Sanzioni amministrative accessorie

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Alle violazioni di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5,  8,  9, 10, lettera a), e 11 del Dlgs. n. 4/2012 l'art. 12, comma 1  prevede l'applicazione delle seguenti «sanzioni amministrative accessorie»:

a) la confisca del pescato. Fatte  salve  le  previsioni  di  cui all'articolo 15 del regolamento  (UE)  n.  1380/2013  del  Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e' sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia  inferiore  alla  taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea  e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati  o non conformi  alla  normativa  vigente  sono  distrutti  e  le  spese relative  alla  custodia  e  demolizione  sono  poste  a  carico  del contravventore;

c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h).

2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere h) ed i), siano commesse con  reti  da  posta  derivante,  è  sempre disposta nei confronti del  titolare  dell'impresa  di  pesca,  quale obbligato in solido, la sospensione della licenza  di  pesca  per  un periodo da tre mesi a sei mesi e, in  caso  di  recidiva,  la  revoca della medesima licenza, anche ove non  venga  emessa  l'ordinanza  di ingiunzione.

3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi  1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad  oggetto le specie  ittiche  tonno  rosso (Thunnus  thynnus)  e  pesce  spada (Xiphias gladius), è sempre  disposta  nei  confronti  del  titolare dell'impresa di pesca, quale  obbligato  in  solido,  la  sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei  mesi  e,  in caso di recidiva, la revoca della  medesima  licenza  anche  ove  non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi  1 lettere a), b), c), d), g), h), s) e t), 2, 3, 4 e 5, siano commesse mediante l'impiego  di  una unità non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori  la  sospensione  del  certificato  di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni  e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e forestali  sono  individuati  modalità,  termini  e  procedure   per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4»;