I termini delle indagini

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La fase delle indagini preliminari è «perimetrata» entro precisi confini temporali. Il legislatore, nell'intento di assicurare ritmi accelerati alla fase dell indagini e di tutelare possibili interessi dell'indagato e della persona offesa ad una tempestiva definizione delle indagini, ha prefissato termini "massimi" di durata.
Il termine di durata delle indagini è di 1 (un) anno quando si procede per uno dei delitti indicati nell’art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p. e cioè che riguardano ipotesi di delitti riconducibili al concetto di criminalità organizzata (eversiva, terroristica o tipo mafioso). Per gli altri reati, il termine delle indagini è di soli 6 (sei) mesi.

  • Alla scadenza del termine il P.M. può:
  1. chiedere una proroga del termine (artt. 406, 407 c.p.p.);
  2. chiedere l'archiviazione della notizia di reato (art. 408 c.p.p.);
  3. chiedere il rinvio a giudizio.

Il termine delle indagini preliminari (sia esso di sei mesi o di un anno) può essere "prorogato" una o più volte dal G.I.P. su richiesta del Pubblico Ministero. La richiesta di proroga contiene l’indicazione della notizia di reato e l’esposizione dei motivi che la giustificano. Deve essere notificata (a cura del G.I.P.) all’indagato e alla persona offesa che, nella notizia di reato (ad esempio, nella querela o nella denuncia) o successivamente alla sua presentazione, ha dichiarato di volerne essere informata.
La notificazione della richiesta di proroga non è prevista quando si procede per uno dei delitti di mafia.
La proroga è concessa o negata dal G.I.P. La prima proroga, di durata non superiore a 6 (sei) mesi, può essere concessa per qualsiasi giusta causa. Le altre, solo quando la giusta causa consiste nella particolare complessità delle indagini o nella oggettiva impossibilità di concluderle.
In totale, computate tutte le proroghe, la
durata delle indagini non può superare i 18 (diciotto) mesi.
Il termine di durata delle indagini può essere di "quattro anni" quando si procede per i delitti di più grave allarme sociale (art. 407 comma 2 lett. b c.p.p.).