 1 anno (massima diminuzione nel minimo) a 8 anni di reclusione (minima diminuzione nel massimo).
Va ricordato, che il tentativo non è compatibile con tutti i reati. La legge punisce il tentativo solo rispetto ai "delitti dolosi" (non anche rispetto a quelli colposi ed alle contravvenzioni), in quanto richiede il compimento di “atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto” e con pene ovviamente minori rispetto a quelle previste per il delitto consumato.
Il tentativo non è poi compatibile con i delitti di attentato. In questi, infatti, vi è un’anticipazione della soglia della punibilità e gli atti idonei ed univoci che negli altri reati consentono la configurabilità del delitto tentato integrano qui il reato consumato.
► Riassumendo:
Il tentativo non è compatibile:
Un reato può essere commesso da una o più persone. Nel primo caso si è in presenza di un reato "mono-soggettivo"; nel secondo, del cosiddetto "concorso di persone" nel reato (art. 110 c.p. e seguenti) quando esse forniscono consapevolmente un contributo rilevante alla sua realizzazione.
► I requisiti del concorso di persone si possono così riassumere:
► Il concorso può essere:
Il concorso è «materiale», quando il concorrente compie alcuno od alcuni degli atti che costituiscono l’elemento oggettivo del reato.
Nell’ambito del concorso materiale e a seconda del «ruolo», ricoperto, si distingue tra:
Il concorso è, invece, «morale», quando il contributo causale del concorrente consiste nel dare impulso psichico al proposito criminoso di chi materialmente partecipa alla commissione del reato.
Nel caso del concorso morale, la partecipazione criminosa assume le forme della «determinazione», e della «istigazione».
E’, invece, un semplice istigatore colui che con altri partecipa alla decisione di commettere un reato; oppure colui che, prima dell’omicidio, promette all’autore materiale che lo aiuterà ad occultare il cadavere della vittima o colui che, prima della rapina, si accorda con i rapinatori per la consegna o lo smercio del bottino rapinato.
Il concorso di persone è configurabile anche nei reati colposi. Si denomina allora cooperazione nel delitto colposo (art. 113 c.p.), e si verifica quando ciascuno dei soggetti (cooperanti) sono consapevoli di partecipare all’azione od omissione che, assieme alla sua condotta, è causa dell’evento non voluto.
Può dirsi che si ha «concorso di reati» nel caso in cui una persona che ha violato più volte (violazione plurima) la legge penale, deve rispondere nello stesso tempo di più reati.
Non si ha concorso di reati nei casi in cui la legge, nella previsione tipica della singola norma incriminatrice, fa rientrare più fatti che, singolarmente considerati, costituiscono reati diversi.
La violazione plurima della legge penale può peraltro intervenire con forme e modalità diverse e, talvolta, può essere solo apparente (in quanto sostanzialmente si viola un’unica norma).
Il concorso di reati assolve la funzione di limitare l’entità della pena da applicare a chi deve essere giudicato per più reati.
Quando un soggetto deve rispondere di più reati, si verifica il concorso di reati, che può essere: formale o materiale
In entrambe le forme il concorso può può essere «eterogeneo» od «omogeneo», a seconda che si tratti della violazione della stessa disposizione incriminatrice o di disposizioni diverse.
Si verifica quando più norme appaiono, prima facie, applicabili ad un medesimo fatto avente rilevanza penale, mentre una soltanto di esse risulta applicabile. Ciò avviene o perché è la legge stessa ad escludere l'applicazione di una delle disposizioni concorrenti oppure perché l'applicazione di una soltanto risulta dall'operatività dei principi di specialità, di consunzione o di assorbimento.
Le disposizioni sul concorso di reato e, in particolare, sul concorso formale eterogeneo (art. 81 c.p.) non si applicano quando la pluralità delle violazioni alla legge penale è solo apparente. La circostanza che una sola condotta integri più figure di reato, non importa necessariamente, infatti, una pluralità di violazioni e, quindi, un concorso di reati; ma può importare, anche e soltanto, un semplice concorso apparente di norme che si risolve applicando al fatto concreto, e in base al principio di specialità fissato dall'art. 15 c.p., una soltanto delle figure di reato che la condotta ha concretato.
Per fare un esempio, in ipotesi di delitto di rapina risulterebbero contemporaneamente applicabili altresì le norme sul furto e quelle sulla violenza privata. La specialità della previsione criminosa avente per oggetto la rapina comporta che si applichi, per contro, la sola disposizione che prevede questo delitto.
► Presupposti sono:
Pertanto, in presenza di concorso apparente di norme non si applicherà - per la determinazione della pena - il principio del cumulo delle pene ma l'applicazione della sola norma che è speciale rispetto all'atra (principio di specialità).
In base al «principio di specialità» (art. 15 c.p.)...quando più leggi o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione della legge generale (norma generale), salvo che sia disposto diversamente.
Per norma speciale si intende quella che contiene tutti gli elementi compresi nella fattispecie generale e che in più, presenta elementi "aggiuntivi".
Si ha «concorso formale» quando un soggetto con una sola azione od omissione viola più volte la legge penale, commettendo così più reati.
Il concorso formale a sua volta può essere "omogeneo" o "eterogeneo".
E’ «omogeneo», quando con una sola azione od omissione si compiono «più violazioni della medesima disposizione di legge».
E' «eterogeneo», quando con una sola azione od omissione si violano «diverse disposizioni di legge».
Il concorso formale è omogeneo nella prima ipotesi (duplice omicidio: Tizio viola per due volte la stessa disposizione di legge, l’art. 575 c.p.) ed eterogeneo nella seconda (omicidio e lesioni: Tizio viola sia la disposizione dell’art. 575 c.p. che quella degli artt. 582 e 585 c.p.).
Per quanto attiene al "trattamento sanzionatorio", nel caso di concorso formale di reati, il criterio per la determinazione della pena è quello del c.d «cumulo giuridico»: la pena complessiva da infliggere si determina, cioè, applicando la sola pena relativa al reato più grave aumentata fino al triplo (art. 81 commi 1 e 3 c.p.).
Si tratta di un trattamento meno rigoroso rispetto a quello previsto per il concorso materiale (criterio del «cumulo materiale»): applicando la sola pena relativa al reato più grave, aumentata tuttavia di una certa aliquota nella quale rifluiscono così le pene degli altri reati concorrenti.
Se si tratta di concorso materiale egli potrà essere condannato addirittura alla pena di 6 anni di reclusione (essendo di 3 anni la pena massima per ciascun reato di lesioni e dovendosi procedere alla somma aritmetica delle pene per i due reati commessi).
Se si tratta di concorso formale (è l’ipotesi in cui le lesioni vengono cagionate con una sola azione od omissione), egli (avendo riguardo alla pena massima di 3 anni prevista per ciascun reato di lesioni) potrà essere condannato invece alla pena di 3 anni ed un giorno di reclusione (3 anni per il primo reato + 1 giorno per il secondo).
Il principio secondo il quale il cumulo giuridico determina un trattamento di maggior favore rispetto al cumulo materiale può essere dedotto anche dal tenore dell’art. 81 comma 3 c.p. dove si precisa che, nel caso di cumulo giuridico l’aumento applicabile non può mai essere superiore a quello che potrebbe aversi in caso di cumulo materiale.
Il «concorso materiale» (o reale) è caratterizzato dal fatto che con più azioni od omissioni un soggetto «viola più volte la stessa legge» ovvero «differenti disposizioni di legge».
Il concorso materiale può essere omogeneo o eterogeneo.
E’ «omogeneo», quando le condotte comportano la violazione plurima della stessa disposizione di legge;
E' «eterogeneo», quando le condotte comportano la violazione di differenti disposizioni di legge.
Il concorso di reati è eterogeneo: l’autore dei fatti ha violato prima la disposizione dell’art. 624 e 625 c.p. (furto aggravato della vettura) e poi quella dell’art. 626 commi 1 e 3 (rapina a mano armata). Sarebbe stato un concorso omogeneo se Tizio avesse prima rapinato l’auto e poi rapinato la banca (due rapine) oppure avesse prima rubato l’auto e poi scippato il portavalori (due furti).
Per quanto attiene al "trattamento sanzionatorio", nel caso di concorso materiale, il criterio per la determinazione della pena è quello del c.d. «cumulo materiale delle pene» (tot crimina, tot poenae): la pena complessiva da infliggere al responsabile si determina, cioè, sommando in modo aritmetico le pene da infliggere per i vari reati in concorso (tante pene quanti sono i reati commessi).
Il principio del cumulo materiale subisce alcuni correttivi in presenza di particolari condanne oppure quando l’incremento della pena, determinato sommando le varie sanzioni, imporrebbe effetti sproporzionati rispetto al fatto compiuto e alla sua gravità. Si tratta di un sistema di cumulo materiale temperato poiché vengono fissati dei limiti insuperabili di pena.
Quando si è in presenza di più delitti ciascuno dei quali punito con la reclusione non inferiore a 24 anni, non si sommano i tempi della reclusione (per tre delitti, ad esempio, 24+24+24=72 anni di reclusione), ma si infligge l’ergastolo (art. 73 c.p.).
Quando si è in presenza di più delitti puniti con le pene detentive temporanee (reclusione o arresto), la somma di esse deve fermarsi, per la reclusione, ad un massimo di 30 anni e, per l’arresto, di 6. Si pensi, ad esempio, ad un rapinatore condannato per 5 rapine e, per ognuna di esse, a 10 anni di reclusione; la pena complessiva da infliggere sarà di 340 anni di reclusione e non di 50 come sarebbe se si procedesse alla somma aritmetica (art. 78 c.p.).
La disciplina dettata dal codice penale per il concorso materiale di reati si applica sia nel caso che una stessa persona sia giudicata per più fatti, sia nel caso che contro di essa debbano eseguirsi più condanne (art. 71 e 80 c.p.).
I reati commessi da un unico agente possono essere legati da un vincolo (rilevante ai fini della pena: art. 61 n. 2 c.p.):
Il «reato continuato» rappresenta una particolare ipotesi di concorso materiale trattato specificamente in quanto i vari fatti illeciti posti in essere dal reo, fanno parte tutti di un medesimo e unitario disegno criminoso.
Tale peculiarità comporta come conseguenza una minore severità in sede di applicazione della pena rispetto a quella che invece viene prevista per il concorso materiale e ciò in quanto la struttura del reato dimostra una minore riprovevolezza in capo all’agente.
L’articolo 81 del c.p. stabilisce che sussiste reato continuato quando un soggetto, con più di azioni e/o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette (anche in tempi diversi) diverse violazioni della stessa norma o di diversa disposizione della legge penale.
Alla luce di tale norma i requisiti del reato sono:
Per quanto attiene al primo requisito occorre che ci sia una pluralità di condotte autonome che danno luogo ad altrettanti disegni criminosi. Occorre dunque che ogni singola violazione integri tutti gli estremi di quel singolo reato.
Il tempo in cui queste azioni possono essere commesse non rileva giacché tra un’azione e un’altra può intercorrere un notevole lasso di tempo senza per questo venir meno la fattispecie di reato.
La pluralità di azioni non va intesa solo ed esclusivamente in senso naturalistico e ciò in quanto le azioni debbono poter essere unificate all’interno di un’azione giuridicamente unitaria.
Per pluralità di violazioni, va detto che l’art. 81 c.p. ammette la configurabilità di tale tipo di reato anche in presenza della commissione di illeciti diversi e non ha rilevanza il fatto che gli stessi siano dotati di caratteri fondamentali comuni.
La caratteristica principale della fattispecie è però la univocità del disegno criminoso. La teoria più accreditata vuole che l’univocità del disegno presupponga, oltre all’elemento intellettivo della rappresentazione anticipata, un ulteriore elemento finalistico costituito dall’unicità dello scopo. Il reo pone in essere diversi episodi illeciti tesi alla realizzazione di un unico scopo (progetto unitario).
Per il reato continuato l’Ordinamento prevede l’applicazione della pena prevista per il concorso formale di reati (ovvero pena prevista per il reato più grave con aumento fino a triplo). Il terzo comma dell’art. 81 c.p. stabilisce poi che “nei casi preveduti da quest’articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti”.
Infine, l’ultimo comma prevede che “[…] l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave”.
E’ facile comprendere che il "regolare e proficuo svolgimento (o meglio, il buon andamento e la imparzialità) delle attività della Pubblica amministrazione" può essere turbato sia dalle condotte di quelle stesse persone che sono chiamate ad esercitare tali funzioni sia dalle condotte dei privati che vengono in contatto con gli organi della Pubblica amministrazione e che tendono a condizionarli.
Nel titolo III del libro II del Codice penale, sono previsti e puniti i «fatti» che impediscono il «regolare e proficuo svolgimento della attività statale (amministrazione della giustizia) diretta ad applicare ai casi concreti le norme del diritto». E’ facile comprendere che l’interesse a iniziare tempestivamente il procedimento penale e pervenire alla punizione degli autori del reato non può essere raggiunto se, chi ha l’obbligo di farlo (Pubblico Ufficiale, incaricato di pubblico servizio, Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria), omette di riferire all’Autorità Giudiziaria la circostanza di avere acquisito una notizia di reato: in questa ipotesi, infatti, l’Autorità Giudiziaria non è in grado di iniziare il procedimento penale.
► Presupposto del fatto:
Occorre accertare innanzitutto che il Pubblico Ufficiale sia venuto a conoscenza di un reato perseguibile di ufficio, o nell’esercizio delle sue funzioni o a causa delle sue funzioni.
In questa ipotesi, non rientrando il reato nella sfera di nostra competenza, comunque in qualità di Pubblici Ufficiali, abbiamo l’obbligo di fare denuncia o direttamente all’Autorità giudiziaria o alla Stazione dei Carabinieri di Palau.
Peraltro, se il Pubblico Ufficiale è un Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria (v. artt. 55 e 57 c.p.p.) basta accertare che abbia avuto notizia del reato: non importa in quale modo abbia avuto la notizia.
In questa ipotesi, rientrando il reato di inquinamento da nave nella sfera di nostra competenza (art. 23 Legge 979/82) in qualità di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria, su di noi incombe istituzionalmente l’obbligo di «prendere notizia di reato» e di fare rapporto (=relazionare) al Dirigente dell’ufficio da cui dipendiamo per la successiva comunicazione della N.d.R. all’Autorità Giudiziaria.
Oppure, al caso in cui il personale di guardia in Capitaneria, viene a conoscenza, in occasione della procedura di sbarco di un marittimo, del «mancato aggiornamento, da parte dell’armatore, del piano di sicurezza dell’ambiente di lavoro» (artt. 6, comma 2 e 35 D.lgs. 271/99).
In questa ipotesi, rientrando il reato nella sfera di nostra competenza (art. 20 e ss. D.lgs. 271/99) in qualità di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria, su di noi incombe istituzionalmente l’obbligo di «prendere notizia di reato» e di fare rapporto (=relazionare) al Dirigente dell’ufficio da cui dipendiamo per la successiva comunicazione della N.d.R. all’Autorità Giudiziaria.
► Elementi essenziali:
Accertato che il Pubblico Ufficiale sia venuto a conoscenza di un reato nell’esercizio o a causa delle sue funzioni – o semplicemente che sia venuto comunque a conoscenza di un reato, se quel Pubblico Ufficiale è un Ufficiale o un Agente di polizia giudiziaria – occorre accertare:
Qualora l’omissione o il ritardo fosse dipeso da negligenza, imprudenza o imperizia di fatto non costituirebbe reato, ma grave mancanza punibile in sede disciplinare (artt. 16 e 17 disp. Att. c.p.p.).
Ai sensi dell’art. 357 c.p., come novellato dalla Legge 26 aprile 1990, n. 86 e n. 181 del 1992, la "qualità" di Pubblico Ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati (Cass. 4.6.1992, n. 6685).
Secondo recente giurisprudenza (Cass. Sez. Un. 11.7.1992, n. 7958), nel concetto di «poteri autoritativi» rientrano non solo quelli "coercitivi", ma anche tutte quelle attività che sono comunque esplicazione di un potere discrezionale nei confronti di un soggetto che si trova su un piano non paritetico rispetto all’Autorità.
Rientrano nel concetto di «poteri certificativi» tutte quelle attività di documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.
Dalla definizione legislativa si deduce che "l’elemento" che caratterizza il Pubblico Ufficiale è l’esercizio di una funzione pubblica, intesa come ogni attività che realizza i fini propri dello Stato.
Tuttavia, poiché ancor oggi la dottrina pubblicistica non ha fornito una nozione univoca e sicura di pubblica funzione, vi è in concreto, in dottrina e giurisprudenza, molta incertezza circa l’esatta definizione in astratto del Pubblico Ufficiale , per cui vi sono, al riguardo, molteplici teorie.
Per alcuni autori la qualifica di Pubblico Ufficiale va attribuita a:
1. soggetti che concorrono a formare o formano la volontà dell’ente pubblico ovvero lo rappresentano all’esterno.
2. tutti coloro che sono muniti di poteri autoritativi.
3. tutti coloro che sono muniti di poteri di certificazione.
► La qualifica di Pubblico Ufficiale è stata riconosciuta ai seguenti soggetti:
Sono "incaricati di un pubblico servizio", ai sensi dell’art. 358 c.p., come novellato dall’art. 18 della Legge n. 86 del 1990, coloro i quali, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine, né prestino opera meramente materiale.
Il pubblico servizio è dunque attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarità (Cass. Sez. Un. 11.7.1992, n. 7958).
Peraltro, anche con riferimento alla definizione dell’incaricato di un pubblico servizio non mancano, in dottrina, diversità di opinioni e di teorie per la difficoltà di definire il pubblico servizio.
In via di aggioenamento - Legge Anticorruzione
Nel titolo II del libro II del Codice penale, sono previsti e puniti «i fatti» che impediscono o turbano il regolare svolgimento di ogni attività dello Stato e degli enti pubblici.
E’ facile comprendere che il regolare e proficuo svolgimento (o meglio, il buon andamento e la imparzialità) delle attività della pubblica amministrazione può essere "turbato" sia dalle condotte di quelle stesse persone che sono chiamate ad esercitare tali attività (Pubblici Ufficiali, incaricati di un pubblico servizio che vengono meno ai loro doveri….) sia dalle condotte dei privati che vengono in contatto con gli organi della pubblica amministrazione e che tendono a condizionarli.
Commette l'ipotesi di reato previta dall'art. 314 c.p., il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.
Soggetto attivo di un tale reato può essere solo il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio (è quindi un reato proprio).
Presupposto del reato è il possesso o comunque la disponibilità della cosa da parte del pubblico funzionario, cioè la possibilità dello stesso di disporre la cosa, al di fuori della sfera altrui di vigilanza, sia in virtù di una situazione di fatto sia in conseguenza della funzione esplicata nell’ambito dell’Amministrazione.
Oggetto materiale del reato è il danaro o altra cosa mobile. La nuova formulazione dell’art. 314 c.p. non prescrive più che il denaro o la cosa mobile, oggetto del delitto, debba appartenere alla Pubblica Amministrazione, ma esige solo che essa si trovi nel possesso o nella disponibilità del soggetto attivo.
Il fatto materiale consiste nella appropriazione del denaro o della cosa mobile posseduti per ragione dell’ufficio o del servizio da parte del Pubblico Ufficiale.
L’art. 1 della Legge 26 aprile 1990, n. 86 recante modifiche in tema di delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione contempla poi l’ipotesi di «peculato d’uso» che si realizza quando il soggetto utilizza temporaneamente, per finalità private, cose fungibili con il proposito di restituirle, proposito che poi effettivamente realizza.
Per "uso temporaneo" non si intende un uso istantaneo, bensì limitato nel tempo, in modo da non compromettere seriamente la funzionalità della pubblica amministrazione (Cass. 16.5.1997, n. 4651).
Commette tale reato (art. 316 c.p.), il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.
L’errore del privato deve essere "spontaneo", ed il funzionario deve essere in buona fede all’atto del ricevimento della cosa; se l’errore è "procurato dolosamente" da quest’ultimo ricorrerà, infatti, una diversa ipotesi criminosa, e cioè la "concussione" di cui all’art. 317 c.p.
Commette tale reato (art. 317 c.p.), il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando delle sue qualità e dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare e a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro o altra utilità.
Soggetto attivo può essere sia il Pubblico Ufficiale che l’incaricato di un pubblico servizio, mentre soggetti passivi del reato sono contemporaneamente la Pubblica Amministrazione e la persona che subisce il danno derivante dall’abuso (pertanto il reato è plurioffensivo).
L’elemento oggettivo del reato esige:
L’abuso della funzione deve avere come effetto il costringimento o l’induzione della vittima a dare o promettere danaro o altra utilità non dovuta: il fatto costitutivo del reato, quindi, consiste nel «costringere» o nell’«indurre» (personalmente o a mezzo di terzi che operino come semplici nuncii), per il timore derivante dalla qualità o dai poteri dell’Agente, taluno alla promessa alla dazione.
"Costringere" significa usare violenza o minaccia per esercitare una pressione su un soggetto al fine di determinarlo a compiere un atto positivo o negativo che incide sul suo patrimonio. Non è necessaria una coercizione diretta, ma è sufficiente anche una coercizione indiretta ovvero una minaccia esplicita o implicita (Cass. 9.11.1982, n. 10559).
La "induzione", invece, si oggettiva in una attività dialettica dell’Agente che avvalendosi della sua autorità e ricorrendo ad argomentazioni di indole varia, fondate su elementi non privi di obiettiva veridicità, riesce a convincere il soggetto passivo alla datazione o alla promessa (Cass. 14.1.1983, n. 2819.
In questo caso la condotta non è vincolata a forme predeterminate e tassative, ma può estrinsecarsi in qualsiasi modo: è sufficiente che sia in concreto idonea ad influenzare l’intelletto e la volontà della vittima,convincendola della opportunità, per evitare il peggio, di aderire alla richiesta (Cass. 13.1.1968).
Rientra indubbiamente nell’ampio concetto di induzione anche l’attività che comporti un «inganno» della vittima, sia nella forma degli artifici o raggiri che nella forma della semplice menzogna o del finto consiglio.
In linea generale, ricorre il reato di "corruzione" (artt. 318-322) in tutti i casi in cui, per effetto di un accordo intervenuto fra un Pubblico Ufficiale ed un privato cittadino, il primo accetta dal secondo, per un atto relativo all’esercizio delle sue attribuzioni, un «compenso» che non gli sia dovuto.
Oggetto della tutela penale delle norme incriminatici in questione è l’interesse della Pubblica Amministrazione alla imparzialità, onestà e correttezza dei propri funzionari.
Il Codice distingue due forme fondamentali di corruzione:
► Nell’ambito di ciascuna ipotesi, il codice distingue, inoltre, tra:
Esaminando distintamente le quattro ipotesi criminose possiamo dire che rispondono del reato di «corruzione impropria antecedente» il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di impiegato che, per compiere un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, in danaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa,nonché colui che dà o promette la retribuzione.
Rispondono del reato di «corruzione impropria susseguente» il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che riceve la retribuzione indebita per un atto d’ufficio da lui già compiuto.
Di tale reato risponde solo il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio e non anche il corruttore.
Rispondono del reato di «corruzione propria antecedente» il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, per ottenere o ritardare un atto del suo ufficio o per fare un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.
Rispondono del reato di «corruzione propria susseguente» il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che riceve denaro o l’utilità per aver agito contro i doveri del suo ufficio o per aver omesso o ritardato un atto di ufficio, nonché colui che ha dato il danaro o l’utilità.
La corruzione pur avendo in comune con la concussione l’abuso delle funzioni e l’illiceità del profitto se ne differenzia per la posizione in cui si trovano le parti è per l’elemento psicologico. Nella corruzione le parti si trovano in condizioni di parità ed il privato è libero di porre in essere, d’accordo con il un illecito rapporto.
Nella concussione invece è caratteristica la posizione di preminenza del il Pubblico Ufficiale, di conseguenza, la determinazione all’illecito è la conseguenza della coartazione della volontà del privato soggiogata dall’impossibilità di conseguire in altro modo l’utile sperato.
Commette tale reato (art. 322 c.p.), chiunque offra o prometta denaro al pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per indurlo a compiere un atto del proprio ufficio o servizio (istigazione alla corruzione impropria) ovvero indurlo ad omettere o ritardare un atto dell’ufficio o servizio o fare un atto contrario ai doveri d’ufficio (istigazione alla corruzione propria), nel caso in cui l’offerta o la promessa non venga accettata.
E’ pertanto un reato "monosoggettivo" perché è essenziale la «mancata accettazione» da parte del funzionario. E’ quindi un tentativo di corruzione previsto come reato autonomo per reagire ad un fatto che è grave insidia alla rettitudine e al disinteresse che devono accompagnare il funzionario, il tentativo pertanto non è configurabile.
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato[1], commette tale reato (art. 323 c.p.), il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.
Il reato di abuso di ufficio così delineato è frutto di modifiche introdotte dalla Legge 16 luglio 1997, n. 234.
L’aspetto più significativo della nuova formulazione dell’art. 323 c.p. è rappresentato dal fatto che la configurabilità del reato è ancorata al verificarsi di un «evento di danno», consistente nell’aver procurato a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero nell’aver arrecato ad altri un danno ingiusto. In tal modo il legislatore ha inteso individuare con maggiore precisione le condotte al fine di ridurre i margini di interpretazione affidata alla giurisprudenza.
Il reato in questione, non è più un reato di pericolo, come nella precedente formulazione, e ai fini della consumazione occorre che si sia verificato un «danno ingiusto» o che si sia procurato un «ingiusto vantaggio patrimoniale». La soglia della punibilità non si arresta più al pericolo di un vantaggio o di un danno, ma viene spostata in avanti al momento in cui vantaggio e danno da potenziali si trasformano in attuali.
Altro elemento di novità dell’articolo in esame riguarda la necessità della violazione di norme di legge o di regolamento realizzata dal il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio. Anche questo aspetto serve a circoscrivere la configurabilità dell’abuso mediante omissione: infatti, l’abuso può essere integrato anche da un comportamento omissivo che violi l’obbligo di fare imposto delle norme.
La condotta punita può consistere anche nella violazione dell’obbligo di astensione, non solo quando sussista un interesse proprio o di un prossimo congiunto, ma anche «negli altri casi prescritti». Questa espressione generica pone problemi sia sotto il profilo della tassatività che sotto quello della riserva di legge.
L’oggetto giuridico del reato in esame è rappresentato dal «buon andamento e dall’imparzialità della Pubblica Amministrazione da condotte viziate dall’affarismo privato dei suoi dipendenti» e soggetto attivo può essere il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio: si tratta, dunque, di un reato proprio.
[1] Ad esempio, è più grave reato la concussione (art. 318 c.p.)
Il "segreto d’ufficio" costituisce uno dei doveri fondamentali del Pubblico Ufficiale. Secondo la dottrina prevalente, il segreto è definibile come la situazione corrispondente ad un interesse giuridicamente apprezzabile di un soggetto a che un determinato contenuto di esperienza non sia rivelato a altri.
Il segreto è d’ufficio quando abbia ad oggetto «notizie d’ufficio», per tali intendendosi tutte le cognizioni facenti parte della competenza dell’ufficio o del servizio cui è addetto il soggetto obbligato al segreto. Tale obbligo può derivare da una legge, da un regolamento, da una consuetudine, ovvero dalla natura stessa della notizia, ricollegabile al tipo di attività svolta dall’agente, che può recar danno alla Pubblica Amministrazione.
L’art. 326 c.p. prevede "tre distinte figure" di reato configurabili come casi di inosservanza di segreto d’ufficio:
Se il profitto non è di natura patrimoniale, ovvero lo scopo è di cagionare ad altri un danno ingiusto, la pena è minore (art. 15 della Legge 26.4.1990).
Oggetto specifico della tutela penale è l’interesse della Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato con riferimento anche alle funzioni legislative e giurisdizionali dello Stato, al normale svolgimento delle proprie attività.
L’elemento materiale del delitto doloso consiste nel portare a conoscenza di persona non autorizzata a riceverla la notizia d’ufficio destinata a restare segreta ovvero nel tenere un comportamento, positivo o negativo, che comunque faciliti al non autorizzato la cognizione della notizia.
Nella ipotesi, relativa alla agevolazione colposa, invece, la conoscenza del segreto da parte del non autorizzato avviene a seguito di negligenza del come nel caso in cui lo stesso lasci incustodito un importante documento riservato.
Con la nuova formulazione, introdotta dall’art. 16 della legge 26 aprile 1990, l’attuale art. 328 comma 1 c.p. punisce una condotta di rifiuto dell’atto d’ufficio.
Non è richiesta, quindi, la semplice omissione ma un’omissione qualificata da una manifestazione di volontà contraria al compimento dell’atto che potrà essere espressa (quando il soggetto tenuto ha dichiarato di non voler agire) o tacita (quando egli sia rimasto inerte alle sollecitazioni rivoltegli). E’ inoltre necessario che l’atto «per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo».
Quanto all’ipotesi prevista al secondo comma dell’art. 328, commette tale delitto il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, fuori dei casi previsti dal primo comma, entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.
La condotta punita è, in questo caso, l’omissione, e cioè il mancato compimento dell’atto dovuto.
In tale categoria rientrano tutti quei reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione da soggetti estranei al suo apparato organizzativo.
Oggetto specifico è la tutela dell’interesse della Pubblica Amministrazione alla libertà di decisione dei Pubblici Ufficiali, cioè a che i Pubblici Ufficiali decidano quali atteggiamenti, relativi al servizio, debbano assumere senza essere in alcun modo influenzati dagli estranei.
Di essi i principali sono:
► Violenza o minaccia a un Pubblico Ufficiale (art. 336 c.p.)
Commette questo reato chiunque usa violenza o minaccia a un Pubblico Ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per costringerlo:
E’ necessario sottolineare che l’attività a cui l’agente mira deve essere "futura". Qualora infatti essa fosse già in corso ed il reo mirasse ad opporvisi con violenza o minaccia si configurerebbe l’ipotesi ex art. 337 c.p. (Resistenza).
► Resistenza a un Pubblico Ufficiale (art. 337 c.p.)
Commette tale reato chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un Pubblico Ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza.
L’elemento oggettivo richiede una «violenza» o «minaccia» esercitata contestualmente al compimento dell’atto d’ufficio da parte del Pubblico Ufficiale.
Non è necessario che la violenza o la minaccia sia esercitata direttamente sulla persona del Pubblico Ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio per impedirgli il compimento di un atto del suo ufficio o servizio, ma è sufficiente che essa si estrinsechi su cose, purché anche in tal caso si ponga come ostacolo al concreto compimento dell’attività. Neppure è necessario che la violenza o minaccia pongano in pericolo l’incolumità fisica del Pubblico Ufficiale bastando che esse impediscano l’esercizio dell’atto d’ufficio (Cass. 20.10.1997, n. 9442).
Non integra né violenza né minaccia la c.d. «resistenza meramente passiva» e, quindi, essa non integra il delitto in esame, neppure nel caso in cui il funzionario sia costretto ad usare la forza per vincerla.
Discusso è il problema se e quando la «fuga» possa configurare resistenza a Pubblico Ufficiale. Pacifico è che la semplice fuga a piedi non può mai configurare il reato in esame, in quanto in essa non è ravvisabile né violenza né minaccia (Cass. 13.10.1986, n. 10813).
► La giurisprudenza ha precisato, comunque, che costituisce resistenza a Pubblico Ufficiale:
► Oltraggio a Pubblico Ufficiale (art. 341bis c.p.)
Commette questo reato chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni .[1] [6]
Abrogato dall’art. 8 Legge 25 giugno 1999 n.205 e introdotto dall’art. 1 comma 8 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, l’art. 341 bis c.p. nonostante il dettato di cui ai citati articoli, sanziona penalmente, con la reclusione fino a tre anni, la condotta di chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio, a causa o nell’esercizio delle sue funzioni. Viene dunque delimitato il locus commissi delicti - in luogo pubblico o aperto al pubblico - e vengono tutelati onore e prestigio, non alternativamente come nel dettato di cui all’abrogato art. 341 c.p..
La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, così come nel precedente art. 341 c.p. una analoga previsione aggravava la pena prevedendo la reclusione da uno a tre anni. Il reato si estingue nel caso in cui l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima.
In simmetria con quanto ex art. 596 c. IV c.p. se la verità del fatto è provata o se, per esso, l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.
► Millantato credito (art. 348 c.p.)
Commette tale reato chiunque, millantando un credito presso un Pubblico Ufficiale o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un o impiegato o di doverlo remunerare.
Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente ottiene la dazione e la promessa.
Il reato può concorrere con quello di "truffa" qualora il millantato credito sia uno dei raggiri utilizzati per indurre in errore.
[1] [6] Art. 594 (Ingiuria) e 61 n. 10 c.p. (circostanze aggravanti comuni)
Tutto ciò che è vero può essere alterato, vale a dire falsificato, per ingannare una o più persone determinate ovvero per ingannare un numero indeterminato di persone (= il Pubblico).
La falsificazione finalizzata ad ingannare una o più persone determinate può dar luogo al reato di "truffa" (o a reati simili); la falsità finalizzata ad ingannare il Pubblico Ufficiale da luogo, invece, ai delitti contro la fede pubblica dettagliatamente elencati nel titolo VII del libro II del codice.
I delitti contro la fede pubblica sono perciò i delitti di «falso» e cioè i delitti mediante i quali, alterando il vero, si mette in pericolo:
Si tratta, dunque, di “reati di pericolo” perché le condotte di falsificazione sono punite non in quanto ingannano la pubblica fede (= fiducia), ma in quanto sono idonee a farlo. Questa idoneità va esclusa quando si tratta di «falso grossolano».
Il falso grossolano è quello che può essere accertato da «chiunque…» ed a prima vista. In questi casi, il falso non è punibile perché si tratta di reato impossibile per inidoneità dell'azione (art. 49 comma 2 c.p.).
In base a tale definizione, non sono mai grossolani, perciò, il falso che poteva essere accertato solo da un esperto oppure quello che ha ingannato, comunque, la vittima predestinata.
Il codice ripartisce i delitti contro la fede pubblica in quattro Capi, a seconda dell’oggetto materiale della falsità:
Oggetto di tali reati sono i «documenti pubblici o privati» di cui si vuole tutelare la genuinità e veridicità in quanto mezzi di prova.
Pertanto, la società moderna ha necessità di documentare in maniera sicura e durevole le situazioni che hanno rilievo giuridico e deve perciò tutelarsi, anche mediante la previsione di sanzioni penali, da condotte idonee a mettere in pericolo tale esigenza di certezza.
Per questo motivo, protegge la genuinità e la veridicità degli atti che documentano situazioni e rapporti economicamente o giuridicamente rilevanti.
La genuinità e la veridicità vengono tutelate punendo chi causa la:
- falsità materiale degli atti (artt. 476-477-482 c.p.);
- falsità ideologica (artt. 478-479-480 c.p.).
In questi casi si è di fronte ad un «falso materiale». La falsità, infatti, incide sulla esistenza materiale dell’atto (che non proviene da colui che apparentemente sembra essere l’autore) oppure sulla sua materia che è alterata mediante aggiunte e cancellature. Si dice anche che l’atto, in queste ipotesi, è alterato nella sua «genuinità».
La falsità materiale può assumere due forme:
Si è invece in presenza di un «falso ideologico» quando non viene intaccata la genuinità dell’atto, ma la sua «veridicità»: ossia il suo tenore, il suo contenuto.
Si ha in tutti i casi in cui il documento, né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni menzognere: chi redige l’atto attesta cosa diversa da quel che è stato detto od è realmente accaduto e, nella sostanza redige un atto il cui contenuto non corrisponde a verità.
Affinché i reati in questione si realizzino è necessario:
Dagli esempi appena fatti emerge che i documenti tutelati possono essere di diverso tipo e provenienza. Semplificando al massimo, può dirsi che la principale distinzione è quella fra «documenti pubblici» e «scritture private».
Sono "documenti pubblici" quelli che provengono da un Pubblico Ufficiale o incaricato di un pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.) e che sono redatti dall’uno o dall’altro di tali soggetti quando è nell’esercizio delle sue funzioni e delle sue attribuzioni.
Sono "scritture private" (o documenti privati) tutti quei documenti provenienti da soggetti sprovvisti della qualifica di Pubblico Ufficiale o di incaricato di servizio oppure redatti da costoro, ma al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni o attribuzioni.
Quando la falsità riguarda un documento pubblico, il reato assume naturalmente maggiore gravità, a seconda del tipo di documento (certificazioni e autorizzazioni amministrative, atti pubblici o copie autentiche di atti pubblici o privati, gli attestati)[1], e del fatto che l’autore sia o meno un pubblico o un privato.
Quando invece alle scritture private, per la falsificazione di talune di esse, il codice penale prevede una pena analoga a quella prevista per gli atti pubblici falsificati dal privato.
Le scritture private prese in considerazione sono il testamento olografo e i titoli di credito (cambiali, assegni, vaglia postali e telegrafici). I reati che le riguardano sono perseguibili a querela.
[1] Gli atti pubblici sono documenti redatti dai Pubblici Ufficiali o dai pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni o attribuzioni (ad esempio: i verbali della P.G., i contratti di arruolamento dei marittimi, i diplomi di studio, la cartella clinica redatta dal medico addetto all’ospedale, i certificati rilasciati dal medico di porto, l’atto di un notaio e l’autenticazione della firma redatta da un notaio, ecc.).
Le certificazioni amministrative sono documenti redatti da un Pubblico Ufficiale per attestare (confermare, comprovare, ribadire) l’esistenza di una determinata situazione o di un determinato fatto giuridico (ad esempio: la carta di identità, il passaporto, la targa dell’autovettura). Le certificazioni amministrative si distinguono dagli atti pubblici, in quanto questi ultimi vengono posti in essere per creare una nuova situazione giuridica; gli altri per dichiarare una situazione giuridica già esistente. Per esemplificare: il notaio che redige un atto di vendita (atto pubblico) crea una nuova situazione giuridica: la proprietà in capo a chi acquista. Il funzionario che rilascia una carta di identità (certificazione) attesta, invece, nel documento delle risultanze emergenti da altri atti in suo possesso.
Come prevede l’art. 476 c.p. lo commette il Pubblico Ufficiale (reato proprio) che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.
La condotta consiste nel formare (creare qualcosa che prima non esisteva) in tutto o in parte un atto falso (equivale a contraffare); e nell’alterare (modificare qualcosa di preesistente) un atto vero.
Il reato si consuma con il verificarsi della contraffazione o della alterazione.
Si procede d’ufficio e la competenza è del "Tribunale monocratico". Il colpevole è punito con la reclusione da 1 a 6 anni.
Se la falsità riguarda un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da 3 a 10 anni.
► Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
Come prevede l’art. 477 c.p. lo commette il Pubblico Ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffa o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro veridicità.
Appare chiaro che sono due le ipotesi delittuose e che di esse la seconda consiste nella "contraffazione" non dell’atto come tale, ma di alcuni suoi elementi, quali per esempio il visto, la vidimazione, la legalizzazione di firme, ecc. "Contraffazione" si deve intendere formazione di un atto ad imitazione di un atto vero.
Il colpevole è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (Tribunale monocratico).
Come prevede l’art. 479 c.p. lo commette il Pubblico Ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
Il colpevole è punito, ai sensi dell’art. 476 c.p., con la reclusione da 1 a 6 anni, oppure, se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, con la reclusione d 3 a 10 anni.
► Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
Come prevede l’art. 480 c.p., lo commette il Pubblico Ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
Il colpevole è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni.
In tale categoria rientrano tutti quei comportamenti che sono idonei a "sorprendere la buona fede" delle Autorità, o di un numero indeterminato di persone, relativamente alla identità, allo stato o alle qualità di un individuo.
► Falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale sulla identità personale sulla identità o su qualità proprie o altrui (art. 495 c.p.)
Commette tale reato (art. 495 c.p.), chiunque dichiara o attesta falsamente al Pubblico Ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona ovvero chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico.
Oggetto specifico è la «tutela della fede pubblica» da condotte dirette ad alterare gli elementi di identificazione di una persona o le sue qualità di rilievo sociale.
La condotta consiste nel dichiarare o attestare falsamente ad un relativamente alla propria o altra persona:
Le dichiarazioni devono essere rese in "atto pubblico" (Verbale) ovvero devono essere inserite in atto pubblico. Il reato si consuma nel momento in cui le dichiarazioni vengono rese ed indipendentemente quindi dal fatto che siano state o meno riprodotte nell’atto pubblico (il reato quindi non viene meno anche se il dichiarante ritratta le sue dichiarazioni prima della conclusione dell’atto).
► False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 496 c.p.)
Commette tale reato (art. 496 c.p.), chiunque interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un Pubblico Ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio.
Occorre ai fini della punibilità che il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio "abbia richiesto" – nell’esercizio delle funzioni o del servizio – al soggetto di fornire indicazioni sulla identità, sullo stato o sulle qualità della propria persona e dell’altrui persona; che il soggetto "abbia aderito all’invito" (se rifiuta: art. 651 c.p.) e "abbia fatto dichiarazioni mendaci"; che il soggetto fosse consapevole delle qualità del richiedente e della falsità delle proprie dichiarazioni.
Come si vede qui non si hanno dichiarazioni destinate ad essere riprodotte in un atto pubblico; perciò l’ipotesi in esame differisce da quella prevista dall’articolo precedente.
In tal caso si realizza un’ipotesi di concorso di reati, perché commessi in tempi diversi, sia pure con la stessa finalità, ma con diverse violazioni di norme giuridiche, delle quali una protegge la pubblica falsa documentazione e l’altra la pubblica fede personale.
Il colpevole è punito con la reclusione da 15 giorni a 1 oppure con la multa da 5 € a 516 €.
Il regolare e proficuo svolgimento (o meglio, il buon andamento) delle attività della Pubblica Amministrazione può essere turbato dalle condotte (abusi) di quelle stesse persone che sono chiamate ad esercitare tali pubbliche attività.
Nel titolo XII, Capo III, Sezioni II e IV del Codice penale, sono previsti e puniti «i fatti» commessi dai Pubblici Ufficiali che, con la perfetta consapevolezza di agire fuori dei casi consentiti dalla legge e di abusare, quindi, dei poteri inerenti alla pubblica funzione, offendono oltre all’interesse relativo al regolare svolgimento della Pubblica Amministrazione (interesse secondario), altresì gli interessi (primari) relativi alla libertà della persona:
► Arresto illegale (art. 606 c.p.)
Commette il reato di cui all'art. 606 c .p., il Pubblico Ufficiale (357) che procede ad un arresto (380 ss. c.p.p.), con la consapevolezza di abusare dei poteri[1], inerenti alla pubblica funzione (Cass. 22 novembre 1982, Rosa).
Ai fini della punibilità occorre sottolineare che deve sussistere la volontà (dolo) da parte del Pubblico Ufficiale, di procedere all’arresto con la consapevolezza di agire fuori dei casi previsti dalla legge.
Se manca la volontà (ad esempio, errore dovuto a ignoranza) il fatto potrà essere punito soltanto in sede disciplinare.
Il colpevole è punito con la reclusione fino a tre anni.
► Abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608 c.p.)
Commette il reato di cui all'art. 608 c.p., il Pubblico Ufficiale che, per ragioni del suo ufficio, sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità competente.
Occorre ai fini della punibilità che il Pubblico Ufficiale abbia adottato un provvedimento non consentito dalla legge per effetto del quale la libertà fisica della persona arrestata o detenuta o affidata sia rimasta limitata oltre i termini legali.
Il delitto può concorrere materialmente (concorso di reato) con altri delitti i quali offendono beni ed interessi della persona diversi dalla libertà fisica (ad esempio, percosse, lesioni, ingiurie, minacce, ecc.)
Il colpevole è punito con la reclusione fino a trenta mesi.
La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro Pubblico Ufficiale (357), rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.
► Perquisizione e ispezione personali arbitrarie (art. 609 c.p.)
Commette il reato di cui all'art. 609 c.p., il Pubblico Ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione (352, 247-252 c.p.p.) o un’ispezione personale (245 c.p.p.).
Occorre che, fuori dei casi in cui la legge autorizza a procedere ad una ispezione o perquisizione personale, il Pubblico Ufficiale abbia provveduto a uno di tali atti con la perfetta consapevolezza di agire fuori dei casi consentiti dalla legge; oppure, nei casi in cui l’ispezione o la perquisizione fosse autorizzata dalla legge, che lo stesso non abbia osservate le formalità prescritte, con la consapevolezza dell’abuso.
Si rammenta che l’art. 354 comma 3 c.p.p. vieta agli Ufficiali di polizia giudiziaria l’ispezione personale del soggetto.
Quando con la perquisizione o l’ispezione arbitraria vengono offesi altri beni, oltre a quello della libertà personale della persona sottoposta agli atti suddetti (ad esempio, libertà sessuale, pudore, onore), si avrà concorso materiale di delitti.
Il colpevole è punito con la reclusione fino ad un anno.
► Violazione di domicilio commessa da un Pubblico Ufficiale (art. 615 c.p.)
Commette il reato di cui all'art. 615 c.p., il Pubblico Ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni (323), s’introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell’articolo 614 c.p. (abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi)
Occorre, ai fini della punibilità, che il Pubblico Ufficiale sia "competente" (presupposto) ad effettuare una perquisizione domiciliare (se lo stesso agisce fuori della sfera dei suoi poteri, risponde del delitto di cui all’art. 614 in concorso materiale col delitto previsto dall’art. 347 - Cass. 28 giugno 1940, Salvetti); che lo stesso si sia introdotto o trattenuto nei luoghi indicati nell’art. 614 c.p. illegittimamente oppure si sia introdotto nei luoghi stessi senza osservare le formalità prescritte dalla legge.
Occorre, infine, che il Pubblico Ufficiale abbia commesso l’azione rendendosi ben conto di commettere un abuso (se difetta la coscienza dell’abuso si avrà soltanto una grave mancanza disciplinare).
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se l’abuso consiste nell’introdursi o nel trattenersi nell’abitazione.
Se l’abuso consiste nell’introdursi nei detti luoghi senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge (250, 352 c.p.p.), la pena è della reclusione fino a un anno.
[1] L’abuso di potere comprende l’usurpazione del potere non conferito dalla legge, l’eccesso di competenza, l’azione fuori dei casi consentiti dalla legge e la mancata osservanza delle formalità prescritte dalla legge.
In tale categoria rientrano tutti quei fatti che ostacolano l’attività dello Stato diretta ad assicurare l’ordine e la tranquillità pubblica.
L’ordine e il buon assetto ed il regolare andamento della vita sociale; la tranquillità pubblica – che rappresenta l’aspetto soggettivo dell’ordine – è la serenità d’animo che deriva al popolo dalla assenza di motivi di allarme, di commozione, di molestia.
► Inosservanza dei provvedimenti da parte dell'Autorità (art. 650 c.p.)
Commette il reato di cui all’art. 650 c.p., chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene.
Oggetto specifico è la tutela dell’interesse all’osservanza individuale dei provvedimenti dati per il mantenimento dell’ordine pubblico genericamente considerato.
Si tratta di una norma penale in bianco ed a carattere ausiliario (opera cioè solo se l’inosservanza del provvedimento dell’Autorità non è punita da un’altra norma penale).
La condotta consiste nel non osservare un provvedimento (dell’Autorità amministrativa o dell’Autorità giudiziaria) dato legalmente (=provvedimento legittimo: vale a dire emesso dall’Autorità competente e con forme – anche orali – previsti dalle leggi) per una delle seguenti tassative ragioni:
Il reato non sussiste se il provvedimento non è congruamente motivato. In particolare, nel caso dei «biglietti di convocazione» utilizzati dalle Forze di polizia (ed anche dalla Capitaneria di Porto), la persona convocata deve essere posta in condizione di conoscere quantomeno le ragioni generali per le quali è stata chiamata.
► Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale (art. 651 c.p.)
Commette il reato di cui all’art. 651 c.p., chiunque richiesto da un Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali.
Occorre accertare che il Pubblico Ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, abbia richiesto al soggetto di dare le proprie generalità; o che il soggetto abbia manifestato in qualunque modo, ma chiaramente, di non voler rispondere alla richiesta; ovvero che il soggetto abbia voluto non aderire alla richiesta, sapendo che il richiedente era un nell’esercizio delle sue funzioni o non sapendolo per un suo errore colposo.
Il rifiuto di fornire la prova delle proprie generalità "non costituisce questa contravvenzione" allorquando il soggetto declina le proprie generalità a voce, rifiutando di esibire il documento di identità (artt. 4 e 157 T.U.L.P.S.).
Il reato sussiste anche nel caso che, "dopo il rifiuto" il soggetto fornisca spontaneamente le generalità (Cass. 23 febbraio 1985, Cardinato).
Se il soggetto, invece di tacere, declina generalità false, commette il delitto di cui all’art. 496 c.p.
Ai fini del nostro studio, appare opportuno analizzare le fattispecie penalmente rilevanti che possono concretizzarsi a seguito dell’evento costituito dalla «navigazione marittima», e che possono di massima verificarsi per le seguenti violazioni, rispettivamente contemplate dal Codice Penale, dal Codice della Navigazione e da altre Leggi speciali:
Si tratta di un reato di creazione giurisprudenziale che si verifica quando l’offesa commessa dall’agente a un bene giuridico tutelato dall’Ordinamento giuridico, si protrae nel tempo per effetto di una sua condotta persistente e volontaria.
Si tratta dunque di un "reato di durata" caratterizzato dal fatto che l'evento lesivo e la sua consumazione perdurano per un certo periodo di tempo.
Il reato si compone di due fasi:
Nei reati permanenti acquista rilevanza giuridica non solo la condotta criminosa del soggetto agente che realizza la lesione del bene ma anche e soprattutto quella successiva di mantenimento.
Tale reato cessa nel momento in cui il reo mette fine alla sua condotta volontaria di mantenimento dello stato antigiuridico.
I requisiti di tale fattispecie sono dunque: carattere continuativo del comportamento criminoso e la volontà e la persistenza della condotta dell’agente.
Il carattere della permanenza non è un elemento caratteristico di questa particolare figura di illecito (giacché il reato si perfeziona con il semplice verificarsi del primo evento) ma va a incidere sulla determinazione della pena.
► Nel nostro Ordinamento penale sono previste diverse figure del reato permanente tra i quali:
Non è pacifica in dottrina la distinzione fra il "reato continuato" e il "reato permanente" e la stessa distinzione normativa non è da tutti condivisa. La differenza consisterebbe infatti nella eventuale pluralità di azioni da considerarsi singolarmente reati ripetuti (reiterati), ovvero nella configurabilità di un reato unico, all'interno di un arco temporale rilevante durante il quale perduri una situazione di illecito.
Links:
[1] http://www.nonnodondolo.it/content/norme-giuridiche-e-sanzioni
[2] https://www.studiocataldi.it/codicepenale/
[3] https://www.difesa.it/Giustizia_Militare/Legislazione/CodicePMP/Pagine/default.aspx
[4] https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwj7se3coezbAhVDzxQKHRYpB7kQFgiAATAF&url=https%3A%2F%2Fwww.studiocataldi.it%2Fnormativa%2Fcodice-della-navigazione%2F&usg=AOvVaw3Ls77zBpuYm62lisVldli1
[5] http://www.nonnodondolo.it/../1/edit%2322
[6] http://www.nonnodondolo.it/../1/edit%231