La responsabilità amministrativa degli enti

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Il comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 68 del 2015 novella l'art. 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001, estendendo il catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato. Il comma 8 prevede infatti a carico dell'ente specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei seguenti delitti contro l'ambiente (art. 25-undecies, comma 1):

  • inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote),
  • disastro ambientale (da 400 a 800 quote),
  • inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (da 200 a 500 quote);
  • associazione a delinquere (comune e mafiosa) aggravata (da 300 a 1.000 quote),
  • traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (da 250 a 600 quote);
  • uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (fino a 250 quote);
  • distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (da 150 a 250 quote).
     

Inoltre, con l'inserimento del comma 1-bis nel menzionato articolo 25-undecies, si specifica, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 231 del 2001    (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). La disposizione specifica che per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno.