Il G.U.P.

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Il Giudice per l’udienza preliminare (G.U.P.) è un giudice singolo (=monocratico) che appartiene all’ufficio del Giudice per le indagini preliminari e dinanzi al quale si celebra (se il tipo di procedimento la prevede) l’udienza preliminare (oltre che l’eventuale giudizio abbreviato) quando risulta che il G.I.P. delegato al procedimento (art. 328 c.p.p.) ha già adottato, prima della setssa udienza preliminare, provvedimenti che hanno comportato valutazioni sul merito della imputazione (art. 34 commi da 2bis a 2 quater c.p.p.).

  • Ad esempio, è il caso del G.I.P., che durante le indagini preliminari, ha applicato all’imputato la misura della custodia cautelare in carcere, in questo caso, l’eventuale udienza preliminare fissata per decidere se disporre il rinvio a giudizio non può essere celebrata davanti al G.I.P. che ha applicato la misura. Questi, avendo già espresso valutazioni sulla responsabiliotà dell’imputato, può essere sospettato di imparzialità. In tal caso, l’udienza preliminare va celebrata davanti a un giudice (G.U.P.) che, pur appartenendo allo stesso ufficio, è però personas fisica diversa da quella che si è pronunciata sulla libertà personale dell’imputato.

Il Giudice dell’udienza preliminare per i minorenni: giudice collegiale composto da un magistrato di carriera e da due cittadini (uomo e donna) in qualità di esperti – componenti privati.

Nei procedimenti a carico di imputati minorenni, la giurisdizione non è dunque mai esercitata né dalla Corte d'assise né dal Tribunale ordinario né dal Giudice di pace.