Rito direttissimo

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Il Giudizio direttissimo (art. 449-452 c.p.p.) è un riro speciale «dibattimentale», di tipo non premiale, azionabile unilateralmente e unicamente dal P.M.
Il rito (alla pari del giudizio immediato), salta l'udienza preliminare, con economia di tempo e di attività processuali, ed affluisce direttamente innanzi al Giudice dibattimentale.

  • La scelta di questo rito compete esclusivamente al P.M. ed è condizionata da particolari presupposti di evidenza della prova. I presupposti dono alternativamente:
  1. l'arresto in flagranza dell'imputato nonché, in caso di imputato minorenne, anche il suo accompagnamento a seguito di flagranza (artt. 18 bis e 25 comma 2 bis D.P.R. n. 448/1988);
  2. ovvero la confessione resa dalla persona nel corso dell'interrogatorio condotto dal P.M. (artt. 364-374, comma 2, 388 c.p.p.) o nel corso di quello che procede il G.I.P. (nel caso in cui il soggetto è sottoposto a misura cautelare o nel corso dell'udienza di convalida del fermo), ovvero dalla Polizia Giudiziaria su specifica delega del P.M. (art. 370, comma 1 c.p.p.).

Nei casi in cui è ammissibile il giudizio direttissimo, la presentazione dell'imputato da parte del P.M. al Giudice del dibattimento deve avvenire, se si tratta di persona arrestata in flagranza, entro 48 ore dall'arresto (se il P.M. vuole che si proceda alla convalida dell'arresto ed al contestuale giudizio) o entro 15 giorni dall'arresto in flagranza se questo è già stato convalidato autonomamente dal G.I.P.
Entrambe le ipotesi di giudizio direttissimo presuppongono che l'imputato non sia stato posto in libertà, ma che si trovi in stato di arresto o di custodia cautelare (misura coercitiva quest'ultima, adottata dal G.I.P. all'esito dell'autonoma udienza di convalida).

  • Nell'ipotesi in cui l'arrestato è fatto condurre davanti al Giudice del dibattimento per la convalida e il contestuale giudizio, puà accadere che:
  1. l'arresto non venga convalidato: può procedersi allora al giudizio direttissimo solo se l'imputato e il P.M. vi consentono (art. 449, comma 2 c.p.p.);
  2. l'arresto venga convalidato, ma non venga convertito in una misura coercitiva stabile (es. custodia cautelare ): può comunque procedersi a giudizio direttissimo.

Se si tratta di imputato che ha reso confessione, il P.M. presenta l'imputato (se detenuto) o lo cita a comparire (se in stato di libertà) a un'udienza non successiva al 15 giorno dalla iscrizione nel Registro delle notizie di reato (artt. 335 e 449, comma 5 c.p.p.).
In tutti i casi di giudizio direttissimo, l'imputato deve essere avvertito della facoltà di chiedere un termine per preparere la difesa non superiore a 10 giorni (art. 451, comma 6 c.p.p.) ovvero della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento della pena e, per le caratteristiche del giudizio direttissimo nelle ipotesi di sua trasformazione in abbreviato (art. 452 c.p.p.).