I Regolamenti

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I «Regolamenti marittimi» sono provvedimenti c.d. ”delegati”, cioè quelli per i quali una disposizione legislativa autorizza una Autorità amministrativa a disciplinare, mediante norme regolamentari, una determinata materia.
Gli stessi sono parimenti connaturati dai requisiti di astrattezza e generalità, e servono generalmente per specificare attività già previste dall’Ordinanza, che assumono carattere «continuativo» (il che li distingue dall’Ordinanza che serve invece per disciplinare un evento occasionale o transitorio per il quale l’emanazione di un Regolamento sarebbe superfluo), e possono concernere una molteplicità di situazioni, quali quelle disciplinate dall’art. 49 Reg. Cod. nav. 

Detti provvedimenti sono atti normativi (art. 14 D.P.R. 24.11.71, n° 1199), di natura formalmente amministrativa, emanati da Organi del potere esecutivo, aventi forza normativa in quanto ditetti ad innovare nell'ordinamento giuridico. Rientrano fra gli atti/provvedimenti tipici di alcune Amministrazioni, con i quali le stesse disciplinano le attività estrinsecatesi nei settori in cui dette Pubbliche Amministrazioni operano.
Gli stessi sono quindi espressioni di una potestà regolamentare (=amministrativa) attribuita all’Amministrazione, attraverso i quali vengono disciplinati in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolamentazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativi rispetto all’ordinamento giuridico esistente, a mezzo di precetti aventi carattere di generalità ed astrattezza[1].

Il potere regolamentare dell’Autorità Marittima discende dagli articoli 30, 62 e 81 Cod. nav., e segnatamente dall’esercizio della disciplina sulle attività che si svolgono nei porti, negli approdi e delle altre zone marittime della circoscrizione, per tutto ciò che attiene la sicurezza e la polizia delle strutture medesime (quindi anche in materia di circolazione stradale in ambito portuale).

I Regolamenti sono soggetti alla formalità della "pubblicazione" all’Albo dell’Autorità Marittima che li ha emanati (art. 59 Reg. Cod. nav.).

 


[1] Cass. Civ. a SS. UU. - Sent. n° 10124 del 28.11.94 e n°1 972 del 22.02.2000.