Le riserve marine protette

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Il nostro Paese, posto al centro del Mediterraneo, ha nel mare una risorsa insostituibile. Nell'ultimo secolo, purtroppo, questo patrimonio senza pari, che lamenta però una debolezza congenita, e cioè l'essere costituito da un bacino semichiuso con cadenze secolari per il ricambio delle acque, è stato aggredito dall'inquinamento, dalla speculazione edilizia e dalla crescita esponenziale delle attività economiche e industriali. I danni sono stati così pesanti per le condizioni  qualitative delle nostre acque che, negli ultimi anni, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si è dovuto impegnare in una decisa politica di salvaguardia, protezione e rivalorizzazione del mare e delle coste. Tra le varie iniziative, grande rilevanza ha avuto quella che ha portato alla istituzione delle «Aree Marine Protette» (A.M.P.) nazionali.

Giungere ad una definizione giuridicamente valida di «Aree marine protette», che rispecchi i reali intendimenti ed orientamenti del legislatore susseguitisi negli anni, non è stato semplice laddove l’intrecciarsi delle diverse leggi ha creato un’inevitabile confusione e sulla cui interpretazione non poche sono state le incertezze. Inequivocabilmente l’articolo 25 e ss. della Legge 31 dicembre 1979 n. 82 e  Legge 6 dicembre 1991 n. 394[1]individua i parchi e le riserve naturali marine in quei particolari ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l’importanza scientifica, ecologica ed economica. In esse cultura e natura si intrecciano e si fondono in equilibri diversi e affascinanti, in un rapporto indissolubile con i contributi culturali provenienti da tutte le sponde del Mediterraneo. L’articolo 2 della Legge 394/91, si preoccupa, invece, di far rientrare tale definizione nell’ambito di una classificazione piuttosto ampia per il settore. Tuttavia, riferendosi all’ambiente marino, risalta la definizione che è propria della legge 979/82 più volte menzionata, distinguendo le fattispecie di luogo di che trattasi non solo dai parchi nazionali e regionali, ma anche dalle aree protette statali e regionali, in quanto i parametri istitutivi e di regolamentazione risultano essere piuttosto differenti sino ad apparire in alcune circostanze, assai remoti. L’iter istitutivo di una riserva marina naturale protetta continua ad essere regolamentato dall’articolo 26 della Legge 979/82, sebbene, con la Legge 426/98, sia stata soppressa la “Consulta per la difesa del mare”, trasferendone i relativi compiti alla III^ Divisione della Direzione per la difesa del Mare del Ministero dell’Ambiente, coadiuvata da una “Segreteria Tecnica per le Aree Marine Protette”; quest’ultima composta da personale altamente specializzato. Analizzando attentamente tutta la problematica normativa, è possibile intuire, tra l’altro, come il tutto trovi la sua “conditio sine qua non” di esistenza nel fondamentale principio costituzionale espresso dall’art. 9 della Carta Costituzionale, proprio perché: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutelando il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”

Le aree marine protette sono costituite, pertanto,da tratti di mare, costieri e non, in cui le attività umane sono parzialmente o totalmente limitate. Nelle riserve marine è assolutamente vietato: abbandonare rifiuti sulle spiagge, effettuare la pesca subacquea. Le seguenti attività sono soggette a regolamentazione variabile: pesca sportiva, pesca professionale, immersione subacquea, ingresso con mezzi di trasporto inquinanti (imbarcazioni a motore, moto, automobili). La tipologia di queste aree varia in base ai vincoli di protezione e ogni attività può essere regolamentata in funzione delle finalità per la cui realizzazione la riserva è stata istituita. Sono comunque vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell’area, come la pesca, l’esportazione di minerali e reperti archeologici., la navigazione a motore, la discarica di rifiuti, ecc. La vigilanza e la gestione delle riserve è affidata alle Capitanerie di porto competenti, ma la gestione può anche essere delegata a enti pubblici, istituzioni scientifiche che associazioni riconosciute con apposita convenzione stipulata dal Ministro dell’ambiente.

Al momento in Italia esistono 30 riserve marine (compreso il Santuario[2] dei mammiferi marini) istituite da decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tali aree occorre aggiungere 2 parchi nazionali (l'Arcipelago Toscano e l'Arcipelago di La Maddalena) che presentano perimetrazioni a mare. Altre sono in programma e oggi vengono definite "Aree di reperimento".

Le aree marine protette sono generalmente divise in "settori" a diverso grado di tutela. Troviamo infatti una «zona A» destinata a riserva integrale, una «zona B» a riserva generale ed una «zona C» a riserva parziale.

L’obbligo di provvedere all’approntamento di strumenti di tutela più incisivi per i siti marini di particolare pregio è sancito anche nelle Convenzioni internazionali alle quali ha aderito lo Stato italiano, come la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982 e la Convenzione internazionale sulla biodiversità di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992. Così l’art. 194 della Convenzione di Montego Bay impone agli Stati aderenti di adottare misure di salvaguardia e di prevenzione di «ecosistemi rari o delicati» e di qualsiasi altra forma di vita marina in pericolo di estinzione.

 


[1] La definizione normativa di «riserva marina» di cui all’art. 25 comma 1, Legge 979/82 è analoga alla definizione di «area marina protetta» che è stata eleborata nel diritto internazionale.

[2]  Il Santuario dei Cetacei, si estende in un’area protetta di vaste dimensioni, ben 87.500 chilometri quadrati, la maggior parte dei quali in acque internazionali, e ha come limiti Punta Escampobariu (43°20'00''N ; 004°50'30''E) in Francia, Capo Falcone (40°58'00'' N ; 008°12'00''E) e Capo Ferro (41°09'18'' N ; 009°31'00'' E) nella Sardegna Occidentale e Fosso Chiarone (42°21'24'' N ; 011°31'00'' E) in Toscana. Il Santuario dei Cetacei comprende numerose "Aree Marine Protette", inoltre è delimitato da ben 5 grandi Aree Protette Terrestri: 4 Parchi Nazionali ed un Parco Regionale. Il Parco Nazionale delle Cinque Terre in Liguria, il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, il Parco Regionale della Maremma Toscana, Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena ed il Parco Nazionale dell'Asinara. Essi possono essere considerati non solo i limiti geografici ma parte integrante del Santuario stesso, poichè l'area di tutela spesso si estende anche al mare.