Istituto dell'avocazione

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Per garantire l'obbligatorietà dell'azione penale di fronte ad eventuali ritardi od omissioni delle Procure, in caso di obiettive situazioni di inerzia del P.M. designato o del suo dirigente, è attribuito il potere di «avocazione» al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello (P.G.).
L'avocazione consiste quindi nella eccezionale «
auto-assunzione», da parte del P.G., della funzione investigativa e di promuovimento dell'azione penale in riferimento a procedimenti penali in fase investigativa, in luogo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale che per qualche motivo non opera o non è in grado di adempiere ai propri compiti.
L’avocazione trova, quindi, fondamento in obiettive situazioni di inerzia o di incompatibilità del P.M.: per rimuoverle e, quindi, ristabilire il corretto corso del procedimento, il P.G. il potere-dovere di auto-sostituirsi al P.M. interessato.
L'avocazione può essere «obbligatoria» o «facoltativa», a seconda la fattispecie giustificatrice di essa si presti o meno a valutazioni discrezionali del P.G.

  • Avocazione obbligatoria:
  1. inerzia per scadenza dei termini: mancata richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio entro il termini di durata massima, iniziale o prorogato, fissato per la fase delle indagini preliminari (art. 412 c.p.);
  2. inerzia nella sostituzione del P.M.: impossibilità di sostituzione (es. per carenza di organico)del magistrato del P.M. astenutosi o incompatibile ovvero inerzia del Procuratore capo nelsostituirlo (artt. 53 e 372 c.p.p.).
  • Avocazione facoltativa:
  1. comunicazione del G.I.P. circa il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione formulata dal P.M.. Il P.G. ha facoltà di valutare l'opportunità dell'avocazione delle indagini, allo scopo di sostituirsi al P.M. sospettato di inerzia. L'esigenza dell'avocazione scaturisce dalla circostanza che il P.G. non ha potere di direzione né sui P.M. sottordinati, né sulla
    polizia giudiziaria. Di quest'ultima egli può disporre solo a seguito di avocazione;
  1. comunicazione del G.U.P., nel corso dell'udienza preliminare, circa l'incompletezza delle indagini e l'esigenza di integrarle, nel termine da questi fissato, in modo che possa adottarsi la decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal P.M. di primo grado (art. 42bis, commi 1, 2 c.p.p.).