Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi militari

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Come è noto, la legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. modif., negli artt. 53 e segg., ha introdotto la possibilità di sostituire le pene detentive brevi con «sanzioni sostitutive»: 

  • la semidetenzione,  che può essere sostituita alla pena detentiva quando il Giudice ritenga di determinare la durata di questa entro il termine di 2 anni. Essa comporta, come abbiamo avuto modo di vedere, l’obbligo di trascorrere in uno specifico istituto di custodia, situato nel comune di residenza del condannato, almeno 10 ore al giorno, e nella possibilità di trascorrere le altre ore fuori istituto per esigenze di lavoro e di studio. Comporta poi vari obblighi accessori previsti dall’art. 55 L. 689/81, quali, per esempio: il divieto di detenere armi, la sospensione della patente di guida, il ritiro del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio, ecc. 
  • la libertà controllata, che può essere sostituita alla pena detentiva quando il Giudice ritenga di determinare la durata di questa entro il limite di 1 anno.Consiste in una libertà soggetta ad obblighi, tra cui quello di a non allontanarsi dal comune di residenza, salvo i casi di autorizzazione concessa di volta in volta per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute ed a presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro e di studio presso il locale ufficio di polizia, o in mancanza presso il comando dei carabinieri territorialmente competente. Comporta gli obblighi accessori previsti per la semidetenzione (art. 56 L. 689/81). 
  • la pena pecuniaria, che può essere sostituita alla pena detentiva quando il Giudice ritenga di determinare la durata di questa entro il termine di 6 mesi. Sarà pertanto quella della multa o dell’ammenda a seconda che la pena detentiva inflitta sia quella della reclusione o dell’arresto. 

La sostituzione avviene, dunque, in sede di cognizione, tenendo conto dei criteri di cui all’art. 133 c.p.; è quindi rimessa alla discrezionalità del Giudice.



La violazione di una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata determina la revoca della sanzione sostitutiva (art. 72) e, quando la libertà controllata è già conseguenza di una insolvibilità del condannato rispetto alla pena pecuniaria sostituitagli, determina la conversione della restante parte della sanzione in pena detentiva (art. 108). 

Come spesso accade in occasione di riforme legislative, il legislatore si è dimenticato totalmente dell’esistenza dei Codici penali militari e nessuna norma predispone l’applicabilità delle sanzioni sostitutive previste dall’art. 53 L. 689/81 ai militari.

La incompatibilità delle sanzioni sostitutive delle pene brevi ai reati militari è stata attualmente superata dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato, con sentenza n. 284 del 1995, l’illegittimità costituzionale dell’art. 53 L 689/81 “nella parte in cui non prevede l’applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari”- 

E quanto alla compatibilità o incompatibilità in concreto, in rapporto allo status soggettivo del condannato, non dovrebbe essere difficile, per il Giudice competente, in attesa di un intervento legislativo (auspicato dalla sentenza costituzionale n. 284/95), trovare il punto di equilibrio e provvedere saggiamente, tenendo conto: 

  • quanto alla semidetenzione, che per il militare in servizio le “esigenze di lavoro” concernono, in concreto, l’espletamento del servizio militare, il quale costituisce oggetto di un obbligo di legge e in funzione del quale il militare ha diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro;
  • quanto alla libertà controllata, che la caserma costituisce il luogo in cui il militare temporaneamente risiede durante la prestazione del servizio militare, e che il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi riguarda la detenzione privata ai fini personali e non invece l’espletamento del servizio militare, in funzione del quale armi, munizioni ed esplosivi sono istituzionalmente affidati all’amministrazione militare e costituiscono normali strumenti per l’addestramento militare; 
  • quanto alla pena pecuniaria, che nessuna norma sancisce una incompatibilità tra pena pecuniaria e sistema penale militare, anche se nessun reato militare risulta attualmente sanzionato son pena pecuniaria.