Concussione

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Commette tale reato (art. 317 c.p.), il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando delle sue qualità e dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare e a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro o altra utilità.

  • Ad esempio, il vigile urbano che avendo accertato una infrazione al codice della strada a carico di un soggetto, gli estorce una somma in danaro con la minaccia di denunciarlo; il Sindaco che si fa consegnare una somma di danaro dal proprietario di un immobile prospettandogli il pericolo di una perquisizione; il funzionario che si fa dare una somma di danaro dal privato per il rilascio di un certificato dichiarando falsamente che il pagamento è dovuto; il comandante di una motovedetta della Guardia Costiera che avendo accertato una infrazione sulla pesca costringe il titolare del motopesca a consegnargli alcune cassette di pesce con la minaccia di denunciarlo all’A.G.

Soggetto attivo può essere sia il Pubblico Ufficiale che l’incaricato di un pubblico servizio, mentre soggetti passivi del reato sono contemporaneamente la Pubblica Amministrazione e la persona che subisce il danno derivante dall’abuso (pertanto il reato è plurioffensivo).

L’elemento oggettivo del reato esige:

  1. abuso della qualità o dei poteri da parte del Pubblico Ufficiale, qualificato genericamente  come abuso d’ufficio (è quindi un reato proprio);
  2. il costringimento o l’induzione della vittima per effetto dell’abuso d’ufficio;
  3. la indebita consegna ovvero la indebita promessa da parte della vittima, di consegnare al Pubblico Ufficiale  danaro o altra utilità, come effetto del costringimento o della induzione.

L’abuso della funzione deve avere come effetto il costringimento o l’induzione della vittima a dare o promettere danaro o altra utilità non dovuta: il fatto costitutivo del reato, quindi, consiste nel «costringere» o nell’«indurre» (personalmente o a mezzo di terzi che operino come semplici nuncii), per il timore derivante dalla qualità o dai poteri dell’Agente, taluno alla promessa alla dazione.
"Costringere" significa usare violenza o minaccia per esercitare una pressione su un soggetto al fine di determinarlo a compiere un atto positivo o negativo che incide sul suo patrimonio. Non è necessaria una coercizione diretta, ma è sufficiente anche una coercizione indiretta ovvero una minaccia esplicita o implicita (Cass. 9.11.1982, n. 10559).

La "induzione", invece, si oggettiva in una attività dialettica dell’Agente che avvalendosi della sua autorità e ricorrendo ad argomentazioni di indole varia, fondate su elementi non privi di obiettiva veridicità, riesce a convincere il soggetto passivo alla datazione o alla promessa (Cass. 14.1.1983, n. 2819.
In questo caso la condotta non è vincolata a forme predeterminate e tassative, ma può estrinsecarsi in qualsiasi modo: è sufficiente che sia in concreto idonea ad influenzare l’intelletto e la volontà della vittima,convincendola della opportunità, per evitare il peggio, di aderire alla richiesta (Cass. 13.1.1968).
Rientra indubbiamente nell’ampio concetto di induzione anche l’attività che comporti un «inganno» della vittima, sia nella forma degli artifici o raggiri che nella forma della semplice menzogna o del finto consiglio.

  • Così, ad esempio, commette il reato di concussione il Sindaco il quale si limita a consigliare il privato a pagare una certa somma se vuole ottenere subito una concessione edilizia; il Pubblico Ufficiale che, falsificando i ruoli di imposta, esige una somma non dovuta dai contribuenti omettendo di versarla; il medico dell’IPSEMA che invita gli aspiranti marittimi a dargli o promettergli denaro; il funzionario il quale, dichiarando falsamente essergli dovuta una somma per un certificato che deve rilasciare, si fa consegnare dal richiedente denaro non dovuto.