Il G.I.P.

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E', nel nuovo Codice di procedura penale, il Giudice cui competono gli «atti giurisdizionali» più importanti nella fase delle indagini preliminari.

Il Giudice per le indagini preliminari (detto nel linguaggio corrente G.I.P.), non svolge indagini preliminari, ma sostanzialmente esercita il «controllo» sulle attività di ricerca della prova a «garanzia» dei diritti di coloro nei cui confronti tale attività viene effettuata.

Il G.I.P. interviene infatti:

  1. in funzione di garanzia delle posizioni di libertà;
  2. in funzione di controllo e garanzia sui tempi di svolgimento delle indagini e sull'esercizio dell'azione penale.

Il Pubblico Ministero è organo inquirente rispetto al quale il cittadino assume posizione di soggezione, almeno sino a che non viene formalmente esercitata l'azione penale: al G.I.P. sono rimesse tutte le decisioni che maggiormente incidono sulla conduzione del procedimento o che più da vicino concernono la libertà dell'indagato (intercettazioni telefoniche, incidente probatorio, convalida del fermo e dell'arresto, applicazione di misure cautelari, convalida del sequestro, ecc.)

  • Ad esempio, se una persona viene arrestata o fermata dalla polizia giudiziaria, è al G.I.P. che spetta accertare, nell’udienza di convalida (art. 391 c.p.p.), se sono state rispettate le condizioni che consentivano di arrestare o fermare quella persona. Se il P.M. ritiene che l’indagato possa sottrarsi al processo e alla condanna ovvero possa commettere altri gravi reati, non può farlo catturare dalla polizia giudiziaria e porlo in custodia cautelare in carcere, ma deve richieder al G.I.P. (art. 291 c.p.p.) di emettere la misura della custodia cautelare (in carcere) o altra misura restrittiva della libertà dell’indagato. Spetta al GIP accogliere o rigettare la richiesta del P.M. a seconda che la ritenga o meno legittima.
    Spetta ancora al G.I.P. autorizzare il compimento delle intercettazioni telefoniche (art. 267 c.p.p.) richieste dal P.M.: trattandosi, infatti, di un mezzo insidioso che può incidere sulla riservatezza delle relazioni personali dell’indagato, non è consentito a chiunque "captarne le comunicazioni", ma solo a chi indaga su certi reati particolarmente gravi e dietro autorizzazione del Giudice.

In casi eccezionali, tassativamente elencati dall'art. 392 c.p.p., è previsto che singoli atti possano essere "richiesti" sia dallo stesso P.M. che dalle altre parti interessate al G.I.P. e che, in tal modo, l'assunzione di tali atti avvenga dinanzi al G.I.P. e nel contraddittorio tra gli interessati. Si chiama, dunque, «incidente probatorio» lo speciale procedimento per mezzo del quale si assume una prova dinanzi al G.I.P.
Infine, è sottoposta al vaglio di fondatezza del G.I.P. anche la "richiesta di rinvio a giudizio" (nelle sue varie forme: rinvio a giudizio ordinario, giudizio immediato) nonché le altre forme di definizione abbreviata del procedimento, quali il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il G.I.P. proroga i termini previsti per le indagini (artt. 406-415) ovvero provvede sulla richiesta di archiviazione (artt. 408 ss.)
Il G.I.P. svolge le proprie funzioni presso il Tribunale, presso il quale svolge le sue funzioni anche con riferimento ai procedimenti per reati di competenza della Corte d’Assise.
Nei procedimenti di mafia, le funzioni di G.I.P. sono svolte da un magistrato operante nel Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello c.d. G.I.P. distrettuale.