L'intossicazione da alcol o da stupefacenti

Versione stampabileVersione stampabile

Per il fenomeno dell’etilismo e per quello dell’intossicazione da stupefacenti, l’Ordinamento prevede trattamenti diversi a seconda delle circostanze[1].

L’intossicazione da alcool o da sostanza stupefacente deriva dall’uso eccessivo di bevande alcoliche o di droga. può essere:

  1. accidentale
  2. volontaria (abituale o preordinata)
  3. cronica

Il Codice prevede l’esclusione dell’imputabilità se l’ubriachezza (o la intossicazione da sostanze stupefacenti) è dovuta a «caso fortuito» o «forza maggiore» (art. 91 c.p.).  Si tratta della cd. ubriachezza accidentale  e cioè non dipendente da colpa del soggetto.

  • Si verifica, ad esempio, quando un lavoratore che presta la sua attività lavorativa in ambiente saturo di vapori alcolici e si ubriaca a causa di un guasto dell’impianto.
    Se l’ubriachezza (o la intossicazione) ha solo diminuito (e non escluso) la capacità di intendere e volere del soggetto, la pena è solo diminuita (secondo comma dell’art. 91 c.p.).

Gli artt. 92 e 93 c.p. prevedono invece una disciplina più rigorosa per le ipotesi in cui ubriachezza (il primo) e la intossicazione da sostanze stupefacenti (il secondo) sia derivata da un "fatto proprio e volontario" del soggetto agente (il soggetto si è ubriacato o drogato volontariamente o per imprudenza). In tali ipotesi è quindi previsto che chi commette il fatto ne risponde come se fosse pienamente capace di intendere e volere. Non è quindi prevista né l’esclusione né tanto meno la diminuzione della imputabilità.

Il secondo comma dell’art. 92 c.p. prevede poi un aumento di pena se lo stato di ubriachezza è preordinato al fine di commettere un reato o di prepararsi una scusante. Si tratta di una ipotesi di actio libera in causa che non fa venir meno la colpevolezza.

 

 

L’art. 94 c.p. “ubriachezza abituale” stabilisce un aumento della pena nel caso in cui il reato viene commesso da un soggetto agente il cui stato di ubriachezza (o di intossicazione da stupefacenti) è abituale. Per ubriaco abituale è da intendersi la persona dedita all’uso di bevande alcoliche che si trova in stato frequente di ubriachezza.
L’ubriachezza abituale e la intossicazione abituale di sostanze stupefacenti, non esclude o diminuisce l’imputabilità ma addirittura prevede un aumento della pena.

  • Ad esempio, è imputabile chi decide di ubriacarsi per festeggiare la vittoria della propria squadra o chi, pur senza volerlo, finisce per ubriacarsi bevendo per imprudenza più del consentito o chi per superare una crisi di astinenza, si inietta una dose di eroina (casi di intossicazione volontaria).

L'imputabilità non è esclusa né diminuita quando l’intossicazione è "preordinata" (il soggetto si è ubriacato o drogato allo scopo di commettere il reato o per prepararsi una scusa). In questa seconda ipotesi, si dà luogo ad un aumento di pena.

  • Ad esempio, subisce un aumento di pena trattandosi di intossicazione preordinata chi si ubriaca o si droga per essere in grado di partecipare attivamente alle manifestazioni criminose che si dovessero verificare prima o dopo un incontro di calcio (è tipico il caso di quei tifosi che si ubriacano o si drogano per danneggiare negozi e impianti sportivi oppure azzuffarsi con esponenti dei clans avversari (casi di intossicazione preordinata)

L’articolo 95 c.p. “cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti” stabilisce espressamente che “per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 88 e 89”.
La cronica intossicazione potrebbe giungere a far scemare fortemente la capacità di intendere e volere del soggetto agente. In tali ipotesi, secondo l’Ordinamento, il soggetto non sarebbe imputabile.

L’intossicazione «cronica» da alcool o da sostanze stupefacenti si verifica quando per effetto dell’abuso prolungato di droga o di sostanze alcoliche, si produce una alterazione psichica del soggetto tipica del vizio di mente.

  • Ad esempio, non è imputabile, trattandosi di intossicazione cronica, il demente alcolico. Egli, infatti, non è altro che un infermo di mente e deve perciò valere per lui la stessa disciplina prevista per chi è affetto da un vizio di mente.

Tale situazione va distinta dall’ipotesi in cui il soggetto versi in stato di ubriachezza «abituale» (ubriachezza consuetudinaria e frequente o da chi è abitualmente dedito all’uso di droghe). In tal caso il soggetto subisce un aumento di pena e l’applicazione di una "misura di sicurezza" del «ricovero in casa di cura e custodia», poiché si ritiene che per costui lo stato di incapacità sia meramente transuente e non stabile come in caso di cronica intossicazione.

Le conseguenze della «intossicazione cronica» sono opposte rispetto a quelle della «intossicazione abituale». La prima esclude la imputabilità; la seconda, invece, non solo non la esclude, ma comporta addirittura un aumento di pena a carico dell’autore del reato. Da qui l’importanza di avere ben chiara la distinzione tra le due ipotesi.

E’intossicato abituale colui che è dedito all’alcool o alla droga e che, pur trovandosi frequentemente in stato di ubriachezza o di intossicazione da stupefacenti, attraversa, tra un periodo e l’altro, periodi di normale (o quasi normale) lucidità.

L’intossicato cronico, invece, è colui che versa in modo duraturo e continuo in stato di intossicazione: nel senso che questa non è più un effetto della assunzione dell’alcool o della droga (un effetto, cioè, che dopo essere cessato, si rinnova a seguito di ogni nuova assunzione), ma è uno stato irreversibile e permanente che non viene mai meno e che, comunque, non scompare del tutto neppure quando il soggetto non fa più uso di alcool o di droga ovvero ne fa uso limitato.

     


[1] Ipotesi di reato:

  1. art. 688 c.p. (Ubriachezza)
  2. art. 1120 Cod. nav. (Ubriachezza)
  3. art. 53 comma 1-bis ( Conduzione...di unità da diporto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope oppure di sostanze alcoliche) D.lgs. n. 171/2005 (art. 24 della Legge 27 febbraio 2009, n. 14)