Competenza per territorio

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La «competenza per territorio», consiste nell’attribuzione del potere di decidere su un reato a quel Giudice, competente per materia, che essendo insediato sul territorio in cui il fatto reato è stato commesso (ratione loci), ha destato maggior allarme sociale ed é più facile ricercare le prove. Per queste ragioni, il codice fissa la regola generale in base alla quale la competenza per territorio è determinata dal luogo di verificazione dell’evento: competente è il Giudice del luogo in cui l’evento del reato è stato realizzato (locus perpetrati delicti).
Tuttavia, qualora l’evento sia rappresentato dalla morte, competente è il Giudice del luogo di verificazione della condotta (azione o omissione) e non più dell’evento (art. 8 e 9).
In tema di delitto tentato, in cui per definizione manca l’evento (art. 56 c.p.), la competenza è collegata all’ultimo atto diretto a commettere il delitto e cioè all’ultimo segmento della condotta. Per il reato permanente è competente il Giudice del luogo in cui ha avuto inizio.

  • Ad esempio, il luogo in cui è avvenuto il rapimento nel sequestro di persona, e non il luogo della liberazione.

Il territorio compreso nella competenza dei vari Giudici è delimitato (locus commissi delicti) dal:

  1. Circondario, per il Tribunale;
  2. Distretto, per la Corte d’appello;
  3. Circolo, per la Corte di assise;
  4. Circoscrizione, per la Corte di assise di appello.

Esemplificando:

il Tribunale esercita le sua funzione nell’ambito di un territorio denominato circondario; la Corte di assise, invece, nell’ambito di un territorio denominato circolo e comprendente di solito più circondari.