Obblighi e limitazioni

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La pesca “subacquea” ricreativa (come quella professionale) è ammessa «esclusivamente in apnea» (artt. 128 e 128 bis del Regolamento).

E' vietato l'uso di appareccchi ausiliari di respirazione (bombole ed erogatore). Tale uso è consentito solo per finalità diverse dalla pesca.

  • Ad esempio, l’esercizio del c.d. “fish-watching”, della fotografia della visita di relitti sommersi, specie animali e vegetali…

A fini di sicurezza, in tutti i casi è consentito trasportare sul mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, dotati di bombola della capacità di 10 litri (una per ogni mezzo nautico) fermo restando il divieto di utilizzare gli apparecchi per la pesca subacquea.
Durante la pesca, il pescatore subacqueo, secondo le ultime disposizioni ministeriali, deve essere sempre seguito da un mezzo nautico con a bordo una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza.

L'articolo 128 ter del regolamento, introdotto con l'art. 3 del D.M. 1 Giugno 1987 n. 249, chiarisce meglio la questione del trasporto di fucili e bombole: "Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati di una bombola di capacità massima di 10 litri, (una per ogni mezzo nautico), fermo restando il divieto di servirsene per l'esercizio della pesca subacquea". Il secondo comma dello stesso articolo aggiunge: "Durante l'attività di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo".

Alcune considerazioni

La norma ha inizialmente generato molta incertezza nella sua applicazione: gli Organi di controllo finirono per intenderla nel senso che la pesca subacquea poteva esercitarsi esclusivamente con barca appoggio e barcaiolo al seguito.
La conseguenza di questa interpretazione non era da poco: di fatto, veniva proibita la pesca subacquea con immersione da terra, molto praticata dagli appassionati; inoltre, anche chi si recava a pesca con la barca appoggio, doveva farsi assistere sempre da un secondo a bordo del mezzo. La cosa suscitò non poche polemiche, anche perché se la legge avesse voluto introdurre una limitazione così importante non lo avrebbe certamente fatto in modo così implicito, servendosi della seconda parte di un articolo che si occupava della sicurezza del pescatore subacqueo.
Non a caso, infatti, lo stesso Ministro (al tempo: della Marina Mercantile) intervenne con la famosa Circolare n. 6227201 del 23/07/1987, nella quale chiarì che l'articolo di legge in questione riguardava esclusivamente i subacquei che "si recano nella zona di pesca con un mezzo nautico sul quale si trovi [omissis] un apparecchio ausiliario di respirazione" e che non si applicava al "pescatore subacqueo che si reca nella zona di pesca con l'ausilio di un mezzo nautico senza alcun apparecchio ausiliario di respirazione (bombola ed erogatore) a bordo, o che effettua la pesca subacquea da terra".

Per fugare ogni dubbio, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto (Rep. 2° - Uff. II) con foglio prot. Nr.. 82/010390/II, ha stabilito che in presenza di un mezzo nautico, è in ogni caso obbligatoria la presenza a bordo di “almeno una persona pronta ad intervenire”, giusta quanto disposto dall’art. 3, comma 2 del D.M. 1 giugno 1987, n. 249.
Rimane salva la facoltà del Capo del Circondario di disciplinare con ordinanza ex art. 59 Reg cod. nav. la materia, avendo riguardo alle particolari esigenze locali.

  • Si riporta, a titolo di esempio, l’Ordinanza n. 18/99 con la quale la Capitaneria di Porto di Genova ha disciplinato l’attività subacquea: […] Art. A.6 «Durante l’immersione l’unità navale dovrà sempre essere presieduta da una persona in grado di manovra e di effettuare eventuali comunicazioni di emergenza».

Per il resto, basta ricordare che la violazione delle disposizioni dell'art 128 ter è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro.