La Zona Archeologica

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Una novità assoluta introdotta dalla Convenzione di Montego Bay (artt. 303 e 33) risiede nel diritto riconosciuto allo Stato costiero di istituire una «Zona Archeologica», coincidente con la zona contigua e, perciò, estesa fino a 24 miglia, nella quale lo stato costiero ha giurisdizione in materia di "protezione del patrimonio culturale sottomarino": la rimozione di oggetti di carattere storico o archeologico dal fondo marino è infatti subordinata alla preventiva autorizzazione dello Stato costiero. La zona archeologica coincide con la cosiddetta "zona contigua".

La previsione dell’art. 303 non ha trovato concreto riscontro in Italia, dal momento che la stessa non ha ancora proclamato una “zona contigua”.
Di conseguenza la legislazione interna sulla tutela del patrimonio storico ed archeologico si applica esclusivamente nelle acque marittime interne e nel mare territoriale.
Sull’argomento, sono da ricordare il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (Decreto Legislativo 29/10/1999 n° 490) ed il Decreto Interministeriale 12 luglio 1989, che prevede l’utilizzazione della “Guardia Costiera” in funzione di vigilanza archeologica, con poteri di polizia preventiva e repressiva sulle aree marine per la tutela del patrimonio archeologico nazionale.