Perquisizione per il contrasto della immigrazione clandestina

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  • La perquisizione compiuta per il “contrasto della immigrazione clandestina” (art. 12 comma 7 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286), è la "perquisizione locale", ivi compresa quella domiciliare, che gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria che operano nelle province di confine e nelle acque territoriali, possono compiere per prevenire e reprimere condotte dirette a violare le norme sull’ingresso e la permanenza di stranieri nel territorio dello Stato.

Presupposti:

  • Sia in corso una "operazione di polizia" strumentale al contrasto dell'immigrazione clandestina (non deve trattarsi, perciò, di iniziativa estemporanea del singolo Ufficiale di polizia giudiziaria) disposta nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’Interno per il controllo delle frontiere e la vigilanza marittima o terrestre (art. 11 comma 3 D.lgs. 286/98)
  • sussista il fondato motivo, deducibile anche da specifiche circostanze di tempo o di luogo, di ritenere che mezzi di trasporto e cose trasportate possano essere utilizzati per la commissione di reati collegati al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Modalità esecutive:

  • Valgono le disposizioni delle perquisizioni tipiche locali e, in specie quelle che, quando il ritardo può pregiudicarne l’esito, consentono la perquisizione sui mezzi di trasporto adibiti ad abitazione (c.d. perquisizioni nel domicilio) anche in tempo di notte (prima delle ore sette e dopo le ore venti)

Garanzie difensive:

  • Si applicano le garanzie previste per le perquisizioni personali e locali disciplinate dal Codice (artt. 352 e 356 c.p.p.)

Documentazione e trasmissione:

  • Le operazioni di perquisizione (e di eventuale sequestro) sono documentate mediante Verbale.
  • La legge non precisa se l’Ufficiale di polizia giudiziaria debba procedere alla consegna di copia del verbale all’interessato. Il verbale deve contenere tra l’altro, la indicazione dei presupposti richiesti per la esecuzione dell’atto.
  • Della perquisizione è data notizia, senza ritardo e comunque entro 48 ore, al Procuratore della Repubblica del luogo ove la perquisizione è avvenuta che, ricorrendone i presupposti, la convalida entro le successive 48 ore.
  • I dati della perquisizione vanno inserite nel CED-SDI.