L'attività informativa della Polizia Giudiziaria: la notizia di reato

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La Polizia Giudiziaria deve svolgere le proprie indagini sotto la direzione del Pubblico Ministero, ma può agire anche di propria iniziativa nei casi in cui ciò sia necessario.
Poiché è al P.M che compete la direzione delle indagini è evidente che egli deve essere tempestivamente informato delle «notizie di reato» acquisite dalla polizia giudiziaria.
Le indagini sono strumentali alle determinazioni inerenti all'esercizio o meno dell'azione penale (art. 326 c.p.p.), e, come, tali richiedono che il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria abbia ricevuto una notizia di reato (o come si suole dire la notizia criminis) "generica" o "specifica", a seconda che il reato sia stato commesso da una o più persone non identificate o identificate.
L'acquisizione di una notizia di reato, sia pur generica, da parte del Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria è indispensabile perché tali organi possano iniziare le indagini preliminari.

  • Nel momento in cui il Pubblico Ministero riceve la comunicazione, si concretano i seguenti effetti:
  1. il P.M. assume la direzione delle indagini (art. 327 c.p.p.);
  2. la P.G., compie gli atti ad essa specificamente delegati e tutte le attività di indagini, che, anche nell'ambito delle direttive impartite dal P.M., si palesano necessarie per accertare i reati ovvero sono richieste da elementi successivamente emersi;
  3. il P.M. iscrive immediatamente la notizia nell'apposito Registro (art. 335 e art. 109 att. c.p.p.), e da questa data decorrono i termini ordinari per le indagini preliminari (art. 405, il quale, peraltro, sposta ad un momento successivo la decorrenza quando manchi una condizione di procedibilità).
  • L'espressione «attività di informazione» ha quindi per oggetto una «notizia di reato» e presenta due distinti aspetti:
  1. quello dell’acquisizione della notizia di reato da parte della Polizia Giudiziaria (art. 330 c.p.p.);
  2. quello della comunicazione della notizia di reato dalla Polizia Giudiziaria al  Pubblico Ministero (art. 347 c.p.p.).