Reato militare e reato comune

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La distinzione tra “reato militare” e “reato comune”, espressamente codificata nel nostro ordinamento è fondamentale ed imprescindibile per poter stabilire la sede giurisdizionale, cioè, il Tribunale, la Magistratura competente a giudicare quel fatto illecito sul piano penale.

Nel Codice penale militare di pace viene fornita una definizione formale e restrittiva del “reato militare”. Infatti l’art. 37 c.p.m.p. recita che «è reato militare qualunque violazione della legge penale militare» a cui è collegata l’irrogazione di una «sanzione penale militare»: ergastolo, reclusione comune e reclusione militare. 

  • Ad esempio, è punito con la reclusione, il militare riconosciuto responsabile del reato di omicidio nei confronti di un superiore (artt. 186, 2 comma c.p.m.p. – insubordinazione con violenza)[1],.

Occorrono, pertanto, altri strumenti per focalizzare più esattamente il reato militare, che di norma è compreso nel codice penale militare di pace e di guerra, ma può anche essere riportato in una diversa fonte normativa (ad esempio: nella legge sulla leva.). 

Secondo la dottrina più autorevole, che stabilisce un legame indissolubile tra reato militare e legge penale militare, perché un reato possa qualificarsi “militare” devono concorrere due elementi: 

  1. un elemento formale e cioè l’espressa previsione da parte di una legge penale militare; 
  2. un elemento sostanziale costituito dall’offesa di un interesse militare.

Oltre a questi “elementi oggettivi”, di norma ricorre anche un “requisito soggettivo”, cioè «l’appartenenza alla Forze Armate» del soggetto incriminato. Un elemento ulteriore, eventuale, può essere il luogo ove è stato commesso il fatto, che diviene, ad esempio presupposto del furto militare (art. 230 c.p.m.p.). 

Si esclude solitamente che ai reati militari sia applicabile la bipartizione “delitti-contravvenzioni” e si tende ad affermare che tutti i reati militari sono «delitti». Il motivo più attendibile per cui il Codice penale militare di pace ignora le contravvenzioni è, probabilmente, questo: 

  1. l’ordinamento militare ha la possibilità di perseguire con efficacia le infrazioni non delittuose senza bisogno di ricorrere alla legge penale e al processo penale; 
  2. l’esistenza di una forte ed efficiente organizzazione (quale è quella delle Forze Armate) garantisce un pronto ed efficace perseguimento delle infrazioni meno gravi attraverso il sistema delle “sanzioni disciplinari”. 

L’illecito disciplinare sostituisce, in fondo, la contravvenzione: col vantaggio, di sottrarre al circuito penale illeciti di particolare lievità, nei cui confronti il processo penale sarebbe sproporzionato. In ciò il diritto penale militare ha in certo senso, anticipato la tendenza del legislatore verso la «depenalizzazione». 

Il legislatore non ha previsto per il reato militare pene pecuniarie ma solo pene detentive (ergastolo, reclusione e reclusione militare). 

  • Si pensi ad esempio, ai reati minaccia o ingiuria a un inferiore (artt. 196 c.p.m.p.), che punisce con la reclusione militare da 6 mesi a 3 anni il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, ovvero con la reclusione fino a 2 anni chi offende il prestigio, l’onore o la dignità di un inferiore in sua presenza […] 
  • Si pensi ad esempio, al reato di furto (art. 230 c.p.m.p.), chepunisce con la reclusione militare da due mesi a due anni il militare, che, in luogo militare[2], si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendolaad altro militare che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Se il fatto è commesso a danno della amministrazione militare, la pena è della reclusione militare da uno a cinque anni. La condanna importa la rimozione.

 

 


[1]Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di “violenza” si comprendono l’omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti e qualsiasi tentativo di offendere con armi (art. 43 c.p.m.p.).

[2]Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di "luogo militare" si comprendono le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo, dove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragione di servizio.