Competenza per materia

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La «competenza per materia» consiste nella sfera di giurisdizione appartenente a ciascun tipo di Giudice-ufficio ratione materiae. Essa individua, tra una molteplicità di giudici-ufficio, coesistenti nel medesimo territorio (ad esempio, tra Giudice di pace e Tribunale monocratico) quello competente secondo il tipo di reato (materia).
Nell’ambito di un determinato territorio uno solo (ad esempio, il Tribunale collegiale) è il Giudice-ufficio astrattamente competente per un dato tipo di reato (ad esempio, inquinamento marino).

In grado di appello, la competenza per materia è determinata secondo il criterio funzionale e, quindi, di sovraordinazione funzionale (Corte di appello rispetto al Tribunale, monocratico o collegiale; Corte d’assise di appello rispetto alla Corte di assise di 1° grado).

In terzo grado è sempre competente, per materia e territorio, la Corte di cassazione, che è l’unico Giudice di legittimità nello Stato. 

  • In particolare, la “competenza per materia” è così articolata:
  1. Giudice di pace: è un Giudice onorario (laureato in Scienze giuridiche ovvero ex magistrato, ex avvocato, insegnante di materie giuridiche) e a cui è attribuita una larga parte dei reati di lieve e di facile accertamento cc.dd. di microcriminalità, consistente in forme illegalità minori per gravità, ma molto diffuse nell’ambiente sociale. La competenza penale del Giudice di pace è prevista dagli artt. 4 e ss. del D.lgs. 28.8.200, n. 274 (operativo a decorrere dal 4.4.2001);
  2. Tribunale (ordinario): appartengono al tribunale i reati che non appartengono al Giudice di pace, alla Corte di assise e al Tribunale per i minorenni (ha una competenza residuale rispetto alla Corte d’Assise e al Giudice di Pace);
  3. Tribunale per i minorenni: il criterio attiene non al tipo di reato, ma alla persona dell’autore del reato, che deve essere minore degli anni 18 al momento della commissione del fatto quale che ne sia la gravità o tipo (art. 3 D.P.R. 2.9.1988, n. 448). La finalità risocializzante e recuperatoria dei procedimenti a carico di minori giustifica la concentrazione innanzi al
    Giudice specializzato ratione personae (età minore degli anni 18);
  4. Tribunale militare: presuppone la natura militare del reato e la qualità di militare dell’imputato. Tale Giudice specializzato, infatti, ha cognizione per i reati c.d. militari  commessi da militari ancora in servizio;
  5. Corte di assise: è competente per i reati puniti più gravemente o di maggiore allarme sociale (strage, omicidio). La corte è articolazione autonoma del tribunale ed è composta (come la Corte d’assise di appello) da sei componenti privati (giudici popolari) e due togati (magistrati di carriera), uno dei quali funge da presidente;
  6. Corte d’Appello: è un organo collegiale – tre giudici di carriera – il cui collegio ha la stessa composizione di quello del tribunale collegiale e che è competente nei casi in cui vengono impugnate (=apellate) le sentenze emesse dal tribunale in composizione monocratico o collegiale. Le corti d’appello sono distribuite per ogni capoluogo di regione e nelle città più importanti;
  7. Corte d’assise d’appello: è un organo collegiale la cui composizione comprende sia giudici togati (cioé magistrati di carriera) che giudici "laici", cioé giudici popolari. La Corte d'Assise d'appello svolge funzione di giudice d'appello delle sentenze emesse in 1° grado dalla Corte d'Assise. La Corte ha la stessa composizione della Corte d'Assise;
  8. Corte di Cassazione: è l'organo giudicante posto al vertice della organizzazione giudiziaria ordinaria, essendo il tribunale di ultima istanza nel sistema giurisdizionale ordinario (penale e civile) italiano: Ha sede (unica) a Roma, e giurisdizione su tutto il territorio dello Stato;
  9. Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.): giudice singolo (=monocratico) inserito nell’organico di ciscun tribunale e al quale spetta, a seconda dei casi, sia l’adozione dei provvedimenti che vengono richiesti dal Pubblico Ministero durante le indagini preliminari (ad esempio, l’applicazione della custodia cautelare, l’autorizzazione alle intercettazioni telefoniche o ambienatli, ecc.) sia la pronuncia di provvedimenti che definiscono il giudizio in alcune ipotesi di di procedimenti speciali che saltano il dibattimento (ad esempio, la pronuncia della sentenza di patteggiamento o del decreto penale di condanna).
    Il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni: giudice monocratico (di carriera) avente, in via generale, le stesse competenze del G.I.P. nel procedimento a carico di imputati maggiorenni;
  10. Giudice per l’udienza preliminare (G.U.P.): giudice singolo (=monocratico) che appartiene all’ufficio del Giudice per le indagini preliminari e dinanzi al quale si celebra (se il tipo di procedimento la prevede) l’udienza preliminare (oltre che l’eventuale giudizio abbreviato) quando risulta che il G.I.P. delegato al procedimento (art. 328 c.p.p.) ha già adottato, prima della setssa udienza preliminare, provvedimenti che hanno comportato valutazioni sul merito della imputazione (art. 34 commi da 2bis a 2 quater c.p.p.). Il Giudice dell’udienza preliminare per i minorenni giudica in composizione collegiale ed è composto da un magistrato di carriera e da due cittadini (uomo e donna) in qualità di esperti – componenti privati;
  11. Giudice di Sorveglianza: nel novero dei giudici ordinari rientra il Giudice di di sorveglianza, le cui funzioni, pur essendo prese in considerazione anche delle disposizioni sul procedimento penale, trovano più ampio sviluppo in quelle dell’ordinamento penitenziario (L. 26.7.1975, n. 354) perché riguardano specialmente la gestione della pena: (=il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati).