Le condizioni di procedibilità

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Di regola il Pubblico Ministero esercita l'azione penale d'ufficio, non appena abbia acquisito, in ordine al reato oggetto di notizia, elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Peraltro in alcuni casi eccezionali l'esercizio dell'azione penale è subordinato all'integrazione di una cosiddetta «condizione di procedibilità», cioè di un atto o un fatto in mancanza del quale, anche se la notizia di reato appare fondata,  il Pubblico Ministero non può esercitare l'azione penale e neppure iniziare le indagini.

Il Codice di rito disciplina quattro «condizioni di procedibilità»:

  1. querela (artt. 336-340 c.p.p.);
  2. istanza di procedimento (art. 341 c.p.p.);
  3. richiesta di procedimento (art. 342 c.p.p.);
  4. autorizzazione a procedere (artt. 343 e 344 c.p.p.).