Esecuzione del sequestro

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L'esecuzione del sequestro di cose o beni, che come detto possono o devono essere sequestrate, consta di due aspetti tra loro collegati:

  1. aspetto amministrativo
  2. aspetto tecnico

L'aspetto amministrativo riguarda gli «adempimenti amministrativi cui l'accertatore ha l'obbligo di attenersi», mentre quello tecnico è riferito alle «modalità del sequestro».

Adempimenti amministrativi per l'esecuzione del sequestro

Gli adempimenti amministrativi per l'esecuzione del sequestro consistono nella compilazione di un apposito «Processo Verbale» con il quale si dà atto del sequestro effettuato con l'indicazione dei seguenti elementi, per consentire l'esame della liceità del provvedimento adottato da parte dell'amministrazione competente, nonché per consentire alla parte interessata di proporre opposizione:

  1. data e luogo in cui il sequestro è avvenuto;
  2. generalità dell'accertatore che lo ha eseguito;
  3. descrizione dei beni o cose sequestrati, stato di conservazione ed elenco delle pertinenze del bene o cose sequestrate;
  4. generalità, se conosciute, del soggetto che deteneva le cose o i beni sequestrati;
  5. descrizione dell'illecito commesso con le cose sottoposte a sequestro e relative norme violate;
  6. dichiarazioni eventuali rilasciate dal detentore delle cose sequestrate;
  7. modi in cui sono stati apposti gli eventuali sigilli per impedire che quanto oggetto di sequestro sia posto in uso ovvero alterato;
  8. luogo di custodia e generalità del custode provvisorio o del custode definitivo.

Gli elementi predetti debbono essere indicati in modo chiaro sul Verbale che dovrà essere sottoscritto a cura dell’Agente accertatore che ha compiuto il sequestro e dallo stesso consegnato in copia al detentore delle cose sequestrate.

Altra copia del Verbale dovrà essere immediatamente inviata all'Amministrazione competente, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 571/82 quali ad esempio, la Capitaneria di Porto nel caso di sequestri operati rispettivamente per violazione a norme del Codice della Navigazione, della legge sulla pesca marittima (n. 693/75), della legge sulla nautica da diporto (n. 171/05), oppure alla Prefettura competente per territorio nel caso di violazione alla legge sull'obbligo della assicurazione sulla responsabilità civile (n. 990/69).
L'obbligo di inviare "immediatamente" copia del Verbale di sequestro all'Amministrazione interessata, scaturisce da una duplice esigenza:

  1. facoltà consentita (art. 19 legge n. 689/81) agli interessati di proporre, anche immediatamente, opposizione al sequestro, con l'obbligo per l'Amministrazione di emettere, come avremo modo di parlare, la «ordinanza motivata» di risposta all'opposizione entro il 10° giorno successivo alla proposizione dell’opposizione, in assenza della quale, entro i suddetti termini, l'opposizione s'intende accolta ( c.d. silenzio accoglimento);
  2. nel caso di sequestro di cose suscettibili di alterazione (quali ad esempio il pescato) l'Amministrazione competente, se ritiene di confermare il sequestro perché l'illecito commesso risulta sufficientemente provato, può autorizzare l'alienazione o la distruzione di quanto oggetto di sequestro, salva la necessità di disporre il prelievo di campioni o di eseguire fotografie o altre riproduzioni.

Emerge dalle predette considerazioni che la pratica, peraltro non inconsueta, di far gettare in mare il pescato dopo l'accertamento di un illecito in materia di pesca è sicuramente soggetta a censura alla luce della obbligatorietà del sequestro nei modi previsti dalla legge.
Può essere, però, motivo di deroga la rilevata cattura di specie ittiche protette ovvero ancora in vita per cui, la reimmissione in mare appare giustificata; in tale ipotesi, tuttavia, di determinante importanza, sarà la possibilità di effettuare preliminari «rilievi fotografici» ovvero rilievi ritenuti necessari ed opportuni, fermo restando l'obbligo di verbalizzare la relativa circostanza nell'apposito Verbale.

Le cose sequestrate devono essere annotate su apposito “Registro delle cose sottoposte a sequestro” (art. 9 DPR 29/7/1982, n. 571) nel quale si devono indicare:

  1. gli estremi del procedimento a cui si riferiscono;
  2. l’autorità cui è stato inviato il Verbale di sequestro;
  3. le generalità del trasgressore e della persona cui appartengono le cose sequestrate;
  4. il luogo in cui sono custodite;
  5. le generalità del custode eventualmente nominato ai sensi dell’art. 7 e 8;
  6. gli eventuali estremi dei provvedimenti che autorizzano l’eliminazione o la distruzione, la confisca o la restituzione con la data di esecuzione.

Adempimenti tecnici per l'esecuzione del sequestro

Per quanto attiene gli adempimenti tecnici riguardanti il sequestro occorre fare riferimento alla disposizione indicata nell'art. 5 del D.P.R. n. 571/82, la quale prevede che «le cose sequestrate vengono assicurate con il sigillo dell'Ufficio cui appartiene il Pubblico Ufficiale che ha eseguito il sequestro».
Lo scopo della apposizione del «sigillo» è quello di impedire l'uso o l'alterazione di quanto sequestrato, tale che l'eventuale intervenuta violazione agli obblighi di custodia non possa sfuggire a specifica verifica.
La condizione indicata in precedenza deve essere osservata soprattutto qualora l'oggetto del sequestro (esclusi i natanti, consegnati ai soggetti già previamente individuati), per sua natura o in presenza di motivi di opportunità, venga temporaneamente affidato in custodia, dal che ha eseguito il sequestro, allo stesso soggetto che lo deteneva al momento dell'accertamento della violazione amministrativa, in attesa della convalida del procedimento di affidamento al custode nominato dal titolare dell'Ufficio cui appartiene l'accertatore.

Per quanto attiene alle concrete modalità di attuazione dell'apposizione del sigillo, potrà ricorrersi a taluno dei sistemi già noti nella prassi giudiziaria, quali l'uso della carta gommata, spago, ceralacca, piombo, avendo in ogni caso cura di apporre sul sigillo il timbro o il marchio dell'Ufficio cui appartiene il verbalizzante.