Il Comandante di Corpo nell’Ordinamento italiano: competenza settoriale

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Il Comandante di corpo è lUfficiale preposto al comando o alla direzione di  Unità o Ente o servizio organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo dell’impiego e in quello logistico, tecnico ed amministrativo (art. 726 del R.D.M. approvato com D.P.R. 15.3.2010, n. 90). Egli è direttamente responsabili della disciplina, dell'organizzazione, dell'impiego, dell'addestramento del personale nonchè della conservazione dei materiali e della gestione amministrativa e del compito di curare il benessere morale e materiale dei militari, di imprimere vivacità, puntualità ed ordine alla vita di caserma, di disciplinare i servizi interni ed esterni.

L’esercizio delle proprie funzioni disciplinari, intese nel senso più ampio, riguarda in modo particolare i seguenti ambiti di attività: 

  • ha funzioni di polizia giudiziaria militare per i reati soggetti a giurisdizione militare; nell’ambito di questa dipendenza funzionale dall’Autorità giudiziaria militare, il Comandante di corpo è soggetto a responsabilità disciplinare e penale per le ipotesi di mancata o negligente esecuzione delle disposizioni ricevute;
  • ha il potere discrezionale circa la richiesta di procedimento penale davanti al Giudice militare o il perseguimento della via disciplinare, per le fattispecie di “reati militari” punibili con un massimo di 6 (sei) mesi di reclusione. Ad esempio, tra i più comuni si citano l’allontanamento illecito, l’omessa presentazione in servizio, ubriachezza in servizio, distruzione o alienazione di effetti di vestiario ed equipaggiamento militare, percosse e lesioni personali, diffamazione, minaccia. 

Alcuni reati militari espressamente indicati, sono perseguibili solo a richiesta del Ministro (art. 94 e dal 103 al 112 c.p.m.p.). 

  • esercita la potestà disciplinare per le infrazioni previste dal regolamento di disciplina militare (approvato con D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90), irrogando le sanzioni di corpo nei casi previsti ovvero adottando i provvedimenti di riesame, sospensione e condono delle stesse sanzioni (artt. 71 e n74 della Legge 382/78);
  • ha particolari competenze di polizia giudiziaria nell’ambito delle misure di prevenzione e repressione dei reati previsti dal T.U delle leggi in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 109, comma 8 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), purché commessi da militari in luoghi militari (e limitatamente ai Comandanti di Corpo con grado minimo di maggiore);
  • esprime il proprio parere nell’ambito delle inchieste sommarie disciplinari e dell’esame del giudicato penale;
  • è competente in ordine alla proposta di sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego o dal servizio, nei casi di gravi trasgressioni che impongano l’immediato allontanamento dal servizio in quanto gravemente lesive del prestigio delle FF.AA. o siano incompatibili con lo status di militare in servizio permanente;
  • redige la relazione tecnico disciplinare per fatti gravi, su richiesta delle superiori Autorità:
  • avvia il procedimento per proporre il proscioglimento della ferma dei Volontari in ferma breve per “gravi mancanze disciplinari” o la dispensa dal servizio permanente del personale non direttivo e non dirigente (Sottufficiali e Volontari in servizio permanente), per inidoneità a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado, per insufficienza delle qualità necessarie e/o per scarso rendimento, ai sensi della Circolare (DGPM/II/5/3 del 22 maggio 2000. 

Secondo l'art. 55 del c.p.p., la Polizia Giudiziaria ha l'obbligo, anche di propria iniziativa, di prendere notizia dei reati, d’impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, di ricercarne gli autori, di compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. Referente principale della polizia giudiziaria è l'ufficio del pubblico ministero. La legge distingue, per quanto attiene alla legittimazione, tra ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, con differenziati poteri.

La nozione di ufficiale di polizia giudiziaria, quindi, comprende, ma è più ampia di quella di pubblico ufficiale.

Per i reati militari soggetti alla giurisdizione militare, l'art. 301 c.p.m.p. (in linea con quanto previsto dall'ari 57, e, 3, del nuovo c.p.p.) estende ai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, stabilendo un ordine di precedenze.