La Riabilitazione militare

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Come è noto, la Riabilitazione è causa di estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna (quale, ad esempio, la recidiva). Essa presuppone che siano decorsi  5 anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta (nei casi di recidiva o di altre forme qualificate di pericolosità sociale il termine è di 10 anni).

Si aggiunge alla riabilitazione comune (artt. 178-181 c.p.), se si vogliono estinguere le pene accessorie  e gli altri effetti penali militari, conseguenti a condanne sia per reati militari, sia per reati comuni. Per chiedere la riabilitazione militare, bisogna avere ottenuto la riabilitazione comune.