L'informazione di garanzia

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Nel precedente sistema processuale sin dal primo atto di istruzione il Giudice Istruttore o il Pubblico Ministero doveva inviare all'imputato la «comunicazione giudiziaria» (c. d. avviso di garanzia).

Nel nuovo modello processuale, invece, la stessa comunicazione «c.d. informazione di garanzia» va inviata solo se vi è nelle indagini preliminari il compimento di un atto al quale il difensore ha diritto di assistere (art. 369 c.p.p.).

  • Sono atti ai quali hanno diritto di assistere i difensori previo avviso "24 ore" prima del compimento i seguenti:
  1. interrogatorio
  2. confronto (cui deve partecipare la persona sottoposdta alle indagini)
  3. ispezione (cui non deve partecipare la persona sottopsta alle indagini)

I difensori hanno altresì il diritto di assistere, ma senza avviso, per gli atti di "perquisizione" o di "sequestro" (art. 365 c.p.p.), atti «c.d a sorpresa».
Pertanto tutti gli altri atti di indagine possono essere compiuti (ad esempio, esame di persone che possono riferire sulla notizia di reato - futuri testimoni) senza l'invio della informazione di garanzia.