Pene accessorie: leggi speciali

Versione stampabileVersione stampabile

Specifiche «pene accessorie» sono previste da leggi speciali, e, in specie dalle leggi in materia di:

  1. stupefacenti
  2. truffe sportive e scommesse clandestine
  3. reati finalizzati alla discriminazione e all'odio razziale o religioso

Sono inflitte solo quando il Giudice ritiene che esse (per la personalità del condannato, per il tipo e le modalità del fatto addebitatogli) possano scoraggiare il condannato dal ripetere la sua condotta criminosa.

  • Si pensi, ad esempio, al caso di chi viene trovato alla frontiera con droga sull’auto o su una nave mercantile

Possono ricordarsi:

  1. divieto di espatrio e ritiro della patente di guida (art. 85 T.U. in materia di stupefacenti, approvato con D.P.R. 309/1990): temporanea (durata non oltre 3 anni);
  2. divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche (art. 5 Legge13/12/1989, n. 401 – truffe sportive, scommesse clandestine). Il divieto di accesso opera anche nei confronti di persone condannate per reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art. 2, comma 3, D.L. 26/4/1993, n. 122 come
    modificato nella Legge 25/6/1993, n. 205);
  3. obbligo di rientrare in casa non oltre una certa ora e di uscirne prima di un’altra (D.L. 122/93;
  4. sospensione della patente di guida e di documenti validi per l’espatrio (D.L. 122/1993);
  5. divieto di partecipazione ad attività di propaganda elettorale (D.L. 122/1993);
  6. obbligo di prestare un’attività non retributiva a favore della collettività (D.L. 122/1993)

 

 

Specifiche pene accessorie sono previste altresì dal "Codice della Navigazione", dalla "Legge sulla pesca marittima" (D.lgs. n. 4/2012) e in materia di "Inquinamento"  (D.lgs. n. 202/2007).