Il prelievo: aspetti giuridici
Nell’attività di polizia giudiziaria, il prelievo assume o potrebbe assumere un non trascurabile valore sotto il profilo della rilevanza probatoria; e tale concetto vale tanto per il campo degli illeciti amministrativi, quanto per quello dei reati.
Nel primo, infatti, l’art. 13 (atti di accertamento) della Legge 689/81, stabilisce che gli Organi addetti al controllo delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza (nel nostro caso Legge 979/82 (come modificata dal D.lgs. 202/07), D.lgs 152/06, ecc), possono assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
In merito all’ispezione è bene puntualizzare che trattasi di attività tesa alla diretta visione e constatazione dello stato di un oggetto o di un luogo, senza possibilità di intervenire sullo status quo.
Nel secondo, invece, l’art. 348 del c.p.p. stabilisce che la Polizia Giudiziaria continua a svolgere le funzioni di cui all’art. 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. In particolare, procede alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché ad assicurare la conservazione di esse e dello stato dei luoghi.
Particolarmente significativo ed importante sotto l’aspetto procedurale è l’ultimo comma, in base al quale la Polizia Giudiziaria, di propria iniziativa o a seguito di delega del Pubblico Ministero, compie atti od operazioni che richiedono "specifiche competenze tecniche", per le quali può avvalersi di persone idonee impossibilitate a rifiutarsi di fornire la propria competenza, salvo casi eccezionali e adeguatamente motivati (art. 348, n.4 c.p.p.). Sarebbe opportuno per la Polizia Giudiziaria nominare un “ausiliario di P.G.” redigendo apposito Verbale di nomina.
In ultima analisi non devono trascurarsi gli articoli 220 e 223 delle norme di coordinamento al c.p.p: “Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice”.
E’, in sostanza, l’ipotesi dell’emergere di indizi di reato nel corso di attività di vigilanza; ciò che è necessario fare è “assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale”, applicando le disposizioni del Codice di procedura penale e che si ponga attenzione, sin dal momento in cui vi sia la “sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata”.
La precisazione da fare allora è che senz’altro i Verbali degli accertamenti-ispezioni-prelevamenti di campione non possono entrare “sic et simpliciter” nel fascicolo del dibattimento appena formato, in quanto essi non sono compresi nell’elenco dei documenti che formano il suddetto fascicolo ai sensi dell’art. 431 del c.p.p.: sono invece da considerarsi piuttosto “documenti” ai sensi dell’art. 234 del c.p.p., e come tali acquisibili eventualmente nel corso dell’istruttoria dibattimentale nel contraddittorio delle parti.
Il discorso viene ripreso e puntualizzato dall’art. 223 delle suddette norme di coordinamento in riferimento alle analisi di campioni:
“Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell’Organo procedente è dato avviso all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L’interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall’articolo 230 del codice”.
“Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta dall’interessato, a cura dell’organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del giorno, dell’ora e del luogo ove la medesima verrà effettuata all’interessato e al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione l’interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l’assistenza eventuale di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall’articolo 230 del codice. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento, sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2”.
L’art. 223 si connette e si completa con il precedente art. 220. La regola fondamentale si esprime in due assunti:
- che ogni qual volta, nel corso di operazioni di controllo amministrativo, si eseguono prelievi di campione per i quali non è prevista (o, meglio, non è possibile) la revisione, si applicano in sostanza da subito le cautele e le guarentigie che il Codice di procedura penale detta in materia di accertamenti tecnici non ripetibili;
- che dette cautele valgono anche quando è prevista la revisione dei campione, e questa sia richiesta dall’interessato.
Nella procedura, allora, entrano in correlazione fra loro l’Organo pubblico che esegue il campione e ”l’interessato”, da identificarsi con la persona o le persone che potrebbero essere chiamate a rispondere della particolare fattispecie criminosa prevista dalla norma.
- La Corte di Cassazione, al riguardo, ha precisato che l’avviso delle analisi va dato alla persona qualificata presente sul posto al momento del prelievo, senza che si debba procedere ad un accertamento specifico del ruolo ricoperto da questi nell’insediamento produttivo nel suo complesso: è sufficiente, dare l’avviso ad un dipendente.
Volendo trasferire questi concetti nell’ambito dell’attività degli Organi di controllo in mare è evidente come talvolta o nella maggior parte dei casi ciò non sia praticamente attuabile o per assenza di un eventuale responsabile o perché nella grande maggioranza dei casi si è di fronte ad una situazione di emergenza. Ebbene, qualora il “personale imbarcato” della Guardia Costiera o di altra Forza di polizia fosse presente in una zona di mare in cui sia stata sversata una certa quantità di sostanza inquinante procederà ai sensi dell’art. 348 c.p.p. effettuando un prelievo secondo le "norme tecniche" stabilite dalla legge e ferma restando la specifica documentazione.
Nel caso de quo, quindi, non si procederà ad avvisare il Comandante della nave, né tantomeno ad attendere l’arrivo del personale tecnico dell’A.R.P.A.T. qualora l’emergenza abbia assunto notevoli dimensioni e sia supportato da improcrastinabili esigenze di immediato contenimento.
Quindi, “una volta che l’interessato abbia ricevuto l’avviso e non sia stato presente all’inizio delle operazioni di analisi non potrà ex post, in sede processuale, eccepire eventuali irregolarità delle operazioni tecniche di prelievo e di analisi, lasciate alla discrezionalità degli operatori, in quanto il diritto di difesa è gestito nella fase degli accertamenti amministrativi solo con il preavviso, in forma attenuata….”.
Un campionamento senza avviso ha come conseguenza la completa inutilizzabilità dei risultati, tanto che il consulente tecnico incaricato di eseguire le analisi non potrà nemmeno testimoniare in aula sui risultati delle medesime.
Bisogna ribadire, al riguardo, che, comunque per tutte quelle norme che prevedono sanzioni amministrative vige anche l’art. 15 della Legge 689/81, che senz’altro detta una regola di portata generale, fissando in giorni dieci il termine di preavviso per le analisi: in questo contesto, le disposizioni dell’art. 223 secondo comma norme di coordinamento al c.p.p. hanno funzione suppletiva, rendendo in pratica valido dal punto di vista penale anche un preavviso di durata minore (che invece potrebbe inficiare l’accertamento in sede amministrativa).
Sia nell’ipotesi di analisi senza revisione che con revisione, all’interessato è data facoltà (non obbligo) di presenziare alle suddette operazioni.
L’importanza di seguire pedissequamente le disposizioni dell’art. 223 risiede nel fatto che i Verbali delle operazioni compiute entrano a tutti gli effetti nel fascicolo del dibattimento; forte di questo assunto, del resto, la giurisprudenza si mostra generalmente paga nel considerare essenziale soltanto il rispetto del nucleo essenziale della procedura, affermando ad esempio che l’eventuale mancata menzione delle metodiche di campionamento ed analisi nel verbale di prelievo e di analisi stessa non comporta nullità processuale.
Resta fermo comunque che la giurisprudenza della Corte di Cassazione da tempo ha stabilito che tutti gli organi di polizia giudiziaria, e non il personale delle strutture sanitarie, possono eseguire i prelievi sicché è legittimo il campionamento eseguito da soggetti diversi, salva poi la facoltà del Giudice di valutarne l’attendibilità, tenendo conto delle modalità utilizzate nel prelievo nel caso concreto.
Non bisogna trascurare infine l’art. 22 della Legge 24/12/1979, n. 650 che espressamente definisce che nel caso in cui venga effettuato un prelievo istantaneo, ed è il caso di acqua di mare miscelata ad idrocarburi o sostanze tossico/nocive, e l’Autorità, che nella fattispecie potrebbe essere il personale della motovedetta, non indichi i motivi della scelta operata, non si determina alcuna nullità anche per effetto dell’art. 348 del c.p.p. qualora il prelievo possa costituire una fonte di prova del reato che si presume sia stato commesso dal comandante della petroliera e dell’art. 13 della legge 689/81.
In verità, si ritiene utile distinguere il prelievo da effettuarsi in caso di presenza di sostanze inquinanti in mare, da quello da effettuarsi per gli scarichi industriali e civili, laddove debbano rispettarsi le prescrizioni circa l’avviso del responsabile, sia nel momento dell’attività di controllo, sia nel momento in cui verranno effettuate le analisi a cura dell’ente preposto. Infine, sotto il profilo della rilevanza probatoria, risulterebbe quanto mai fondamentale supportare l’atto del prelievo con apposita e dettagliata documentazione fotografica.